Composizione Negoziata: Procedura, Ruolo dell’Esperto e Agevolazioni Fiscali 2026
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Titolo II, Capo I), nel testo riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024). È un percorso stragiudiziale, riservato e volontario: non è una procedura concorsuale e non comporta spossessamento.
Può chiederla l’imprenditore commerciale e agricolo, anche sotto soglia (art. 25-quater), che si trova in stato di crisi o di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a e b) oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 12, comma 1). L’insolvenza in sé non preclude l’accesso: lo preclude solo se irreversibile.
Per l’Esame Commercialista 2026 la materia rileva nelle prove scritte di area giuridica e nell’orale: le commissioni verificano la sequenza procedurale, il perimetro delle misure protettive, il regime di gestione durante le trattative e gli effetti fiscali dei diversi esiti. Il 2026 aggiunge tre novità da conoscere: il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 e la norma di interpretazione autentica sull’art. 88 TUIR introdotta dal D.Lgs. 186/2025.
Accesso alla piattaforma telematica
L’istanza di nomina dell’esperto si presenta esclusivamente tramite la piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere e accessibile dai siti delle Camere di commercio (art. 13, comma 1), compilando il modello disponibile online (art. 17, commi 1-2). Con l’istanza l’imprenditore inserisce in piattaforma (art. 17, comma 3):
- i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati, oppure, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, e una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; in mancanza di bilanci approvati, i progetti di bilancio (lett. a e a-bis);
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, con piano finanziario a sei mesi e iniziative industriali che intende adottare (lett. b);
- l’elenco dei creditori, con crediti scaduti e a scadere e garanzie reali e personali (lett. c);
- la dichiarazione sostitutiva sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dell’insolvenza e sull’assenza di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (lett. d);
- il certificato unico dei debiti tributari (art. 364), la situazione debitoria complessiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363) e un estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi (lett. e-h).
Dal correttivo-ter, nelle more del rilascio delle certificazioni fiscali e contributive l’istanza può essere presentata attestando di averle richieste almeno dieci giorni prima (art. 17, comma 3-bis). Dopo un’archiviazione, una nuova istanza non è ammessa prima di un anno; il termine scende a quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto (art. 17, comma 9).
Il test pratico di autodiagnosi
Sulla piattaforma sono disponibili la lista di controllo per la redazione del piano, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e il protocollo di conduzione della composizione (art. 13, comma 2). Il loro contenuto è fissato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, aggiornato dai decreti del 21 marzo 2023 e del 23 aprile 2026 (Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026). Il test è uno strumento prognostico, non un indicatore di crisi: rapporta il debito da ristrutturare (A) ai flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B). Il documento guida 2026 indica soglie orientative: rapporto fino a 3, difficoltà contenute; tra 3 e 5, risanamento affidato all’efficacia delle iniziative industriali; oltre 5, possibile necessità di cedere l’azienda o rami di essa. Per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato.
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L’esperto indipendente: nomina e funzioni
Il segretario generale della Camera di commercio della sede legale, ricevuta l’istanza, la trasmette entro due giorni lavorativi alla commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione; se l’istanza è incompleta, invita l’imprenditore a integrarla entro trenta giorni. La commissione nomina l’esperto entro i cinque giorni lavorativi successivi, attingendo all’elenco regionale (art. 13, comma 3) con criteri di rotazione e trasparenza e senza assegnare più di due incarichi contemporanei (art. 13, commi 6-7). L’esperto, verificati indipendenza, competenza e disponibilità di tempo, accetta entro due giorni lavorativi (art. 17, comma 4).
I requisiti di indipendenza sono nell’art. 16, comma 1: requisiti dell’art. 2399 c.c.; nessun legame personale o professionale con l’impresa o con le altre parti interessate al risanamento; nei cinque anni precedenti nessuna attività di lavoro subordinato o autonomo a favore dell’imprenditore, nessuna carica negli organi di amministrazione o controllo, nessuna partecipazione. Chiuso l’incarico, l’esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni dall’archiviazione.
