Prima prova scritta · Prima sessione 2026
Bari: tracce d’esempio sugli argomenti usciti
Tre argomenti predisposti dalla commissione, uno estratto. Tracce d’esempio costruite su quegli argomenti, con simulazione a tempo e correzione.
Istruzioni
- Svolgi la traccia sull’argomento estratto. Le altre due restano disponibili come esercitazione supplementare, non come alternativa.
- Durata: 3 ore. Avvia il timer prima di leggere la traccia, come in aula.
- Consultazione ammessa: codice civile e testi normativi non commentati, secondo quanto autorizzato dalla commissione.
- Puoi scrivere direttamente nel campo di testo oppure, come all’esame, a mano su carta e poi trascrivere i passaggi. In entrambi i casi al termine hai due strumenti: il correttore automatico, che verifica quali elementi attesi compaiono nel testo, e la griglia di autovalutazione, che giudichi tu.
L’argomento estratto
È l’argomento su cui i candidati di Bari hanno effettivamente svolto la prova. Clicca per aprire la traccia d’esempio: la correzione resta nascosta finché non la chiedi tu.
Gli altri due argomenti
Erano nelle altre due buste e non sono stati sorteggiati. Non per questo sono materiale di scarto: dicono su cosa la commissione di Bari stava ragionando quest’anno, e argomenti preparati e non usati tendono a riaffacciarsi all’orale e nella sessione successiva.
Argomento non estratto
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Traccia d’esempio
Il candidato, dopo aver illustrato le cause di scioglimento delle società di capitali e gli obblighi che ne discendono in capo agli amministratori, esamini il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione secondo il documento OIC 5, descrivendo struttura e contenuto dei documenti contabili della fase liquidatoria.
Il candidato sviluppi quindi una sintetica esemplificazione numerica della formazione del bilancio iniziale di liquidazione, ponendo in evidenza la rettifica di liquidazione, e accenni ai riflessi fiscali della liquidazione ordinaria.
Traccia d’esempio su un argomento predisposto dalla commissione e non sorteggiato · non è il testo ufficiale
Il tuo svolgimento
Scrivi qui il tema, oppure trascrivi i passaggi di quello che hai già svolto sulla carta. Il correttore legge il testo: quello che non compare in questo campo, per lui non esiste.
Come si struttura il tema in tre ore
- 0–15′Scaletta. Cinque blocchi: cause di scioglimento → obblighi degli amministratori → mutamento dei criteri di valutazione → i documenti della liquidazione → cenni fiscali. Decidi subito dove collocare l’esempio numerico.
- 15–50′Il quadro civilistico. Le cause di scioglimento dell’art. 2484 c.c. e il momento in cui producono effetto: l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della delibera assembleare. Poi l’accertamento senza indugio (art. 2485) e la gestione conservativa (art. 2486).
- 50–100′Il cuore del tema: il cambio di criteri. Viene meno il presupposto della continuità, quindi cadono i criteri di funzionamento. Attività al presumibile valore di realizzo, passività al presumibile valore di estinzione, eliminazione dei costi capitalizzati privi di autonomo realizzo, iscrizione di fondi per costi e oneri dell’intera fase liquidatoria. Da qui la rettifica di liquidazione.
- 100–140′I documenti e l’esempio numerico. Rendiconto degli amministratori, bilancio iniziale di liquidazione, bilanci annuali intermedi, bilancio finale con piano di riparto. Inserisci qui il prospetto di raccordo fra netto contabile e netto di liquidazione.
- 140–165′Chiusura fiscale. Frazionamento del periodo d’imposta e provvisorietà dei redditi intermedi (art. 182 TUIR). Poi cancellazione ed effetti sui soci (art. 2495 c.c.).
- 165–180′Rilettura. Verifica che ogni affermazione tecnica abbia accanto il suo articolo. Non aggiungere contenuti nuovi.
