Esempio di Ricorso in Commissione Tributaria

Esercizio guidato – Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

Dall’analisi dell’Avviso di Accertamento alla redazione dell’atto introduttivo: esercizio guidato in stile Esame di Stato da Commercialista.

Modulo: Processo Tributario • Livello: Intermedio–Avanzato

Puoi abbinare questo esercizio alla lezione video: “Ricorso in CTP: struttura e motivi principali”

1) Consegna

Sei il difensore del sig. Marco Rossi, titolare di un negozio di articoli sportivi in contabilità ordinaria. Al contribuente è stato notificato un Avviso di Accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i ricavi per il periodo d’imposta 2022, contestando maggiori imposte e sanzioni.

Redigi un ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che contenga:

  • ricostruzione dei fatti e dell’iter dell’accertamento;
  • individuazione dei principali vizi di legittimità dell’atto;
  • valutazione critica della ricostruzione induttiva dei ricavi;
  • formulazione delle conclusioni e delle richieste alla CTP;
  • indicazione sintetica di allegati e documenti di supporto;
  • valutazione sull’eventuale istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.

L’obiettivo è impostare un atto in linea con le aspettative della Commissione d’esame, curando chiarezza espositiva, riferimenti normativi essenziali e coerenza logico-argomentativa.

2) Dati sintetici del caso

Contribuente Sig. Marco Rossi – C.F. RSSMRC80A01H501Z
Attività Commercio al dettaglio articoli sportivi (regime ordinario)
Ufficio emittente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Milano 1
Atto impugnato Avviso di Accertamento prot. 2025/778231 – periodo d’imposta 2022
Metodologia accertativa Ricostruzione induttiva dei ricavi, con richiamo a scostamenti ISA e presunte incongruenze contabili
Importi contestati (sintesi) Maggior reddito € 42.800 – IVA € 9.416 – Sanzioni € 26.000 (valori indicativi)
Modalità e data notifica PEC del 22/07/2025
Termine per il ricorso 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 (decorrenza dalla notifica)

3) Roadmap logica – come ragionare prima di scrivere

  1. Lettura integrale dell’Avviso di Accertamento
    Individua: oggetto, periodo, basi giuridiche, accertamento utilizzato, calcoli, allegati richiamati, eventuale contraddittorio svolto/omesso.
  2. Verifica della legittimità formale
    Controlla: motivazione (art. 7 L. 212/2000, art. 42 DPR 600/1973), correttezza della sottoscrizione, rispetto dei termini decadenziali, modalità di notifica.
  3. Valutazione del contraddittorio endoprocedimentale
    È stato svolto un accesso o ispezione in loco? È stato rilasciato PVC? È stato rispettato l’art. 12, co. 7, L. 212/2000?
  4. Analisi dei presupposti dell’accertamento induttivo
    Le scritture sono effettivamente inattendibili? Gli scostamenti ISA sono stati usati solo come indicatore o come presunzione forte? Le presunzioni sono gravi, precise e concordanti?
  5. Costruzione della struttura dell’atto di ricorso
    Intestazione, parti, oggetto, premessa in fatto, motivi in diritto, richieste istruttorie, conclusioni, allegati.
  6. Valutazione dell’istanza cautelare
    Esamina sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora (art. 47 D.Lgs. 546/1992) per chiedere la sospensione dell’esecuzione.

4) Prova tu – Imposta il tuo ricorso

Compila i campi seguenti come se dovessi consegnare il tuo elaborato in sede d’esame. Poi confronta la tua impostazione con il modello di svolgimento che trovi nel paragrafo successivo.

Suggerimento didattico: prima di aprire il modello svolto, prova a scrivere come se avessi il tempo dell’esame (ad esempio 60–75 minuti), senza consultare appunti. Solo dopo fai il confronto e segna gli elementi che ti sono mancati.

5) Errori tipici da evitare

  • Contestazioni troppo generiche: scrivere solo “atto immotivato” o “illegittimo” senza richiamare norme e senza spiegare perché la motivazione è insufficiente.
  • Assenza di una chiara ricostruzione dei fatti: salto diretto ai motivi in diritto, senza spiegare cosa è successo (accertamento, accessi, notifiche, termini).
  • Confusione tra vizi formali e sostanziali: mescolare errori di procedura e contestazioni nel merito senza una gerarchia logica.
  • Uso improprio di massime giurisprudenziali: citare sentenze casuali senza collegarle al caso concreto.
  • Dimenticare l’istanza di sospensione quando ci sono importi significativi e un periculum evidente.
  • Non indicare gli allegati (contabilità, PEC, estratti conto, contratti, ecc.) o non richiamarli nel corpo dell’atto.

6) Modello di svolgimento – Esempio di ricorso in CTP

Intestazione e parti

Alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Ricorso ex D.Lgs. 546/1992

Ricorrente:
Sig. Marco Rossi, C.F. RSSMRC80A01H501Z, residente in Milano, via ________, rappresentato e difeso, giusta procura in calce/allegata, dal dott. __________, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di __________, PEC __________, che elegge domicilio digitale ai fini del presente giudizio.

