Trasformazione, Fusione e Scissione

Corso Esame Commercialista 2026
Preparazione completa con focus sulle operazioni straordinarie

Trasformazione, Fusione e Scissione: Guida Completa per l’Esame

Operazioni straordinarie: disciplina civilistica, profili contabili (OIC 4) e regime fiscale (artt. 170-173 e 177-ter TUIR), aggiornati alla riforma del D.Lgs. 192/2024 e al D.L. 84/2025. Una guida sistematica con riferimenti normativi puntuali, esempi numerici e i temi che la commissione chiede più spesso all’esame.

📋 Cosa imparerai in questo articolo

  • La continuità giuridica della trasformazione (art. 2498 c.c.) e la corretta distinzione tra omogenea ed eterogenea
  • L’intera procedura della fusione con tempistiche, atti obbligatori e procedure semplificate (artt. 2505 e 2505-bis c.c.)
  • Il regime delle differenze da fusione (avanzo/disavanzo da concambio e da annullamento) — uno dei temi più chiesti all’orale
  • I nuovi limiti al riporto delle perdite (art. 172 c.7 TUIR riformato): test di vitalità, limite del PN al valore economico, riduzione per il doppio dei conferimenti
  • Il nuovo art. 177-ter TUIR sulla libera circolazione delle perdite infragruppo (D.Lgs. 192/2024)
  • Le nuove aliquote di affrancamento ex art. 176 c.2-ter TUIR: 18% IRES + 3% IRAP dal 1° gennaio 2024
  • La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c. e art. 173 c.15-ter TUIR), figura introdotta nel 2023 e disciplinata fiscalmente nel 2024
  • Il rapporto con l’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000)

Inquadramento Generale

Le operazioni straordinarie modificano la struttura giuridica e/o patrimoniale di una società senza determinare, di regola, l’estinzione dei rapporti giuridici preesistenti. Il principio cardine è la continuità: l’ente che risulta dall’operazione subentra nei rapporti dell’ente precedente.

Tre famiglie di operazioni:

  • Trasformazione (artt. 2498-2500-novies c.c.): mutamento del tipo sociale o della causa, senza pluralità di soggetti coinvolti.
  • Fusione (artt. 2501-2505-quater c.c.): unificazione di più società in un’unica entità, mediante costituzione di nuova società o incorporazione.
  • Scissione (artt. 2506-2506-quater c.c.): trasferimento dell’intero patrimonio o di parte di esso a una o più società beneficiarie.

Sul piano fiscale, queste operazioni godono di un regime di neutralità: le plusvalenze latenti non emergono al momento dell’operazione, ma vengono “traslate” sui valori fiscalmente riconosciuti dei beni nella società risultante. La neutralità è automatica e non condizionata, salvo norme specifiche (in particolare art. 171 TUIR per la trasformazione eterogenea e i limiti dell’art. 172 c.7 TUIR sulle perdite).

La Trasformazione

L’art. 2498 c.c. e il principio di continuità

L’art. 2498 c.c. — riformulato dal D.Lgs. 6/2003 — non contiene una “definizione” di trasformazione, bensì sancisce il principio di continuità dei rapporti giuridici: “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. È la norma chiave da cui discende l’intero regime: nessuna estinzione, nessuna successione tra soggetti diversi, ma identità giuridica dell’ente che muta veste.

✅ Continuità, non successione

All’orale è frequente la domanda: “la trasformazione comporta successione tra soggetti?”. La risposta corretta è no: vi è continuità del medesimo soggetto, che si limita a mutare tipo o causa. Da questo principio discende, ad esempio, la prosecuzione automatica dei contratti pendenti e dei processi in corso.

Trasformazione omogenea

La trasformazione omogenea avviene tra società lucrative e si distingue in:

  • Progressiva (art. 2500-ter c.c.): da società di persone a società di capitali. Richiede la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo il diritto di recesso del socio dissenziente. È necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale (artt. 2343 o 2465 c.c., a seconda del tipo di destinazione).
  • Regressiva (art. 2500-sexies c.c.): da società di capitali a società di persone. Richiede le maggioranze previste per le modifiche statutarie e il consenso espresso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Nessuna perizia obbligatoria.
  • Tra società dello stesso “macro-tipo”: tra società di persone (S.n.c. ↔ S.a.s.) o tra società di capitali (S.r.l. ↔ S.p.A. ↔ S.a.p.A.), con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Trasformazione eterogenea

La trasformazione eterogenea coinvolge soggetti di natura diversa rispetto alle società lucrative:

  • Eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.): da S.p.A./S.r.l./S.a.p.A. in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni. Richiede maggioranza di almeno due terzi e consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
  • Eterogenea in società di capitali (art. 2500-octies c.c.): trasformazione di consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute, fondazioni in società di capitali. Le maggioranze variano in base al soggetto di partenza.