Esemplificazione numerica del bilancio iniziale di liquidazione
Società Alfa S.r.l., scioglimento con effetto dal 1° luglio. Situazione contabile alla data di effetto e valori rideterminati secondo i criteri di liquidazione (importi in migliaia di euro):
| Voce | Valore contabile | Valore di liquidazione |
|---|---|---|
| Costi di impianto e ampliamento | 20 | 0 |
| Avviamento | 50 | 0 |
| Immobili | 400 | 520 |
| Impianti e macchinari | 200 | 90 |
| Rimanenze | 150 | 100 |
| Crediti verso clienti | 300 | 270 |
| Disponibilità liquide | 30 | 30 |
| Totale attivo | 1.150 | 1.010 |
| Debiti | 700 | 700 |
| Trattamento di fine rapporto | 80 | 95 |
| Fondi per rischi e oneri | 20 | 20 |
| Fondo costi e oneri di liquidazione | 0 | 60 |
| Totale passivo | 800 | 875 |
| Patrimonio netto | 350 | 135 |
Rettifica di liquidazione: −215. È la differenza fra il netto contabile di funzionamento (350) e il netto iniziale di liquidazione (135). Va evidenziata in una voce autonoma del patrimonio netto iniziale, perché non è un risultato di gestione: nasce dal solo mutamento dei criteri di valutazione. Commentala voce per voce: l’azzeramento di avviamento e costi di impianto (70), la rivalutazione dell’immobile al presumibile realizzo (+120), l’abbattimento degli impianti fuori mercato (−110), le rimanenze a valori di realizzo forzoso (−50), il rischio di incasso sui crediti (−30), il TFR che matura per intero alla cessazione dei rapporti (−15) e il fondo per i costi dell’intera procedura (−60).
È questo il passaggio che distingue un tema sufficiente da uno buono: molti candidati elencano correttamente i criteri, poi non mostrano dove finisce la differenza.
Quale versione dell’OIC 5 segue questo esempio. Quella previgente, che è la disciplina applicabile ai bilanci di liquidazione in corso alla data della prova: l’immobile è iscritto al presumibile realizzo di 520 anche se superiore al costo, e i costi della procedura confluiscono in un fondo unico di 60. Sotto la nuova edizione del principio le due poste si comporterebbero diversamente, come spiegato nel riquadro che segue.
Attenzione: l’OIC 5 è stato riscritto nel luglio 2026
Il documento del 2008 è stato sostituito da una nuova edizione, pubblicata in via definitiva a metà luglio 2026, pochi giorni prima di questa sessione d’esame. Il nuovo principio si applica ai bilanci di liquidazione relativi a esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con facoltà di applicazione anticipata già nel 2026; le società che alla data di entrata in vigore avevano già avviato la procedura possono continuare ad applicare la versione precedente fino al termine della liquidazione.
Per una prova sostenuta nel luglio 2026 lo svolgimento impostato sul principio previgente resta corretto. Ma citare la riforma collocandola bene nel tempo è oggi il modo più rapido per distinguersi, e alla sessione di novembre sarà probabilmente atteso.
| Profilo | OIC 5 previgente | Nuovo OIC 5 |
|---|---|---|
| Attività | Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile | Minore fra costo e valore di realizzazione in liquidazione; la rivalutazione oltre il costo è solo una facoltà, ammessa a condizioni stringenti |
| Crediti | Presumibile valore di realizzo | Confermato, con esclusione espressa del costo ammortizzato |
| Debiti | Presunto valore di estinzione | Confermato; uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace fra le parti alla data di bilancio |
| Oneri della procedura | Fondo unico per costi e oneri di liquidazione | Distinzione fra costi necessari e funzionali, rilevati per competenza, e costi non necessari, accantonati secondo le regole sui contratti onerosi |
| Primo bilancio di liquidazione | Rettifica di liquidazione evidenziata nel patrimonio netto iniziale | Le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri costituiscono un cambiamento di principio contabile, imputato a riserva di patrimonio netto senza transito a conto economico |
Cambia anche l’impostazione di fondo. Il bilancio di liquidazione smette di essere uno strumento prognostico, che stima il valore ritraibile dalla cessione dei beni, e diventa un documento di rendicontazione prudenziale sull’andamento della procedura. Da qui discendono gli schemi riformulati per natura, le nuove voci dedicate ai proventi e agli oneri della procedura liquidatoria e le regole specifiche per bilancio finale e revoca della liquidazione.
Riferimenti da citare
- Art. 2484 c.c.
- Cause di scioglimento; gli effetti decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese.
- Artt. 2485–2486 c.c.
- Accertamento senza indugio della causa di scioglimento; gestione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Il comma 3 dell’art. 2486, introdotto dal Codice della crisi, fissa il criterio presuntivo di quantificazione del danno per differenza fra i patrimoni netti.
- Art. 2487-bis, co. 3 c.c.
- Consegna ai liquidatori dei libri sociali, della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla gestione del periodo successivo all’ultimo bilancio.
- Art. 2490 c.c.