Cosa fa concretamente l’esperto
L’esperto agevola le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa (art. 12, comma 2), e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente (art. 16, comma 2). Non è un attestatore e non si sostituisce alle parti. Accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare se esistono concrete prospettive di risanamento: se le ravvisa incontra le altre parti e prospetta le possibili strategie; altrimenti ne dà notizia e l’istanza viene archiviata (art. 17, comma 5). Può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per circostanze sopravvenute. Nei pareri resi al giudice indica l’attività svolta e da svolgere per agevolare le trattative (art. 16, comma 2-bis, introdotto dal correttivo-ter). Banche e intermediari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato: la notizia dell’accesso alla composizione e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16, comma 5, riscritto dal correttivo-ter).
Al termine redige la relazione finale, la inserisce in piattaforma e la comunica all’imprenditore e, se sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse (art. 17, comma 8).
⚠️ Durata e compenso — L’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione (art. 17, comma 7); secondo il documento guida 2026 può proseguire fino a ulteriori 180 giorni. Il compenso è fissato dall’art. 25-ter: percentuali a scaglioni calcolate sulla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (o sulla situazione patrimoniale depositata), con un minimo di 4.000 € e un massimo di 400.000 €, ridotto del 40% se i creditori sono meno di cinque; tra 500 e 5.000 € se l’esperto non prosegue dopo il primo incontro; possibile acconto fino a un terzo dopo sessanta giorni dall’accettazione. Verificare in sede d’esame gli scaglioni vigenti.
Le misure protettive del patrimonio
Con l’istanza di nomina o con istanza successiva l’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio (art. 18, comma 1). L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa; dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti (art. 18, comma 3). Sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1). Dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4). I creditori interessati dalle misure, banche comprese, non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell’imprenditore o revocare le linee di credito già concesse per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione, ma possono sospendere l’adempimento fino alla conferma delle misure (art. 18, comma 5); dopo la conferma, le banche non possono mantenere la sospensione degli affidamenti se non dimostrano che è richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis).
Le misure vanno confermate dal tribunale. Il ricorso si deposita entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; entro venti giorni dalla pubblicazione l’imprenditore chiede l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento. L’omesso o ritardato deposito rende inefficaci le misure e, scaduto il termine, l’iscrizione dell’istanza è cancellata (art. 19, comma 1). Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, preferibilmente in videoconferenza; se non lo fa nel termine gli effetti protettivi cessano e la domanda può essere riproposta (art. 19, comma 3). All’udienza, sentite le parti e acquisito il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure, il tribunale provvede con ordinanza fissando una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni e può limitare le misure a determinati creditori o iniziative (art. 19, comma 4). La proroga, su istanza del debitore o delle parti interessate e con il parere dell’esperto, non può portare la durata complessiva oltre i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5). Il rito è quello cautelare uniforme, con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7).
⚠️ Sospensione degli obblighi sul capitale (art. 20) — Non è un effetto delle misure protettive e non scatta da sola. Con l’istanza di nomina o con dichiarazione successiva, pubblicata nel registro delle imprese, l’imprenditore può dichiarare che, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4-6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale ex artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies c.c.; gli effetti decorrono dalla pubblicazione (art. 20, comma 1). Se l’imprenditore ha chiesto anche le misure protettive, la sospensione cessa quando il tribunale ne dichiara l’inefficacia o non le conferma (art. 20, comma 2).
✅ Autorizzazioni giudiziali (art. 22) — Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare, ai fini della prededuzione, finanziamenti in qualsiasi forma, garanzie comprese, o l’accordo con la banca per riattivare linee di credito sospese; finanziamenti prededucibili dai soci o da società del gruppo; il trasferimento dell’azienda o di rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. sui debiti pregressi, fermo restando l’art. 2112 c.c. a tutela dei lavoratori e verificato il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
La gestione dell’impresa durante le trattative
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21, comma 1). In stato di crisi gestisce l’impresa in modo da non pregiudicarne la sostenibilità economico-finanziaria; se nel corso della composizione risulta insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, gestisce nel prevalente interesse dei creditori. Informa preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (comma 2); se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole lo segnala per iscritto e, quando l’atto viene comunque compiuto, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, con iscrizione obbligatoria se l’atto pregiudica i creditori (commi 3-4). Gli atti, i pagamenti e le garanzie coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento non sono soggetti a revocatoria, e i pagamenti e le operazioni compiuti in coerenza con le trattative non integrano bancarotta semplice o preferenziale (art. 24).
