Codice della Crisi: Esercizio guidato

Corso Esame Commercialista 2026
Preparazione completa alle prove scritte e orali con esercitazioni guidate sul Codice della Crisi

Esercizio guidato: scelta della procedura di crisi nel CCII dopo il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024)

L’esercizio simula una traccia da prova scritta: una S.r.l. in tensione finanziaria deve individuare lo strumento corretto tra composizione negoziata (art. 12-25-quinquies CCII), concordato preventivo (art. 84 CCII) e liquidazione giudiziale (art. 121 CCII), verificando prima l’obbligo di assetti adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c. e i presupposti dimensionali per l’accesso.

Obiettivo dell’esercizio

Al termine sarai in grado di: (1) verificare se la società ha adempiuto all’obbligo di assetti adeguati; (2) qualificare lo stato di crisi/insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII; (3) calcolare l’indicatore di squilibrio per orientare la scelta tra composizione negoziata e concordato; (4) distinguere concordato in continuità (art. 84, comma 2) e liquidatorio (art. 84, comma 4) con il test della convenienza; (5) collocare correttamente la liquidazione giudiziale e individuare il gestore dall’elenco di cui all’art. 13 CCII.

📋 Dati del caso pratico — ALFA S.r.l.
  • Ricavi 2025: 4.200.000 € — Attivo patrimoniale: 3.100.000 € — Dipendenti: 18
  • Debiti totali: 2.950.000 €, di cui scaduti da oltre 90 giorni: 620.000 €
  • Debiti tributari/contributivi scaduti: 340.000 € (IVA 180.000 €; INPS 95.000 €; ritenute 65.000 €)
  • Disponibilità liquide + crediti esigibili a 6 mesi: 410.000 €
  • Uscite previste nei prossimi 6 mesi: 1.180.000 €
  • EBITDA prospettico 2026 (con piano di risanamento): +280.000 € — l’azienda è operativa e ha commesse in portafoglio
  • Valore di liquidazione atomistica stimato dell’attivo: 1.450.000 €
  • L’organo amministrativo non ha mai istituito strumenti di monitoraggio dei flussi di cassa

Svolgimento step-by-step

1Verifica dell’obbligo di assetti adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.)

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha rafforzato il collegamento con l’art. 3 CCII, che ora elenca i segnali predefiniti.

ALFA non ha istituito alcun sistema di monitoraggio dei flussi di cassa: l’inadempimento dell’art. 2086 è conclamato e fonda una responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. Primo punto della risposta: rilevare la violazione e indicare che l’assenza di assetti ha impedito la rilevazione tempestiva richiesta dall’art. 3, comma 3, CCII.

⚠️ Suggerimento
In sede d’esame, l’art. 3, comma 4, CCII (come modificato dal D.Lgs. 136/2024) elenca i segnali d’allarme: debiti retributivi scaduti > 30 gg per oltre metà del monte salari; debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore ai debiti non scaduti; esposizioni bancarie scadute da oltre 60 gg ≥ 5% del totale. Cita almeno uno di questi indicatori riferendolo ai dati del caso.

2Qualificazione: crisi o insolvenza? (art. 2 CCII)

Distinzione cardine ex art. 2, comma 1, CCII:

  • Crisi [lett. a)]: squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, valutato sull’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei 12 mesi successivi.
  • Insolvenza [lett. b)]: incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

Calcolo del DSCR semplificato a 6 mesi (flussi disponibili / flussi in uscita):

DSCR = 410.000 € ÷ 1.180.000 € = 0,347

Un DSCR < 1 segnala che le risorse coprono solo il 34,7% delle uscite a 6 mesi: lo squilibrio rende probabile l’insolvenza ma l’azienda è ancora operativa con EBITDA prospettico positivo. Siamo nello stato di crisi (art. 2, lett. a), non ancora in insolvenza conclamata. Questo apre la strada agli strumenti di risanamento.

3Composizione negoziata: presupposti e idoneità (art. 12 e 17 CCII)

La composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies CCII) è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento (art. 12, comma 1). Si attiva tramite istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle CCIAA.