- Bilanci annuali in fase di liquidazione e obbligo di illustrare in nota integrativa i criteri adottati; cancellazione d’ufficio se il bilancio non viene depositato per oltre tre anni consecutivi.
- Art. 2491 c.c.
- Acconti ai soci solo se non pregiudicano il pagamento dei creditori sociali.
- Artt. 2492–2493 c.c.
- Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito ogni socio può proporre reclamo al tribunale; decorso il termine senza reclami, il bilancio si intende approvato.
- Art. 2495 c.c.
- Cancellazione dal registro delle imprese; i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale e verso i liquidatori in caso di colpa.
- OIC 5, Bilanci di liquidazione
- Riferimento tecnico organico in materia. Attenzione alla versione: il documento del 2008 è stato sostituito da una nuova edizione pubblicata in via definitiva a metà luglio 2026, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 con facoltà di applicazione anticipata nel 2026. Vedi il riquadro dedicato più sopra.
- OIC 11
- Postulato della continuità aziendale e conseguenze del suo venir meno sui criteri di valutazione.
- Art. 182 TUIR
- Liquidazione ordinaria: reddito del periodo ante liquidazione determinato in via autonoma, redditi dei periodi intermedi provvisori e conguagliati sul risultato finale entro i limiti temporali di legge.
Errori che costano
- Confondere scioglimento ed estinzione. Lo scioglimento apre la liquidazione; l’estinzione arriva con la cancellazione. Sono momenti distinti e la commissione lo verifica.
- Mantenere i criteri di funzionamento. Continuare ad ammortizzare i cespiti in fase di liquidazione è l’errore concettuale più grave: i beni non sono più destinati all’uso durevole ma al realizzo.
- Non evidenziare la rettifica di liquidazione o farla transitare a conto economico come componente di reddito.
- Dimenticare il fondo per costi e oneri di liquidazione, che copre l’intera durata attesa della procedura e non il solo esercizio.
- Citare l’art. 2486 nella sola versione ante 2019, ignorando il criterio di quantificazione del danno.
- Definire l’OIC 5 un documento del 2008 mai aggiornato. Era vero fino a poche settimane fa: dal luglio 2026 esiste una nuova edizione del principio. Dirlo davanti alla commissione è oggi un errore.
Autovalutazione
Rileggi lo svolgimento e spunta solo ciò che hai davvero scritto.
Argomento non estratto
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Traccia d’esempio
Il candidato illustri la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento prevista dall’art. 2501-bis c.c., soffermandosi sulle ragioni che ne hanno giustificato l’introduzione e sui documenti che il procedimento richiede.
Esamini quindi il trattamento contabile delle differenze di fusione secondo il documento OIC 4 e i principali profili fiscali dell’operazione, con particolare riferimento alla deducibilità degli interessi passivi, al riporto delle perdite e al riconoscimento dei maggiori valori iscritti.
Traccia d’esempio su un argomento predisposto dalla commissione e non sorteggiato · non è il testo ufficiale
Il tuo svolgimento
Scrivi qui il tema, oppure trascrivi i passaggi di quello che hai già svolto sulla carta. Il correttore legge il testo: quello che non compare in questo campo, per lui non esiste.
Come si struttura il tema in tre ore
- 0–15′Scaletta. Quattro blocchi: che cos’è il merger leveraged buy out e perché il legislatore è intervenuto → le cautele procedurali dell’art. 2501-bis → il trattamento contabile → i profili fiscali.
- 15–45′L’operazione e il nodo giuridico. Una società veicolo si indebita per acquisire il controllo della target e poi si fonde con essa: il patrimonio dell’acquisita finisce per costituire garanzia o fonte di rimborso del debito contratto per acquistarla. Prima della riforma societaria si discuteva se ciò aggirasse il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. Il legislatore del 2003 ha scelto la strada della legittimazione condizionata: l’operazione è ammessa, ma sottoposta a un onere informativo rafforzato.
- 45–80′Le cautele procedurali. Qui devi essere analitico: sono quattro adempimenti più un divieto, ed è il punto che separa chi ha studiato la norma da chi la ricorda per sentito dire.
- 80–125′Il trattamento contabile. Differenze da annullamento e da concambio, sorte del disavanzo, condizioni per l’imputazione a maggiori valori e ad avviamento, effetto di traslazione del debito sulla società risultante. Un breve esempio numerico sull’annullamento della partecipazione paga bene.
- 125–165′La fiscalità. Neutralità della fusione, irrilevanza fiscale del disavanzo salvo affrancamento, limiti al riporto delle perdite, deducibilità degli interessi passivi e perimetro dell’abuso del diritto.