⛔ Errore frequente: le cooperative NON sono omogenee

La trasformazione tra società lucrativa e cooperativa è eterogenea, non omogenea, perché coinvolge soggetti con causa giuridica differente (lucrativa vs mutualistica). All’esame è un errore classico: classificare correttamente questa fattispecie può fare la differenza.

Opposizione dei creditori (art. 2500-novies c.c.)

La trasformazione eterogenea ha effetto solo dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario, salvo consenso o pagamento dei creditori. Entro tale termine i creditori anteriori possono fare opposizione. Si applica per analogia il regime dell’art. 2503 c.c. previsto per la fusione.

La Fusione

Tipologie

L’art. 2501 c.c. distingue:

  • Fusione propria: due o più società si estinguono e danno vita a una nuova società.
  • Fusione per incorporazione: una società (incorporante) assorbe una o più società (incorporate), che si estinguono. È la fattispecie più diffusa nella prassi.

Non possono partecipare alla fusione le società sottoposte a procedure concorsuali né quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2501, c.2).

La procedura: gli atti obbligatori

La fusione si sviluppa in tre fasi: preparatoria (atti dell’organo amministrativo), deliberativa (decisione dei soci) ed esecutiva (atto di fusione e iscrizione).

1. Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.)

Redatto dagli amministratori di ciascuna società partecipante, deve indicare:

  • Tipo, denominazione, sede di tutte le società partecipanti
  • Atto costitutivo della società risultante
  • Rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro (non superiore al 10% del valore nominale)
  • Modalità di assegnazione delle azioni della società risultante
  • Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili
  • Data di decorrenza degli effetti della fusione (incluse eventuali retrodatazioni)
  • Trattamento riservato a particolari categorie di soci
  • Vantaggi proposti a favore degli amministratori

2. Situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.)

Riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto presso la sede sociale (o a 6 mesi quando coincide con l’ultimo bilancio approvato). Può essere omessa con il consenso unanime dei soci e dei portatori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto.

3. Relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.)

Illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio, indicando i criteri seguiti e le eventuali difficoltà valutative.

4. Relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.)

Attesta la congruità del rapporto di cambio. La nomina dell’esperto:

  • Per le S.p.A. e le S.a.p.A. → designato dal tribunale del luogo della sede sociale.
  • Per le S.r.l. → può essere scelto dalle parti tra revisori legali o società di revisione iscritti nel registro.
  • Per le società quotate → designato dalla Consob.

L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti, ai soci e ai terzi (art. 2501-sexies c.6, con rinvio all’art. 64 c.p.c. per le ipotesi di responsabilità del consulente tecnico).

5. Deposito presso la sede sociale (art. 2501-septies c.c.)

Progetto, relazioni, situazioni patrimoniali e bilanci degli ultimi tre esercizi devono restare depositati presso la sede sociale di ciascuna società nei 30 giorni precedenti la decisione dei soci, salvo rinuncia unanime.

6. Decisione di fusione (art. 2502 c.c.)

Approvazione mediante delibera assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La delibera può apportare al progetto solo modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

7. Opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.)

L’atto di fusione può essere stipulato solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delibera di fusione. Entro tale termine i creditori anteriori possono fare opposizione. Il termine può essere abbreviato in caso di:

  • Consenso espresso di tutti i creditori
  • Pagamento dei creditori dissenzienti o deposito delle somme corrispondenti presso una banca
  • Asseverazione della società di revisione che il patrimonio è sufficiente a soddisfare i crediti

8. Atto di fusione (art. 2504 c.c.)

Stipulato per atto pubblico, deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese di ciascuna società coinvolta. Solo dopo l’ultima iscrizione dell’atto, la fusione produce i suoi effetti.

Effetti della fusione (art. 2504-bis c.c.)

