Redditi d’Impresa 2026

Redditi d’Impresa 2026: Novità Fiscali per l’Esame di Commercialista
Preparazione Esame Commercialista 2026
Redditi d’impresa: novità fiscali, derivazione rafforzata e casi pratici

Redditi d’Impresa 2026: Le Novità Fiscali che Possono Uscire all’Esame di Commercialista

Pubblicato: 8 aprile 2026 • Aggiornato alla L. 199/2025 e al DL 38/2026

In sintesi: La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre norme sperimentali che derogano alla derivazione rafforzata (art. 83 TUIR): cessione di azioni proprie, stock option e immateriali a vita utile indefinita. Il Decreto Fiscale DL 38/2026 ha modificato iperammortamento, PEX e credito Transizione 5.0. L’IRES premiale debutta in dichiarazione. Tutto ciò che serve per l’esame è qui.

Se segui le notizie fiscali — o anche solo le newsletter del tuo Ordine — avrai notato che nelle ultime settimane si parla molto di novità sul reddito d’impresa.

Azioni proprie, derivazione rafforzata, IRES premiale, iperammortamento: termini che probabilmente hai incontrato all’università, ma che nel 2026 hanno assunto un significato molto concreto.

La domanda che dovresti farti è: possono uscire all’esame?

La risposta breve: sì. E in questo articolo ti spiego esattamente cosa è cambiato, perché, e come prepararti.

Perché Queste Novità Ti Riguardano

Le commissioni d’esame amano testare due cose:

  1. La tua padronanza dei principi fondamentali (bilancio, OIC, TUIR)
  2. La tua capacità di collegare teoria e pratica normativa aggiornata

Le novità 2026 sul reddito d’impresa sono perfette per una traccia d’esame perché toccano un tema trasversale: il rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile. In altre parole, il principio di derivazione rafforzata — e le sue deroghe.

Prerequisito: Se non padroneggi l’art. 83 del TUIR e il principio di derivazione rafforzata, fermati qui e studia prima quello. Tutto il resto dipende da lì.

Novità 1: Azioni Proprie — La Fine della Neutralità Fiscale

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. a, L. 199/2025)

Fino al 2025, per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, l’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie era un’operazione fiscalmente neutra. Il motivo: contabilmente, le azioni proprie vengono iscritte come riserva negativa di patrimonio netto — non transitano dal conto economico — e la derivazione rafforzata faceva prevalere la rappresentazione contabile sulle regole fiscali.

Dal 2026 (in via sperimentale, solo per le cessioni effettuate nel periodo d’imposta 2026), la Legge di Bilancio ha introdotto una deroga esplicita all’art. 83 TUIR:

Aspetto Fino al 2025 Dal 2026 (sperimentale)
Margine cessione azioni proprie Fiscalmente irrilevante (derivazione rafforzata) Ricavo imponibile ex art. 85 TUIR
Criterio di valorizzazione Non applicabile FIFO (vendute prima le acquistate per prime)
Rilevanza IRES/IRAP Nessuna Sì, entrambe
Gestione dichiarativa Nessun adempimento Variazione in aumento/diminuzione nel quadro RF

Perché il legislatore è intervenuto

La ratio è equiparare il trattamento fiscale delle azioni proprie a quello delle partecipazioni di terzi iscritte nell’attivo circolante. Il ragionamento: se una società genera un margine vendendo azioni di terzi, quel margine è tassato; perché non dovrebbe esserlo se lo genera vendendo le proprie azioni?

Collegamento OIC/IAS per l’esame

  • OIC 28 (Patrimonio netto): le azioni proprie si iscrivono come rettifica del PN, non come attivo. Il conto economico non è coinvolto.
  • IAS 32: stesso principio — le azioni proprie sono una deduzione dal patrimonio netto.
  • Novità 2026: il legislatore fiscale “scavalca” entrambi i principi contabili, creando un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi gestito con variazioni in aumento nel quadro RF.
📝 Possibile traccia d’esame: “Illustri il candidato il trattamento contabile e fiscale della cessione di azioni proprie alla luce delle novità introdotte dalla L. 199/2025, con riferimento al principio di derivazione rafforzata.”
Eccezione — micro-imprese: Le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per il bilancio in forma ordinaria o abbreviata non applicano la derivazione rafforzata. Per queste, la rivendita di azioni proprie era già fiscalmente rilevante prima del 2026 (doppio binario civilistico-fiscale con compilazione del quadro RV).

Novità 2: Stock Option — Deducibilità al Momento dell’Assegnazione

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. b, L. 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso ai piani di stock option regolati per cassa (cash settled) la regola già introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le stock option regolate con strumenti di capitale (equity settled):

  • La deducibilità degli oneri del piano non segue più la competenza contabile (pro quota durante il vesting period, come previsto dall’IFRS 2)
  • Si concentra nel momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari (art. 95, comma 6-bis, TUIR)
📝 Collegamento per l’esame: Il tema tocca direttamente l’IFRS 2 (contabilizzazione pro rata durante il vesting period) e il concetto di disallineamento temporale tra competenza contabile e competenza fiscale — perfetto per una domanda all’orale o per la terza prova.