- 165–180′Rilettura. Controlla di non aver scritto da nessuna parte che l’operazione è vietata.
I quattro adempimenti dell’art. 2501-bis
- Progetto di fusione: deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
- Relazione degli amministratori: deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario, con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
- Relazione degli esperti: deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
- Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, allegata al progetto. È l’adempimento che più spesso viene dimenticato. Il testo originario del 2003 parlava di «società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria»: la formulazione vigente è quella più ampia.
A questi si aggiunge il divieto di ricorrere alle procedure semplificate: l’ultimo comma esclude l’applicazione degli artt. 2505 e 2505-bis c.c. Anche quando la newco possiede il cento per cento della target, la fusione segue il procedimento ordinario. La ratio è evidente: le semplificazioni presuppongono l’assenza di un rapporto di cambio da tutelare, mentre qui l’interesse protetto è quello dei creditori rispetto alla sostenibilità del debito.
Il trattamento contabile e la traslazione del debito
Nel merger leveraged buy out la fusione è quasi sempre per incorporazione con annullamento della partecipazione totalitaria. Dall’annullamento emerge tipicamente un disavanzo, pari alla differenza fra il costo della partecipazione, che incorpora il premio pagato per il controllo, e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della incorporata.
| Elemento | Importo |
|---|---|
| Costo della partecipazione nella target, iscritto dalla newco | 1.000 |
| Patrimonio netto contabile della target alla data di efficacia | 600 |
| Disavanzo da annullamento | 400 |
| di cui plusvalore latente sugli immobili, dimostrato da perizia | 250 |
| di cui avviamento, se recuperabile secondo i piani | 150 |
L’OIC 4 consente l’imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e ad avviamento solo nei limiti del valore economico effettivamente attribuibile e a condizione che il maggior valore sia recuperabile attraverso i flussi futuri. La parte non giustificata va imputata a conto economico come perdita. Nel MLBO questo controllo è particolarmente delicato, perché il prezzo pagato risente della leva finanziaria: attribuire all’avviamento tutto il disavanzo senza dimostrarne la recuperabilità è l’errore che le commissioni cercano.
Sul piano sostanziale la fusione realizza il cosiddetto debt push down: il debito di acquisizione, prima isolato nella newco, si consolida sul patrimonio operativo della target. Da qui l’esigenza, che spiega tutta la disciplina, di dimostrare ex ante che i flussi della società risultante siano in grado di servirlo.
Riferimenti da citare
- Art. 2501-bis c.c.
- Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: i quattro adempimenti e, nell’ultimo comma, l’esclusione degli artt. 2505 e 2505-bis.
- Art. 2358 c.c.
- Divieto di assistenza finanziaria: il precedente storico del dibattito sulla liceità del leveraged buy out.
- Artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies c.c.
- Progetto, situazione patrimoniale, relazione degli amministratori, relazione degli esperti sul rapporto di cambio.
- OIC 4
- Fusione e scissione: differenze da annullamento e da concambio, condizioni di imputazione del disavanzo, retrodatazione contabile.
- Art. 172 TUIR
- Neutralità fiscale della fusione; irrilevanza dei maggiori valori iscritti salvo opzione per l’imposta sostitutiva; limiti al riporto delle perdite con test di vitalità e limite del patrimonio netto; retrodatazione fiscale.
- Art. 96 TUIR
- Deducibilità degli interessi passivi nel limite del trenta per cento del ROL, con riporto dell’eccedenza.
- Art. 10-bis L. 212/2000
- Abuso del diritto. Da leggere insieme alla posizione dell’Agenzia delle entrate, che ha riconosciuto in via generale la deducibilità degli interessi da MLBO e la non abusività dell’operazione, riservando il sindacato ai casi privi di sostanza economica, tipicamente le riorganizzazioni interne al gruppo senza effettivo mutamento del controllo.
Errori che costano
- Scrivere che l’operazione viola l’art. 2358 c.c. La riforma del 2003 l’ha espressamente ammessa: l’art. 2501-bis presuppone la liceità e disciplina le cautele.
- Elencare tre adempimenti su quattro. La relazione della società incaricata della revisione legale è quella che salta più spesso.
- Applicare la fusione semplificata perché la newco detiene l’intero capitale: l’ultimo comma la esclude proprio in questa fattispecie.