La società risultante subentra in tutti i rapporti, anche processuali, delle società partecipanti. Sul piano temporale:

⚠️ Decorrenza degli effetti

  • Effetti reali: dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione (può essere postdatata).
  • Retrodatazione contabile e per partecipazione agli utili: ammessa solo nella fusione per incorporazione, non oltre la data di chiusura dell’ultimo esercizio (art. 2504-bis, c.3).
  • Retrodatazione fiscale: disciplinata dall’art. 172 c.9 TUIR, possibile solo se prevista contabilmente, e non oltre la data di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporata o dell’incorporante (la più recente).

Procedure semplificate

Il legislatore prevede semplificazioni quando i conflitti di interesse tra soci sono attenuati o assenti:

  • Incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 c.c.): non si applicano gli artt. 2501-ter c.1 nn. 3, 4, 5 (rapporto di cambio, conguaglio, modalità di assegnazione), 2501-quinquies (relazione amministratori) e 2501-sexies (perizia esperti). La decisione può essere assunta dall’organo amministrativo se previsto dall’atto costitutivo.
  • Incorporazione di società possedute al 90% (art. 2505-bis c.c.): si possono omettere la perizia (se ai soci di minoranza è offerto il diritto di vendita delle azioni a corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso) e parte della procedura ordinaria.
  • Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.): è la cd. merger leveraged buyout. Quando una società contrae debiti per acquisire il controllo di un’altra società e successivamente le due società si fondono, il patrimonio della società target diviene garanzia del debito. La norma impone obblighi rafforzati: il progetto deve indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare le obbligazioni; la relazione degli amministratori deve giustificare l’operazione e indicare gli obiettivi; la perizia degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni del progetto.

Le differenze da fusione

È il tema contabile centrale e una delle domande più ricorrenti all’orale. Quando si effettua la fusione possono emergere differenze tra valori patrimoniali, classificate in due famiglie:

Differenze da concambio

Sorgono nella fusione propria e nell’incorporazione di società non possedute. Si determinano confrontando l’aumento di capitale deliberato dall’incorporante e il patrimonio netto contabile dell’incorporata:

  • Disavanzo da concambio = aumento di capitale > patrimonio netto incorporato. Indica un valore economico dell’incorporata superiore al valore contabile (plusvalori latenti, avviamento).
  • Avanzo da concambio = aumento di capitale < patrimonio netto incorporato. Riflette un “buon affare” dell’incorporante o l’aspettativa di perdite future.

Differenze da annullamento

Sorgono nell’incorporazione quando l’incorporante già possiede partecipazioni nell’incorporata, che vengono annullate. Si determinano confrontando il valore contabile della partecipazione annullata e la quota di patrimonio netto dell’incorporata corrispondente alla partecipazione:

  • Disavanzo da annullamento = valore della partecipazione > quota di PN incorporato. Indica plusvalori latenti pagati al momento dell’acquisto della partecipazione.
  • Avanzo da annullamento = valore della partecipazione < quota di PN incorporato. Riflette perdite di valore della partecipazione o un acquisto a sconto.

📚 OIC 4 — Trattamento contabile delle differenze

Disavanzi: vanno allocati prioritariamente ai maggiori valori delle attività (entro i valori correnti), poi ad avviamento (se vi sono i requisiti dell’OIC 24), e infine, in via residuale, a costo dell’esercizio della società risultante.

Avanzi: rappresentano riserve di patrimonio netto. L’avanzo da annullamento può essere utilizzato per fronteggiare oneri di ristrutturazione previsti; l’avanzo da concambio confluisce in una riserva specifica.

La Scissione

Definizione e tipologie

L’art. 2506 c.c. definisce la scissione come l’operazione con cui una società “assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.

Le tipologie principali:

  • Scissione totale: la società scissa trasferisce l’intero patrimonio a due o più beneficiarie e si estingue.
  • Scissione parziale: la scissa trasferisce parte del patrimonio (anche a una sola beneficiaria) e prosegue la propria attività.
  • Scissione proporzionale: i soci della scissa ricevono partecipazioni nelle beneficiarie nella stessa proporzione che avevano nella scissa.
  • Scissione non proporzionale (art. 2506-bis c.4): tutti i soci ricevono partecipazioni in tutte le società risultanti dall’operazione, ma in proporzioni diverse rispetto a quelle originarie. Il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non concorrano all’approvazione di far acquistare le proprie partecipazioni a un corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso.
  • Scissione asimmetrica (art. 2506 c.2 ultimo periodo): è il caso “estremo” della non proporzionalità — ad alcuni soci non vengono assegnate partecipazioni in una o più delle società risultanti, compensate da maggiori partecipazioni in altre. Richiede il consenso unanime dei soci.