Novità 3: Marchi, Avviamento e Immateriali a Vita Utile Indefinita

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. c, L. 199/2025)

Per i soggetti IAS/IFRS adopter, i principi contabili internazionali non prevedono l’ammortamento sistematico dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita. Lo IAS 36 prevede solo l’impairment test (svalutazione per perdita di valore).

Fino al 2025, grazie alla derivazione rafforzata, questi soggetti potevano dedurre il costo di marchi e avviamento anche in assenza di imputazione a conto economico (deduzione extracontabile). La novità 2026 elimina questa possibilità.

Soggetto Trattamento contabile avviamento Deducibilità fiscale 2026
OIC adopter Ammortamento sistematico (OIC 24) Segue il bilancio — nessun problema
IAS/IFRS adopter Solo impairment test (IAS 36) — no ammortamento Deduzione solo se transita a conto economico
Entry tax (trasferimento sede in Italia) Variabile Max 1/18 della differenza valore fiscale/bilancio
📝 Possibile traccia d’esame: “Il candidato illustri le differenze tra il trattamento contabile dell’avviamento secondo i principi OIC e IAS/IFRS, e le relative implicazioni fiscali alla luce della normativa vigente.”

IRES Premiale: Aliquota Ridotta dal 24% al 20%

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444), l’IRES premiale consente una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota per le imprese che soddisfano tre condizioni cumulative:

Condizione Requisito Dettagli
1. Accantonamento utili ≥ 80% dell’utile 2024 a riserva non distribuibile Da mantenere fino a chiusura bilancio 2026. Utilizzabile per copertura perdite.
2. Investimenti rilevanti ≥ 30% dell’utile accantonato in beni 4.0/5.0 Entro il 31 ottobre 2026. Allegati A e B, L. 232/2016.
3. Occupazione ULA ≥ media triennio + almeno 1 assunzione TI in più No CIG ordinaria nel 2024. Incremento netto occupazionale.

Chi ne beneficia

Società di capitali (SPA, SRL, SAPA), cooperative, enti commerciali. Escluse: imprese in contabilità semplificata, in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria, neocostituite nel 2025.

Non è stata prorogata: L’IRES premiale si applica solo al periodo d’imposta 2025 (dichiarato nel 2026). La Legge di Bilancio 2026 non l’ha rinnovata. Il tema resta tuttavia rilevante per l’esame: le commissioni possono chiedere di illustrare il meccanismo, la gestione delle riserve nel quadro RS e le cause di decadenza.

Collegamento per l’esame

  • OIC 25 (Imposte sul reddito): implicazioni sulla fiscalità differita legata alla differenza tra aliquota ordinaria e premiale
  • Art. 84 TUIR: deroga per scegliere se utilizzare le perdite pregresse prioritariamente sul reddito agevolato o ordinario
  • Nota integrativa: la riserva IRES premiale va indicata esplicitamente nel patrimonio netto

Decreto Fiscale DL 38/2026: Le Novità per le Imprese

In vigore dal 28 marzo 2026 (G.U. n. 72/2026), il Decreto Fiscale ha introdotto tre interventi rilevanti:

1. Iperammortamento senza vincolo europeo (art. 7)

Eliminata la clausola che limitava l’iperammortamento ai soli beni prodotti nell’UE o nello Spazio economico europeo. Le imprese possono beneficiare della maggiorazione anche per macchinari extra-UE, con investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

2. Dividendi e PEX: ripristino dell’esenzione

Il decreto ha cancellato la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 su dividendi e participation exemption (art. 87 TUIR), ripristinando il regime di esenzione precedente.

3. Credito d’imposta Transizione 5.0

Per le imprese con prenotazione valida prima dell’esaurimento risorse (novembre 2025), riconosciuto credito pari al 35% dell’importo originariamente richiesto, limitato a beni strumentali e spese di certificazione. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026.

Collegamento per l’esame: L’iperammortamento tocca OIC 16 e le variazioni in diminuzione nel quadro RF. La PEX collega art. 87 TUIR con OIC 21. Il credito Transizione 5.0 è un esempio concreto di contributo in conto impianti (OIC 16, par. 86-90) — tema classico d’esame.

Il Filo Conduttore: La Derivazione Rafforzata Sotto Stress

Quasi tutte le novità 2026 sono deroghe al principio di derivazione rafforzata. Non è un caso: il legislatore sta progressivamente riducendo l’area in cui la rappresentazione contabile prevale sulle regole fiscali del TUIR, soprattutto per i soggetti IAS/IFRS adopter.