Test di ragionevole perseguibilità sui dati ALFA:

  • EBITDA prospettico positivo (+280.000 €) → l’azienda genera margine operativo;
  • commesse in portafoglio → continuità del cash flow;
  • debito scaduto (620.000 €) gestibile con dilazione/finanza ponte.

Conclusione: il risanamento è ragionevolmente perseguibile → la composizione negoziata è lo strumento di prima scelta. Il D.Lgs. 136/2024 ha potenziato le misure premiali fiscali (art. 25-bis CCII): riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari e rateazione delle somme non iscritte a ruolo fino a 72 rate, estendibili a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà. Si tratta di misure distinte dall’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis (v. riquadro seguente).

✅ Novità Correttivo-ter
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto all’art. 23, comma 2-bis, CCII la possibilità di transazione fiscale anche nella composizione negoziata (prima esclusa): pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi (IVA inclusa, non essendo risorsa propria UE), previa relazione di convenienza rispetto alla liquidazione e senza cram-down. Attenzione: restano esclusi i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL), che non possono essere falcidiati in composizione negoziata — disomogeneità rispetto agli altri strumenti che ricorre spesso nelle tracce.

4Se la negoziazione fallisce: concordato in continuità o liquidatorio? (art. 84 CCII)

Ipotizziamo che la composizione non porti ad accordo. Si valuta il concordato preventivo. L’art. 84, comma 2, CCII definisce il concordato in continuità (diretta o indiretta) quando i creditori sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della prosecuzione dell’attività. Test di prevalenza sui flussi:

Soddisfacimento da continuità (EBITDA cumulato piano 5 anni, stima): 280.000 × 5 = 1.400.000 €
Soddisfacimento da liquidazione atomistica: 1.450.000 €

Stima semplificata: l’EBITDA cumulato è qui usato come proxy didattico del flusso al servizio del debito. Nel piano reale andrebbero dedotti imposte, oneri finanziari, investimenti e variazioni del circolante, per cui il valore effettivamente destinabile ai creditori è inferiore.

In questo caso i due valori sono quasi pari (1.400.000 vs 1.450.000). Per il concordato in continuità non serve più la prevalenza quantitativa rigida: l’art. 84, comma 3 (riformulato dal D.Lgs. 136/2024) richiede che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Con commesse attive e mantenimento di 18 posti di lavoro, la continuità è giustificata.

Concordato liquidatorio (art. 84, comma 4): ammesso solo con apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e garantisca ai chirografari un soddisfacimento minimo del 20%.

Verifica soglia chirografari nel liquidatorio. Ipotizziamo chirografari per 1.800.000 € e attivo distribuibile ai chirografari di 360.000 €:

360.000 € ÷ 1.800.000 € = 20% → soglia minima dell’art. 84, comma 4, esattamente raggiunta.

⚠️ Suggerimento sul test di convenienza
Nel concordato in continuità il creditore dissenziente può opporsi solo provando che riceverebbe di più dalla liquidazione giudiziale (art. 112 CCII, “best interest of creditors test”). Confronta sempre il valore offerto dal piano con il valore di liquidazione (1.450.000 €) ripartito secondo le cause di prelazione.

5Liquidazione giudiziale: quando è inevitabile (art. 121 CCII)

Se EBITDA fosse negativo, le commesse assenti e il DSCR prossimo a zero senza prospettive, l’impresa sarebbe in insolvenza (art. 2, lett. b) e si aprirebbe la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII), sostitutiva del vecchio fallimento. Presupposti soggettivi (art. 121): imprenditore commerciale non minore. Verifica delle soglie di non-fallibilità ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII (imprenditore minore):

ParametroSoglia “minore”ALFA S.r.l.Esito
Attivo annuo≤ 300.000 €3.100.000 €Supera
Ricavi lordi annui≤ 200.000 €4.200.000 €Supera
Debiti (anche non scaduti)≤ 500.000 €2.950.000 €Supera

ALFA supera tutte e tre le soglie: è imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale (non è “minore”). Resta tuttavia preferibile la via del risanamento data la sussistenza dei presupposti dello step 3.