⚠️ Non proporzionale ≠ asimmetrica: due figure distinte

All’esame è un errore tipico confonderle. Non proporzionale = tutti i soci ricevono qualcosa in tutte le risultanti, ma in proporzioni diverse (delibera a maggioranza qualificata + diritto di exit dei dissenzienti). Asimmetrica = ad alcuni soci non vengono assegnate partecipazioni in alcune delle società risultanti (richiede consenso unanime). La scissione asimmetrica è una specie della non proporzionale, ma con un quorum costitutivo molto più rigoroso.

Procedura

L’art. 2506-ter c.c. rinvia in larga parte alle norme sulla fusione: progetto (con contenuti specifici per la scissione, art. 2506-bis), situazione patrimoniale, relazione amministratori, relazione esperti, deposito, delibera, opposizione creditori, atto.

Specificità del progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.): deve indicare l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire e i criteri di distribuzione delle azioni o quote. Per gli elementi non assegnati esplicitamente: se la scissione è totale sono ripartiti tra le beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio assegnate; se è parziale rimangono in capo alla scissa.

⚠️ Scissione vs conferimento d’azienda: domanda da orale

Differenza chiave: nel conferimento (art. 176 TUIR) il corrispettivo (la partecipazione nella conferitaria) va alla società conferente; nella scissione le partecipazioni nella beneficiaria vanno direttamente ai soci della scissa. Conseguenza: il conferimento mantiene un “filtro” societario, la scissione realizza un’attribuzione diretta ai soci.

La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.)

Novità civilistica recente: il D.Lgs. 19/2023 (in attuazione della Direttiva UE 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere) ha introdotto nel codice civile l’art. 2506.1 c.c., successivamente riformulato dal D.Lgs. 88/2025 (in vigore dall’8 luglio 2025). Nella formulazione vigente, con la scissione mediante scorporo “una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote”.

Le novità del D.Lgs. 88/2025:

  • Lo scorporo può avere a oggetto anche l’intero patrimonio della scissa (non più solo “parte”); in questo caso la scissa sopravvive come holding
  • Le beneficiarie possono essere anche preesistenti (non più solo neocostituite)
  • Soppresso il riferimento alla “continuazione dell’attività” della scissa, perché non sempre applicabile
  • Le semplificazioni procedurali (assenza di relazione amministratori, situazione patrimoniale, perizia esperti) restano riservate ai soli scorpori verso beneficiarie di nuova costituzione con assegnazione di tutte le azioni/quote alla sola scissa
  • Esclusione del diritto di recesso ex artt. 2473 e 2502 c.c. per i soci della scissa che non hanno consentito all’operazione (art. 2506-ter c.6 c.c.)

La differenza rispetto alla scissione tradizionale resta strutturale: nello scorporo le partecipazioni nella beneficiaria sono attribuite alla società scissa stessa, non ai suoi soci. Il risultato economico è equivalente a quello di un conferimento d’azienda, ma realizzato con la veste giuridica della scissione.

Disciplina fiscale: art. 173 commi 15-ter e 15-quater TUIR

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto i nuovi commi 15-ter e 15-quater dell’art. 173 TUIR. L’operazione gode del regime di neutralità fiscale (richiamando il c.1 dell’art. 173), con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’art. 173, in coerenza con la specificità della fattispecie:

  • Esclusione del c. 3: non c’è concambio verso i soci della scissa (le partecipazioni vanno alla scissa stessa)
  • Esclusione dei c. 7, 9 e 10: i limiti al riporto delle perdite e la ricostituzione delle riserve presso la beneficiaria presuppongono una beneficiaria preesistente, condizione non integrata quando la beneficiaria è di nuova costituzione

Profili specifici previsti dalla nuova disciplina:

  • Le partecipazioni ricevute dalla scissa assumono come valore fiscale la differenza tra valore fiscale delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo
  • Il periodo di possesso delle partecipazioni si computa includendo quello dell’azienda scorporata (rilevante per la partecipation exemption ex art. 87 TUIR)
  • Le riserve in sospensione d’imposta della scissa restano in capo alla scissa (non si ricostituiscono presso la beneficiaria neocostituita)
  • Anti-abuso: il c. 15-quater stabilisce che, ai fini dell’art. 10-bis L. 212/2000, non rileva la scissione avente ad oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta — è la stessa “salvaguardia” già prevista per il conferimento d’azienda