Per l’esame, devi saper rispondere a una domanda fondamentale: “In quali casi il TUIR prevale sul bilancio, e perché?”

Deroga alla derivazione rafforzata Norma Tipo
Cessione azioni proprie Art. 1, co. 131, lett. a), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Stock option cash settled Art. 1, co. 131, lett. b), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Marchi/avviamento IAS adopter Art. 1, co. 131, lett. c), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Svalutazioni immobilizzazioni Art. 101 TUIR vs OIC 9 Strutturale
Ammortamenti fiscali ≠ civilistici Art. 102 TUIR vs OIC 16 Strutturale
Partecipazioni e PEX Art. 87 TUIR vs OIC 21 Strutturale

Come Studiare Queste Novità per l’Esame

Non ti serve memorizzare ogni comma. Ti serve capire la logica e saperla applicare.

Per la prima prova (tema scritto)

Le novità 2026 possono comparire come tema a sé (“Il candidato illustri le recenti modifiche alla determinazione del reddito d’impresa”) oppure come sottotema all’interno di una traccia più ampia sulla derivazione rafforzata o sulla fiscalità d’impresa.

Per la terza prova (caso pratico)

Potrebbe essere richiesto di calcolare il reddito imponibile di una società che ha ceduto azioni proprie nel 2026, evidenziando le variazioni in aumento nel quadro RF. Oppure un caso su IRES premiale con verifica dei requisiti.

Per la prova orale

Preparati a rispondere a domande del tipo:

  • “Cos’è la derivazione rafforzata e quali sono le sue deroghe?”
  • “Come si trattano fiscalmente le azioni proprie nel 2026?”
  • “Quali sono le differenze tra OIC e IAS/IFRS nel trattamento dell’avviamento?”
  • “Cosa prevede l’IRES premiale e quali condizioni richiede?”

Checklist di Studio

Verifica la tua preparazione su questi temi:

  • ☐ Conosco l’art. 83 TUIR e la differenza tra derivazione semplice e rafforzata
  • ☐ Conosco il trattamento contabile delle azioni proprie (OIC 28 e IAS 32)
  • ☐ So spiegare la novità 2026 sulla cessione di azioni proprie e il criterio FIFO
  • ☐ Conosco il trattamento dell’avviamento secondo OIC 24 vs IAS 36/38
  • ☐ So cosa cambia per i soggetti IAS/IFRS sulla deduzione di marchi e avviamento
  • ☐ Conosco i 3 requisiti cumulativi dell’IRES premiale
  • ☐ So cos’è l’iperammortamento e cosa cambia con il DL 38/2026
  • ☐ So spiegare la PEX (art. 87 TUIR) e il ripristino dell’esenzione
  • ☐ Conosco almeno 6 casi in cui il TUIR deroga alla derivazione rafforzata
  • ☐ So collegare ogni novità al relativo principio contabile OIC o IAS/IFRS

FAQ Rapide

Le novità 2026 possono davvero uscire all’esame di luglio?

Sì. Le commissioni tendono a inserire almeno un riferimento alle novità normative dell’anno in corso, soprattutto se toccano temi fondamentali come la determinazione del reddito d’impresa. Non serve conoscere ogni dettaglio operativo, ma i principi e la logica sottostante.

Devo studiare il Decreto Fiscale DL 38/2026?

Sì, almeno nei tratti essenziali: eliminazione del vincolo europeo sull’iperammortamento, ripristino della PEX e credito 5.0. Per la prova orale, anche un accenno dimostra alla commissione che sei aggiornato.

Che differenza c’è tra OIC adopter e IAS/IFRS adopter per queste novità?

La differenza principale è sull’avviamento: gli OIC adopter lo ammortizzano già a conto economico (OIC 24), quindi la deduzione segue il bilancio. Gli IAS/IFRS adopter non ammortizzano l’avviamento (IAS 36 prevede solo l’impairment test), e la novità 2026 elimina la possibilità di deduzione extracontabile. Sulle azioni proprie, la deroga vale per tutti i soggetti che applicano la derivazione rafforzata.

Dove trovo i testi normativi?

  • Art. 1, comma 131, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — azioni proprie, stock option, immateriali
  • DL 38/2026 (Decreto Fiscale, G.U. n. 72 del 27/03/2026) — iperammortamento, PEX, credito 5.0
  • Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) — IRES premiale
  • DM 8 agosto 2025 — decreto attuativo IRES premiale

Riferimenti Normativi Principali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Artt. 83, 84, 85, 87, 95, 101, 102
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 131
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 436-444
  • DL 27 marzo 2026, n. 38 — Decreto Fiscale
  • DM 8 agosto 2025 — Decreto attuativo IRES premiale
  • Principi contabili: OIC 9, 16, 21, 24, 25, 28 — IAS 32, 36, 38, IFRS 2
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