Gli esiti delle trattative (art. 23)
Se le parti individuano una soluzione, la composizione si chiude (comma 1) con: a) un contratto con uno o più creditori o altre parti interessate al risanamento che, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; b) una convenzione di moratoria ex art. 62; c) un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento senza necessità di attestazione. In alternativa (comma 2) l’imprenditore può predisporre un piano attestato ex art. 56; domandare l’omologazione di accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61, con la soglia di adesione dell’art. 61, comma 2, lett. c) ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione; proporre il concordato semplificato ex art. 25-sexies; accedere a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, amministrazione straordinaria).
La transazione fiscale nella composizione negoziata
Il correttivo-ter ha aggiunto il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Restano fuori i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, i contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e i tributi regionali e locali. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali; l’accordo sottoscritto è depositato in tribunale, che ne autorizza l’esecuzione verificando la regolarità del procedimento e della documentazione. Non è previsto il cram down: senza adesione dell’agenzia l’accordo non si perfeziona. Si applica alle composizioni avviate con istanza presentata dal 28 settembre 2024.
Vantaggi fiscali: le misure premiali dell’art. 25-bis
Le misure premiali tributarie sono concentrate nell’art. 25-bis e non operano tutte allo stesso modo: alcune maturano durante il percorso, altre solo con determinati esiti, e alcune vengono meno se segue una liquidazione. La circolare 5/E/2026 le considera automatiche per legge, ma raccomanda una richiesta espressa all’Agenzia.
- Comma 1 – interessi al tasso legale. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni dell’art. 23, comma 1 o comma 2 lett. b), gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale: 1,60% annuo per il 2026 (D.M. MEF 10 dicembre 2025).
- Comma 2 – sanzioni “da comunicazione” alla misura minima. Le sanzioni per le quali è prevista l’applicazione ridotta in caso di pagamento entro un termine dalla comunicazione dell’ufficio (avvisi bonari da controllo automatizzato e formale) sono ridotte alla misura minima se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza.
- Comma 3 – dimezzamento. Sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza e oggetto della composizione sono ridotti della metà negli esiti del comma 2 dell’art. 23: piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato, altri strumenti.
- Comma 4 – rateazione. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto (art. 23, comma 1, lett. a) o dell’accordo (lett. c), l’Agenzia delle Entrate concede, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, fino a 72 rate mensili per imposte sui redditi, ritenute operate, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori; fino a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà rappresentata nell’istanza. La sottoscrizione dell’esperto prova la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Decadenza automatica con il mancato pagamento di una sola rata, con il deposito di ricorso ex art. 40, con l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
- Comma 5 – effetti sul reddito e sull’IVA. Dalla pubblicazione del contratto o dell’accordo (comma 1, lett. a e c) o degli accordi di ristrutturazione (comma 2, lett. b) si applicano gli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, TUIR (sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non tassate nei limiti di legge; perdite su crediti deducibili per il creditore senza prova degli elementi certi e precisi) e l’art. 26, comma 3-bis, DPR 633/1972 (nota di variazione IVA per il creditore).
- Comma 6 – perdita del beneficio. In caso di successiva liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o accertamento dell’insolvenza, interessi e sanzioni sono dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2; resta acquisito il dimezzamento del comma 3.
✅ Esempio 1 – interessi al tasso legale (comma 1) — Debito IVA di 200.000 € non ancora iscritto a ruolo; trattative durate 180 giorni dall’accettazione dell’esperto. Interessi maturati nel periodo al tasso legale: 200.000 × 1,60% × 180/365 = 1.578,08 €. Senza la misura premiale, sugli stessi 180 giorni maturerebbero gli interessi ordinari previsti per quel debito (per le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973, fissati ogni anno con provvedimento dell’Agenzia). Il beneficio è condizionato: se la composizione non si chiude con uno degli esiti richiamati dal comma 1, o se segue la liquidazione giudiziale, gli interessi tornano dovuti in misura piena.