⚠️ Asimmetria civile/fiscale per le beneficiarie preesistenti

Dopo il D.Lgs. 88/2025, lo scorporo verso beneficiarie preesistenti è ammesso sul piano civilistico. Sul piano fiscale, però, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 225/2025) aveva escluso che il regime di neutralità del c.15-ter si applichi a tale ipotesi, leggendo la norma in stretta connessione con il dato letterale originario. Il decreto correttivo della riforma fiscale è successivamente intervenuto sulla disciplina. Per l’esame, è importante conoscere l’esistenza del disallineamento tra ammissibilità civilistica e perimetro originario della neutralità fiscale, e segnalare la posizione (inizialmente restrittiva) dell’Amministrazione finanziaria.

Profili Fiscali: Artt. 170-173 e 177-ter TUIR

Trasformazione: art. 170 TUIR

La trasformazione che non comporta cambio di regime fiscale (es. da S.r.l. a S.p.A., entrambe soggetti IRES) è fiscalmente neutrale: non realizza plusvalenze né minusvalenze. Per le trasformazioni che invece comportano un cambio di regime (es. società di persone → società di capitali), l’art. 170 c.2 e c.3 TUIR disciplina il momento di chiusura del periodo d’imposta e il trattamento delle riserve.

✅ Continuità fiscale piena, salvo cambio di regime

All’orale serve dirlo in modo netto: la trasformazione tra soggetti dello stesso regime IRES (S.r.l. ↔ S.p.A.) non comporta interruzione del periodo d’imposta. La chiusura del periodo d’imposta si verifica solo in caso di mutamento del regime impositivo: tipicamente IRPEF ↔ IRES (società di persone ↔ società di capitali), in cui occorre redigere un bilancio infrannuale alla data di efficacia della trasformazione.

Trasformazione eterogenea: art. 171 TUIR

Disciplina specifica e più severa rispetto all’art. 170. Il principio operativo è duplice e va memorizzato in modo netto:

  • Regola: la trasformazione da società commerciale in ente non commerciale (o in comunione d’azienda) costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, con conseguente realizzo a valore normale dei beni (art. 9 TUIR) e tassazione delle plusvalenze latenti.
  • Eccezione: il realizzo non opera per i beni che confluiscano nell’attività commerciale eventualmente esercitata dall’ente di destinazione, in cui si applica il principio di continuità dei valori fiscali.

La trasformazione inversa (da ente in società di capitali) è soggetta a regole specifiche sulle riserve e sul valore fiscale dei beni.

Fusione: art. 172 TUIR

La norma cardine, da conoscere comma per comma:

Comma Contenuto Punti chiave
c. 1 Neutralità fiscale La fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese rimanenze e avviamento.
c. 2 Continuità dei valori fiscali I beni transitano alla società risultante con il medesimo valore fiscalmente riconosciuto. Nessun “step-up” fiscale automatico.
c. 3 Soci: cambio partecipazioni Lo scambio non costituisce realizzo: le nuove partecipazioni assumono il valore fiscale di quelle annullate (continuità valori).
c. 4 Subentro nelle posizioni soggettive La società risultante subentra negli obblighi e diritti tributari delle società fuse: crediti d’imposta, eccedenze ACE, interessi passivi indeducibili riportabili (art. 96), oneri pluriennali.
c. 5 Riserve in sospensione d’imposta Devono essere ricostituite nel patrimonio netto della società risultante, pena tassazione. Per le riserve “tassabili solo in caso di distribuzione” la ricostituzione è obbligatoria solo se vi è avanzo o aumento di capitale eccedente.
c. 6 Avanzo di fusione e ricostituzione riserve Disciplina specifica per la corretta imputazione dell’avanzo e delle riserve in caso di insufficienza.
c. 7, 7-bis, 7-ter Limiti al riporto delle perdite (versione post D.Lgs. 192/2024 e D.L. 84/2025) Doppio test: (a) test di vitalità (ricavi caratteristici e spese per lavoro subordinato superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi, da verificare nell’esercizio precedente all’efficacia della fusione e nel periodo “interinale” tra inizio esercizio e data di efficacia); (b) limite del patrimonio netto (le perdite riportabili non possono superare il PN della società che le ha prodotte, assumibile in alternativa al valore contabile anche al valore economico da relazione giurata di stima, ridotto del doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti, secondo la formula introdotta dal D.L. 84/2025). Stessa disciplina per interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE (c. 7-ter).
c. 9 Retrodatazione fiscale Ammessa solo per la fusione per incorporazione, non oltre la data di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporata o dell’incorporante (la più recente), e solo se prevista contabilmente.
c. 10 Differenze da fusione Avanzi e disavanzi da concambio o annullamento non sono fiscalmente rilevanti. I maggiori valori iscritti su immobilizzazioni in conseguenza dell’imputazione di disavanzo non sono riconosciuti fiscalmente, salvo affrancamento ex art. 176 c.2-ter TUIR (cfr. anche art. 172 c.10-bis che richiama tale opzione).