- Dare per riconosciuto fiscalmente il disavanzo. In regime di neutralità i maggiori valori non hanno effetto sul reddito imponibile, salvo affrancamento con imposta sostitutiva.
- Trattare il riporto delle perdite come automatico, senza il test di vitalità sui ricavi e sulle spese per lavoro dipendente e senza il limite del patrimonio netto depurato dei conferimenti recenti.
Autovalutazione
Rileggi lo svolgimento e spunta solo ciò che hai davvero scritto.
Argomento estratto · Bari 2026
OIC 29: cambiamenti, errori e fatti intervenuti dopo la chiusura
Traccia d’esempio
Il candidato illustri il contenuto del documento OIC 29 con riferimento ai cambiamenti di principi contabili, ai cambiamenti di stima, alla correzione degli errori e ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, evidenziando per ciascuna fattispecie il trattamento contabile e l’informativa richiesta in nota integrativa.
Sviluppi quindi due sintetiche esemplificazioni numeriche che pongano a confronto il trattamento di un errore rilevante e quello di un cambiamento di stima, illustrando le ragioni della diversa soluzione contabile.
Traccia d’esempio scritta da noi sull’argomento estratto a Bari · durata della prova: 3 ore · non è il testo ufficiale
Il tuo svolgimento
Scrivi qui il tema, oppure trascrivi i passaggi di quello che hai già svolto sulla carta. Il correttore legge il testo: quello che non compare in questo campo, per lui non esiste.
Come si struttura il tema in tre ore
- 0–15′Scaletta. Quattro fattispecie, quattro blocchi simmetrici. Per ciascuna: definizione, trattamento contabile, informativa. La simmetria è essa stessa un segnale di padronanza.
- 15–30′La chiave di lettura. Apri spiegando il criterio che governa tutto il principio: si guarda alle informazioni disponibili al momento della rilevazione. Se erano disponibili e non sono state usate correttamente, è errore; se non lo erano, è stima. Da questa distinzione discende il trattamento retroattivo o prospettico.
- 30–70′Cambiamenti di principio e di stima. Quando il cambiamento di principio è ammesso, effetto cumulativo pregresso a patrimonio netto e rideterminazione dei comparativi. Poi il cambiamento di stima, con applicazione prospettica.
- 70–110′Gli errori. Definizione, distinzione fra rilevante e non rilevante, trattamento dell’uno e dell’altro, riflessi fiscali. È il blocco che pesa di più: sviluppalo con l’esempio numerico.
- 110–150′Fatti intervenuti dopo la chiusura. Le tre categorie, il termine entro cui rilevano, il caso della continuità aziendale compromessa dopo la chiusura.
- 150–180′Informativa e rilettura. Chiudi con l’informativa in nota integrativa e con il suo fondamento codicistico, poi rileggi.
Il quadro di sintesi
| Fattispecie | Trattamento | Contropartita |
|---|---|---|
| Cambiamento di principio contabile | Retroattivo | Patrimonio netto, utili portati a nuovo |
| Cambiamento di stima | Prospettico | Conto economico, voce per natura |
| Errore rilevante | Retroattivo | Patrimonio netto, utili portati a nuovo |
| Errore non rilevante | Nell’esercizio in cui si individua | Conto economico, voce per natura |
| Fatto successivo che rettifica i valori | Rilevato nei valori di bilancio | Voce interessata |
| Fatto successivo senza rettifica | Nessuna rilevazione | Sola informativa in nota integrativa |
Nel trattamento retroattivo si rideterminano anche i valori comparativi dell’esercizio precedente, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso: in tal caso il principio richiede di darne conto e di spiegarne le ragioni.
Le due esemplificazioni
Errore rilevante. Nel corso dell’esercizio X4 si accerta che un impianto entrato in funzione all’inizio di X1, del costo di 300, non è mai stato ammortizzato, pur avendo vita utile di dieci anni. L’ammortamento omesso è di 30 per ciascuno degli esercizi X1, X2 e X3, per un totale di 90.
- L’effetto cumulato dei tre esercizi precedenti, pari a 90, si rileva a riduzione degli utili portati a nuovo, con contropartita il fondo ammortamento.
- La quota di competenza di X4, pari a 30, transita regolarmente a conto economico.
- I valori comparativi di X3 vengono rideterminati come se l’ammortamento fosse sempre stato rilevato.
- Della correzione, delle sue ragioni e degli effetti sulle voci interessate si dà conto in nota integrativa.
- Sul piano fiscale la deduzione delle quote pregresse segue le regole proprie del recupero, con la conseguente gestione della fiscalità differita.