✅ Esempio 2 – dimezzamento (comma 3) — Sanzioni e interessi per 24.000 € su debiti tributari sorti prima dell’istanza e inclusi nelle trattative. Se la composizione sfocia in un accordo di ristrutturazione omologato (art. 23, comma 2, lett. b), sanzioni e interessi scendono a 12.000 €, con risparmio di 12.000 €. Il dimezzamento non spetta se la composizione si chiude con un contratto o un accordo ex art. 23, comma 1.
✅ Esempio 3 – rateazione (comma 4) — Debito di 120.000 € per imposte sui redditi e IVA non ancora iscritte a ruolo, dopo la pubblicazione del contratto ex art. 23, comma 1, lett. a). Con 72 rate mensili: 1.666,67 € (120.000 ÷ 72); con 120 rate, in caso di comprovata e grave difficoltà: 1.000 € (120.000 ÷ 120). Importi al lordo degli interessi di dilazione ex art. 19 DPR 602/1973. Una sola rata non pagata fa decadere dal beneficio.
Limiti e trappole
⛔ Attenzione ai limiti — 1) Le riduzioni dei commi 1 e 2 sono provvisorie: cadono con la successiva liquidazione giudiziale o controllata o con l’accertamento dell’insolvenza (comma 6). 2) Il dimezzamento del comma 3 non spetta con gli esiti del comma 1 dell’art. 23. 3) La rateazione del comma 4 riguarda solo tributi non ancora iscritti a ruolo. 4) L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, non copre risorse proprie UE, contributi INPS e INAIL e tributi locali, e non ha cram down. 5) Le misure protettive non impediscono all’Amministrazione finanziaria di proseguire controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata.
Le novità 2026
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (G.U. 12 dicembre 2025), art. 8. Norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR: la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti si applica anche agli istituti del Codice della crisi, in regime di integrale non imponibilità per il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore liquidatorio e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Viene così superata la risposta a interpello n. 179/2025, che negava il beneficio al concordato semplificato. Per le perdite su crediti (art. 101, comma 5) il coordinamento non è stato completato.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I). Prima circolare organica sul Codice della crisi, adottata dopo consultazione pubblica dal 15 aprile al 20 maggio 2026. Tratta composizione negoziata, misure premiali, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e gruppi. Sulla transazione fiscale del comma 2-bis conferma che l’IVA è falcidiabile perché non costituisce risorsa propria dell’Unione (Corte di Giustizia UE, causa C-546/14, Degano Trasporti), che stralcio e dilazione sono cumulabili nella stessa proposta e che l’accordo può riguardare solo i debiti sorti fino alla data della proposta; richiede inoltre che le due attestazioni siano rese da professionisti distinti, posizione non condivisa dal Tribunale di Milano (decr. 21 maggio 2026). Le Parti II-IV, annunciate, copriranno sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, liquidazione giudiziale.
Decreto dirigenziale 23 aprile 2026. Aggiorna il documento guida: test pratico con le soglie 3 e 5, check-list in otto aree, nuova Sezione II-bis sui piani utilizzati negli strumenti di regolazione e sul valore riservato ai soci (metodo del valore d’uso ex OIC 9), protocollo dell’esperto con accettazione in due giorni lavorativi e divieto biennale di rapporti professionali, formazione obbligatoria di 55 ore.
Tasso legale 2026. Fissato all’1,60% annuo dal D.M. MEF 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025), in calo dal 2% del 2025: è la misura che rileva per il comma 1 dell’art. 25-bis.