⛔ Distinguere art. 172 c.7 da art. 84 c.3 TUIR

L’art. 172 c.7 riguarda i limiti al riporto delle perdite nelle fusioni (test di vitalità + limite PN, come ridisegnati dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 84/2025). L’art. 84 c.3, anch’esso riformato, riguarda i limiti al riporto delle perdite in caso di cambio di controllo + cambio dell’attività principale: è una disciplina antielusiva di portata generale, applicabile anche fuori dalle operazioni straordinarie. Le due norme possono cumularsi.

Le perdite infragruppo: il nuovo art. 177-ter TUIR

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto l’art. 177-ter TUIR, che costituisce una delle novità sistematicamente più rilevanti della riforma. La norma disapplica i limiti al riporto delle perdite previsti dagli artt. 84 c.3, 172 c.7 e 7-bis, 173 c.10 e 176 c.5-bis quando le operazioni straordinarie si verificano all’interno dello stesso gruppo, inteso come insieme di soggetti tra cui sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.1 n. 1 e c.2 c.c.

La disapplicazione opera per due categorie di perdite:

  • Perdite infragruppo “vere e proprie”: conseguite in periodi d’imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti al gruppo sin dall’inizio dell’esercizio.
  • Perdite “omologate”: pregresse, ma che hanno già superato positivamente i test di vitalità e patrimoniale all’atto dell’ingresso nel gruppo o successivamente.

La disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 27 giugno 2025. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

✅ La ratio della novità

Il legislatore ha riconosciuto che, all’interno di un gruppo, non si verifica quel “commercio di bare fiscali” che le norme antielusive intendevano contrastare: il soggetto economico controllante è lo stesso sia prima che dopo l’operazione. La libera circolazione delle perdite infragruppo è perciò coerente con il principio del gruppo come unico soggetto economico, valorizzato dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023).

Scissione: art. 173 TUIR

L’art. 173 TUIR replica in larga parte la disciplina della fusione: neutralità fiscale (c.1), continuità dei valori fiscali (c.2), irrilevanza per i soci del cambio partecipazioni (c.3), subentro nelle posizioni soggettive ripartito secondo le quote di patrimonio trasferito (c.4), ricostituzione delle riserve in sospensione presso le beneficiarie in proporzione (c.5-6), limiti al riporto delle perdite con regole analoghe all’art. 172 c.7 (c.10).

Specificità: le posizioni soggettive si ripartiscono tra scissa e beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite, salvo che l’oggetto specifico imponga un’assegnazione diversa (ad esempio, un credito d’imposta connesso a un determinato bene segue il bene).

Affrancamento dei maggiori valori (art. 176 c.2-ter TUIR — riformato dal D.Lgs. 192/2024)

Quando dalla fusione (o scissione) emergono disavanzi imputati a maggiori valori di immobilizzazioni materiali, immateriali (incluso l’avviamento), tali maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti. La società risultante può affrancarli esercitando un’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta dell’operazione e versando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP.

⛔ Aliquote: il regime è cambiato dal 1° gennaio 2024

Il D.Lgs. 192/2024 (in attuazione della L. 111/2023) ha riscritto integralmente l’art. 176 c.2-ter TUIR. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 si applica un regime unico di affrancamento:

  • 18% IRES + 3% IRAP (totale 21%), cui si sommano eventuali addizionali e maggiorazioni
  • Versamento in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio dell’operazione
  • Possibile riallineamento anche per singoli beni (non più solo per categorie omogenee)
  • Periodo di “sorveglianza” per la recapture: 3 esercizi (in caso di realizzo anteriore, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori affrancati e dei maggiori ammortamenti dedotti)

Il regime previgente (aliquote progressive 12% / 14% / 16% a scaglioni e versamento in tre rate) resta applicabile soltanto alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2024.