Resistente:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Milano 1, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Oggetto

Impugnazione dell’Avviso di Accertamento n. 2025/778231 relativo al periodo d’imposta 2022, notificato in data 22/07/2025, con cui l’Ufficio ha rideterminato induttivamente il reddito d’impresa del ricorrente e recuperato maggiori imposte, sanzioni ed interessi.

1. Premessa in fatto

Il sig. Marco Rossi esercita attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi in contabilità ordinaria. Per l’anno d’imposta 2022 ha regolarmente presentato dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA, indicando ricavi e costi come risultanti dalla propria contabilità.

In data ________ l’Ufficio ha avviato un’attività di analisi del rischio, evidenziando uno scostamento dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e talune presunte incongruenze nei margini di ricarico.

Senza preventiva instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale e senza rilascio di processo verbale di constatazione, in data 22/07/2025 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Milano 1 ha notificato l’Avviso di Accertamento indicato in epigrafe.

Con tale atto l’Ufficio:

  • ha ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente;
  • ha rideterminato induttivamente i ricavi di vendita, applicando mark-up standardizzati sulla base di medie di settore;
  • ha quantificato un maggior reddito d’impresa di € 42.800, con corrispondente recupero IVA di € 9.416 e irrogazione di sanzioni per circa € 26.000.

2. Motivi di ricorso

I) Nullità per difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000; art. 42 DPR 600/1973)

L’Avviso di Accertamento è carente e contraddittorio nella motivazione. L’Ufficio si limita a richiamare genericamente scostamenti dagli ISA e margini di ricarico “non coerenti” con il settore, senza illustrare:

  • quali dati concreti siano stati utilizzati;
  • come siano stati costruiti i margini teorici;
  • in che misura le presunte incongruenze incidano sui singoli gruppi di prodotti e sulle rimanenze.

Tale impostazione non consente al contribuente di comprendere pienamente il ragionamento seguito dall’Ufficio e di esercitare un’effettiva difesa, in violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 42 DPR 600/1973.

II) Violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio di contraddittorio

L’atto è stato emesso senza instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, nonostante l’Ufficio abbia fondato l’accertamento su valutazioni tecnico-contabili che avrebbero richiesto un confronto con i dati di dettaglio del negozio.

La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza del contraddittorio nei procedimenti di accertamento, in particolare quando l’Ufficio fonda le proprie conclusioni su elementi presuntivi e su elaborazioni standardizzate. L’omissione di tale fase comporta un vulnus al diritto di difesa e al buon andamento dell’azione amministrativa.

III) Illegittima ricostruzione induttiva dei ricavi

L’Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione induttiva dei ricavi, valorizzando gli ISA come parametro principale e applicando margini teorici non calibrati sulla specifica realtà del contribuente.

Gli ISA, tuttavia, non costituiscono una presunzione legale di inattendibilità dei dati dichiarati, ma un semplice indicatore di rischio che deve essere integrato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie l’Ufficio non ha dimostrato:

  • la concreta inattendibilità delle scritture contabili;
  • l’esistenza di vendite “in nero” o omesse annotazioni;
  • la non coerenza dei margini rispetto a politiche di sconto, resi, stagionalità e cambi di fornitore.

L’accertamento si fonda, quindi, su presunzioni meramente astratte e prive del requisito di gravità, precisione e concordanza richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

IV) Erronea determinazione dei margini e delle rimanenze

L’Ufficio ha costruito i margini teorici utilizzando percentuali medie di settore e dati di rimanenze non coerenti con quelli risultanti dalla contabilità e dall’inventario di magazzino.

Ciò ha comportato una sovrastima sistematica dei ricavi, in quanto:

  • non sono stati considerati i periodi di saldo e le vendite promozionali;
  • non sono stati adeguatamente valutati i resi e gli sconti concessi alla clientela fidelizzata;
  • le rimanenze finali sono state rideterminate in modo forfettario.

3. Richieste istruttorie

Si chiede che la Commissione voglia:

  • ordinare all’Ufficio il deposito delle elaborazioni utilizzate per la ricostruzione dei margini e per l’applicazione degli ISA;
  • ammettere, se necessario, consulenza tecnica contabile d’ufficio;
  • ammettere l’audizione personale del contribuente per chiarimenti sull’andamento dell’attività, le politiche di prezzo e la gestione del magazzino.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il sig. Marco Rossi, come sopra rappresentato e difeso, chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano voglia:

  1. in via principale, annullare integralmente l’Avviso di Accertamento n. 2025/778231 relativo all’anno 2022;
  2. in via subordinata, rideterminare le riprese a più corretti e ragionevoli importi, tenendo conto della reale situazione economica e contabile del contribuente;
  3. disporre, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, stante la presenza di fumus boni iuris e di un evidente periculum in mora legato all’entità delle somme richieste;
  4. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Luogo, lì ____________
Il difensore
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Allegati (esempi)

  • Copia Avviso di Accertamento n. 2025/778231;
  • Copia ricevuta PEC di notifica;
  • Estratto dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA 2022;
  • Situazione contabile e inventario di magazzino 2022;
  • Documentazione giustificativa sconti, resi, campagne promozionali;
  • Procura alle liti.