Cambiamento di stima. Scenario alternativo al precedente, non successivo: l’impianto è stato regolarmente ammortizzato per tre esercizi, quindi presenta costo 300, fondo ammortamento 90 e valore netto contabile 210. All’inizio dell’esercizio X4, sulla base del mutato piano industriale, la vita utile residua viene rivista da sette a tre esercizi.
- Nessuna rettifica riguarda gli esercizi passati: la stima precedente era corretta rispetto alle informazioni allora disponibili.
- Il valore netto contabile residuo di 210 si ripartisce sui tre esercizi residui: la quota di ammortamento di X4 e degli esercizi successivi diventa 70.
- L’effetto si manifesta interamente a conto economico, nella voce per natura, senza toccare il patrimonio netto.
- In nota integrativa si illustrano il cambiamento, le ragioni e l’effetto sul risultato dell’esercizio.
Il confronto fra i due casi è la parte più premiante del tema: stessa immobilizzazione, stessa grandezza economica, trattamenti opposti. Spiegare perché sono opposti vale più di qualsiasi elenco.
I fatti intervenuti dopo la chiusura: le tre categorie
- Fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura: la definizione di una causa legale già pendente, il dissesto di un debitore i cui crediti erano già iscritti, la determinazione definitiva del corrispettivo di un’operazione conclusa prima della chiusura, la scoperta di un errore o di una frode.
- Fatti che non devono essere recepiti ma richiedono informativa. Riguardano situazioni sorte dopo la chiusura: la riduzione del valore di mercato di titoli dovuta a eventi successivi, la distruzione di impianti per eventi naturali, operazioni straordinarie, aumenti di capitale, ristrutturazioni rilevanti.
- Fatti che incidono sulla continuità aziendale. Se dopo la chiusura si verificano eventi tali da far venir meno il presupposto della continuità, il bilancio non può essere redatto secondo criteri di funzionamento: è il collegamento diretto con l’OIC 11 e, se il tema lo consente, con la disciplina degli assetti adeguati.
Il termine di riferimento è la data di formazione del bilancio da parte degli amministratori. Se fra questa e l’approvazione assembleare emergono fatti tali da incidere in modo rilevante sul quadro rappresentato, gli amministratori devono intervenire sul progetto di bilancio, informando l’assemblea.
Riferimenti da citare
- OIC 29
- Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
- Art. 2423-bis c.c.
- Principi di redazione, fra cui prudenza, competenza e continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione.
- Art. 2423-ter c.c.
- Comparabilità delle voci e obbligo di adattare i valori dell’esercizio precedente, dandone conto in nota integrativa.
- Art. 2427, n. 22-quater, c.c.
- Informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
- Art. 2428, co. 3, n. 5, c.c. (abrogato)
- Fino ai bilanci 2015 l’informativa sui fatti di rilievo successivi stava nella relazione sulla gestione. Il d.lgs. 139/2015 ha abrogato quel numero e ha spostato l’informativa nella nota integrativa: da documento che accompagna il bilancio a parte integrante di esso. Segnalarlo è un buon modo per mostrare di conoscere l’evoluzione della norma.
- OIC 11
- Postulato della continuità aziendale e valutazione prospettica.
- D.lgs. 139/2015
- Riforma che ha eliminato l’area straordinaria del conto economico: da qui il trattamento per natura degli effetti e la contropartita a patrimonio netto per le rettifiche retroattive.
Errori che costano
- Rilevare la correzione di un errore rilevante a conto economico come sopravvenienza. È il trattamento anteriore alla riforma e oggi è sbagliato.
- Parlare di componenti straordinarie. L’area straordinaria non esiste più dal bilancio 2016: usarla è un marcatore immediato di preparazione datata.
- Confondere errore e cambiamento di stima. Il criterio discretivo è uno solo: quali informazioni erano disponibili al momento della rilevazione originaria.
- Dimenticare i valori comparativi. Il trattamento retroattivo non si esaurisce nella scrittura a patrimonio netto.
- Trattare allo stesso modo tutti i fatti intervenuti dopo la chiusura, senza distinguere quelli che rettificano i valori da quelli che richiedono solo informativa.
Autovalutazione
Rileggi lo svolgimento e spunta solo ciò che hai davvero scritto.
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Questa è una prova sola. All’esame ne affronti tre.
Nel simulatore completo trovi le tracce di tutte le sedi per prima, seconda e terza prova, con correzione e sezione orale.