✅ Convenienza dell’affrancamento

L’opzione conviene quando il valore attuale netto dei maggiori ammortamenti deducibili supera il costo dell’imposta sostitutiva del 21%. Tipicamente è vantaggiosa per beni con vita utile residua significativa, in presenza di redditi imponibili sufficienti a “consumare” la maggior deduzione, e quando l’aliquota marginale IRES+IRAP applicabile alla società è elevata. La nuova aliquota unica al 21% rende l’opzione meno attrattiva rispetto al passato, in particolare per affrancamenti di importo contenuto che prima beneficiavano dello scaglione al 12%.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione (art. 14 D.Lgs. 192/2024)

Disciplina transitoria da non confondere con il regime ordinario dell’art. 176 c.2-ter. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al 31 dicembre 2024 possono essere affrancati con un’imposta sostitutiva del 10% (IRES + IRAP), versabile in quattro rate. È una “finestra” specifica, utile per chi voglia liberare riserve potenzialmente coinvolte in successive operazioni straordinarie.

IVA, Registro e Imposte Indirette

Le operazioni straordinarie godono di un regime di favore anche sul piano delle imposte indirette:

  • IVA: i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni sono esclusi dal campo IVA ai sensi dell’art. 2 c.3 lett. f) DPR 633/1972. Non sono né cessioni di beni né prestazioni di servizi.
  • Imposta di registro: dovuta in misura fissa di 200 euro per fusioni, scissioni e trasformazioni (art. 4 Tariffa Parte I, allegata al DPR 131/1986).
  • Imposte ipotecaria e catastale: in misura fissa (200 euro ciascuna) quando l’operazione comporta trasferimento di immobili (artt. 4 Tariffa e 10 c.2 D.Lgs. 347/1990).

📚 Il nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025)

Il D.Lgs. 123/2025 ha varato un nuovo Testo Unico che riordina imposta di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e bollo. La sua entrata in vigore, originariamente fissata al 1° gennaio 2026, è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal Decreto Milleproroghe (DL 200/2025). Per l’esame 2026 si applica quindi ancora la disciplina del DPR 131/1986 e del D.Lgs. 347/1990. Sostanzialmente il nuovo TU non modifica il regime delle operazioni straordinarie: la misura fissa è confermata e l’elenco è anzi ampliato alle fusioni tra confidi e agli atti dei gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Abuso del Diritto e Valide Ragioni Economiche

La neutralità fiscale delle operazioni straordinarie può essere disconosciuta in caso di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Si configura abuso quando un’operazione, pur formalmente lecita, produce vantaggi fiscali indebiti in assenza di valide ragioni economiche extra-fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale.

Esempi tipicamente contestati dall’Amministrazione:

  • Fusioni o scissioni preordinate al solo trasferimento di perdite fiscali
  • Scissioni di mero godimento aventi a oggetto beni non strumentali assegnati a società “contenitore”
  • Operazioni a “catena” che mascherano cessioni di partecipazioni qualificate

⚠️ Garanzie procedimentali

Prima di emettere un avviso di accertamento per abuso, l’Agenzia deve notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti entro 60 giorni. L’atto di accertamento deve essere specificamente motivato sotto il profilo del vantaggio fiscale indebito e dell’assenza di valide ragioni economiche. È ammesso l’interpello antiabuso (art. 11 c.1 lett. c L. 212/2000) per ottenere una pronuncia preventiva.

Tabella Riepilogativa

Operazione Norme civilistiche Norme fiscali Perizia Regime fiscale
Trasformazione omogenea progressiva Art. 2500-ter c.c. Art. 170 TUIR Sì (artt. 2343/2465 c.c.) Neutrale; chiusura periodo d’imposta
Trasformazione omogenea regressiva Art. 2500-sexies c.c. Art. 170 TUIR No Neutrale; trattamento riserve
Trasformazione eterogenea da capitali Art. 2500-septies c.c. Art. 171 TUIR Variabile Realizzo a valore normale (salvo confluenza in attività commerciale)
Trasformazione eterogenea in capitali Art. 2500-octies c.c. Art. 171 TUIR Regime specifico riserve
Fusione (ordinaria) Artt. 2501 ss. c.c. Art. 172 TUIR Sì (art. 2501-sexies) Neutrale; limiti perdite c.7
Fusione semplificata 100% Art. 2505 c.c. Art. 172 TUIR No Neutrale
Fusione 90% Art. 2505-bis c.c. Art. 172 TUIR Facoltativa (con diritto vendita) Neutrale
Fusione LBO Art. 2501-bis c.c. Art. 172 TUIR Sì (rafforzata) Neutrale (con specifico vaglio antiabuso)
Scissione totale Artt. 2506 ss. c.c. Art. 173 TUIR Sì (art. 2506-ter) Neutrale; limiti perdite c.10
Scissione parziale Artt. 2506 ss. c.c. Art. 173 TUIR Sì (art. 2506-ter) Neutrale; limiti perdite c.10
Scissione mediante scorporo Art. 2506.1 c.c. (D.Lgs. 19/2023) Art. 173 c. 15-ter, 15-quater TUIR Procedura semplificata Neutrale (verso beneficiarie neocostituite)