Tabella riepilogativa della procedura
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Istanza in piattaforma | Volontaria; nuova istanza non prima di un anno dall’archiviazione (quattro mesi se richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione) | Art. 17, c. 1 e 9 CCII |
| Trasmissione alla commissione | Entro 2 gg lavorativi dal ricevimento | Art. 13, c. 7 CCII |
| Nomina esperto | Entro 5 gg lavorativi successivi | Art. 13, c. 7 CCII |
| Accettazione esperto | Entro 2 gg lavorativi dalla nomina | Art. 17, c. 4 CCII |
| Ricorso per conferma misure protettive | Entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 gg | Art. 19, c. 1 CCII |
| Fissazione udienza | Entro 10 gg dal deposito del ricorso | Art. 19, c. 3 CCII |
| Durata misure protettive | 30-120 gg, prorogabili fino a 240 gg complessivi | Art. 19, c. 4-5 CCII |
| Incarico esperto | 180 gg dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 | Art. 17, c. 7 CCII; documento guida 2026 |
| Concordato semplificato | Proposta entro 60 gg dalla comunicazione della relazione finale | Art. 25-sexies, c. 1 CCII |
| Misure premiali | Interessi al tasso legale dall’accettazione; dimezzamento con esiti del c. 2; rateazione dalla pubblicazione di contratto o accordo | Art. 25-bis CCII; Circ. AdE 5/E/2026 |
Rilievo per l’esame e sbocco nel concordato semplificato
Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39 (art. 25-sexies, comma 1). Non c’è voto dei creditori: il tribunale nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c., i creditori possono proporre opposizione fino a dieci giorni prima dell’udienza e l’omologazione è concessa se, verificati regolarità del procedimento, rispetto delle cause di prelazione e fattibilità del piano, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e assicura comunque un’utilità a ciascuno di essi (art. 25-sexies, comma 5). La Cassazione (sent. n. 624/2026) ha precisato che la rapidità della procedura non basta se i chirografari non ricevono alcun vantaggio concreto. Il trattamento fiscale delle sopravvenienze da stralcio è ora coperto dall’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025.
⚠️ Trappola d’esame — Non confondere la composizione negoziata (percorso stragiudiziale, artt. 12-25-quinquies) con gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del Titolo IV: piano attestato (art. 56), accordi di ristrutturazione (artt. 57-64), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss.), concordato preventivo (artt. 84-120). La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento (art. 21) e l’esperto non è un commissario né un attestatore.
⚠️ Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies) — INPS: contributi scaduti da oltre 90 giorni superiori al 30% di quelli dell’anno precedente e a 15.000 € (5.000 € senza dipendenti). INAIL: premi scaduti da oltre 90 giorni superiori a 5.000 €. Agenzia delle Entrate: IVA non versata risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 € e almeno al 10% del volume d’affari, e in ogni caso oltre 20.000 €. Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi affidati scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 € (imprese individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società). La segnalazione invita ad attivare la composizione negoziata: è un avviso, non un obbligo di pagamento.
Riferimenti Normativi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) — artt. 12-25-quinquies (composizione negoziata: accesso, piattaforma, esperto, misure protettive, gestione, esiti, misure premiali, compenso); artt. 25-sexies-25-septies (concordato semplificato); art. 25-novies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati); art. 56 (piano attestato); artt. 57-64 (accordi di ristrutturazione); artt. 64-bis ss. (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione); artt. 84-120 (concordato preventivo).
D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (riscrittura del Titolo II) e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo, in vigore dal 28 settembre 2024).
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 38 — rateazione fino a 120 rate ex art. 25-bis, comma 4.
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 8 — interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.
Decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, 21 marzo 2023 e 23 aprile 2026 — documento guida: lista di controllo, test pratico, protocollo, formazione degli esperti.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 — Parte I sui nuovi istituti del Codice della crisi.
D.M. MEF 10 dicembre 2025 — tasso di interesse legale 2026 all’1,60%.
TUIR (DPR 917/1986) artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5; DPR 633/1972 art. 26, comma 3-bis; DPR 602/1973 artt. 19 e 30.
Codice civile — artt. 2112, 2399, 2446-2447, 2482-bis/ter, 2484, 2545-duodecies, 2560; c.p.c. artt. 68, 669-bis ss.
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