6Individuazione del gestore (art. 13 CCII)

Nella composizione negoziata, l’esperto è estratto dall’elenco dei gestori della crisi tenuto presso le CCIAA ai sensi dell’art. 13 CCII. Requisiti (art. 13, comma 3): iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti/avvocati/consulenti del lavoro e formazione specifica (almeno 55 ore + aggiornamento). La nomina è effettuata da una commissione presso la CCIAA del capoluogo di regione. Per la liquidazione giudiziale, il curatore è nominato dal tribunale tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 356 CCII.

Tabella riepilogativa delle procedure

ProceduraNormaPresupposto oggettivoStatoGestore
Composizione negoziataArtt. 12-25-quinquies CCIISquilibrio con risanamento ragionevolmente perseguibileCrisi / pre-insolvenzaEsperto (art. 13)
Concordato in continuitàArt. 84, c. 2-3 CCIISoddisfacimento prevalente da prosecuzione, funzionale al miglior soddisfacimentoCrisi / insolvenza reversibileCommissario giudiziale
Concordato liquidatorioArt. 84, c. 4 CCIIApporto esterno +10% attivo, chirografari ≥ 20%InsolvenzaCommissario / liquidatore
Liquidazione giudizialeArtt. 121 ss. CCIIInsolvenza, sopra soglie art. 2 lett. d)Insolvenza irreversibileCuratore (albo art. 356)

Soluzione completa commentata

1. Assetti. ALFA viola l’art. 2086, comma 2, c.c. (nessun monitoraggio dei flussi): responsabilità ex art. 2476 c.c. e mancata rilevazione tempestiva ex art. 3 CCII.

2. Qualificazione. DSCR a 6 mesi = 0,347 < 1, ma con EBITDA prospettico positivo: stato di crisi ex art. 2, lett. a) CCII, non ancora insolvenza.

3. Strumento elettivo. Composizione negoziata (art. 12 CCII): risanamento ragionevolmente perseguibile. Sui debiti erariali è attivabile la transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII (novità D.Lgs. 136/2024), che consente pagamento parziale e/o dilazionato dei soli tributi — qui IVA 180.000 € + ritenute 65.000 € = 245.000 € — con relazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e senza cram-down. I 95.000 € di contributi INPS restano esclusi dall’accordo (al massimo rateizzabili con le modalità ordinarie dell’Istituto). Separatamente, le misure premiali ex art. 25-bis CCII riducono al tasso legale gli interessi sui debiti tributari e ammettono la rateazione delle somme non iscritte a ruolo fino a 72 rate, estendibili a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà.

4. Piano B. In caso di esito negativo, concordato in continuità (art. 84, c. 2-3) perché la prosecuzione è funzionale al miglior soddisfacimento; il liquidatorio (c. 4) richiederebbe apporto esterno e soglia 20% ai chirografari, qui solo limitatamente sostenibile.

5. Liquidazione giudiziale. Esclusa allo stato; ALFA supera le soglie dell’art. 2, lett. d) ed è soggetto assoggettabile, ma manca il presupposto dell’insolvenza irreversibile.

6. Gestore. Esperto dall’elenco art. 13 CCII nominato dalla commissione CCIAA.

⛔ Errore da evitare
Non confondere il “concordato semplificato” (art. 25-sexies CCII), accessibile solo dopo la chiusura senza accordo della composizione negoziata e senza voto dei creditori, con il concordato preventivo ordinario (art. 84). Indicare il semplificato come prima opzione è un errore frequente e penalizzante.

Griglia di valutazione

✅ Punteggio (totale 30/30)
CriterioPunti
Rilevazione violazione art. 2086 c.c. + richiamo art. 3 CCII5
Calcolo DSCR e qualificazione crisi/insolvenza (art. 2 CCII)5
Scelta motivata composizione negoziata + transazione fiscale (D.Lgs. 136/2024)6
Distinzione concordato continuità/liquidatorio con test soglie (art. 84)6
Collocazione liquidazione giudiziale + verifica soglie art. 2 lett. d)4
Individuazione gestore dall’elenco art. 13 CCII2
Chiarezza espositiva e corretta citazione normativa2
Soglia di sufficienza: 18/30.
📺 Approfondimento
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Materiale didattico a scopo esemplificativo per la preparazione all’esame di Stato. I dati del caso ALFA S.r.l. sono fittizi; i riferimenti normativi sono aggiornati al D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter). Non costituisce parere professionale.