Esempio Pratico: Fusione per Incorporazione con Concambio e Annullamento

Esaminiamo un caso che combina concambio e annullamento, frequente nelle tracce d’esame.

Situazione di partenza

  • Alfa S.p.A. (incorporante): capitale sociale 100.000 € (10.000 azioni da 10 €), patrimonio netto contabile 500.000 €, valore economico 800.000 €.
  • Beta S.r.l. (incorporata): capitale sociale 50.000 €, patrimonio netto contabile 200.000 €, valore economico 300.000 €.
  • Alfa possiede già il 30% di Beta, iscritto in bilancio a 70.000 € (acquistato anni prima).

Determinazione del rapporto di cambio

Si confrontano i valori economici per azione/quota:

  • Valore unitario Alfa: 800.000 / 10.000 = 80 € per azione.
  • Valore economico Beta da concambiare: 300.000 × 70% = 210.000 € (la quota del 30% si annulla).
  • Nuove azioni Alfa da emettere: 210.000 / 80 = 2.625 azioni (valore nominale complessivo: 26.250 €).

Calcolo delle differenze

Disavanzo da concambio (sui soci esterni di Beta, 70%):

  • Aumento di capitale Alfa: 26.250 €
  • Quota di PN Beta acquisita per concambio: 200.000 × 70% = 140.000 €
  • Differenza: 26.250 − 140.000 = −113.750 € (avanzo da concambio)

In questo caso emerge un avanzo, perché il patrimonio netto contabile di Beta è elevato rispetto all’aumento di capitale formalmente deliberato (l’aumento riflette i valori economici, ma è limitato dal valore nominale delle nuove azioni Alfa).

Disavanzo da annullamento (sulla partecipazione del 30% già detenuta):

  • Valore contabile partecipazione: 70.000 €
  • Quota di PN Beta corrispondente: 200.000 × 30% = 60.000 €
  • Differenza: 70.000 − 60.000 = +10.000 € (disavanzo da annullamento)

Il disavanzo riflette i plusvalori latenti nei beni di Beta che Alfa aveva già “pagato” al momento dell’acquisto della partecipazione.

Trattamento contabile e fiscale

  • Il disavanzo da annullamento di 10.000 € viene allocato — secondo OIC 4 — ai maggiori valori delle attività di Beta o ad avviamento. Fiscalmente non è riconosciuto (art. 172 c.10 TUIR), salvo affrancamento ex art. 176 c.2-ter.
  • L’avanzo da concambio di 113.750 € confluisce in una riserva di patrimonio netto della società risultante.
  • Il PN post-fusione di Alfa: 500.000 + 200.000 − 70.000 (annullamento partecipazione) = 630.000 €, con composizione tra capitale aumentato, riserve preesistenti, e riserva da avanzo.

Riferimenti Normativi

Codice civile

  • Trasformazione: artt. 2498-2500-novies c.c.
  • Fusione: artt. 2501-2505-quater c.c.
  • Scissione: artt. 2506-2506-quater c.c.
  • Scissione mediante scorporo: art. 2506.1 c.c. (introdotto dal D.Lgs. 19/2023)

TUIR (DPR 917/1986) — testo aggiornato dal D.Lgs. 192/2024 e D.L. 84/2025

  • Art. 84: Riporto delle perdite fiscali (c. 3 e 3-bis riformati)
  • Art. 170: Trasformazione (regime ordinario)
  • Art. 171: Trasformazione eterogenea
  • Art. 172: Fusione (c. 7, 7-bis, 7-ter riformati su test vitalità e limite PN)
  • Art. 173: Scissione (con nuovi c. 15-ter e 15-quater per lo scorporo)
  • Art. 176 c. 2-ter: Affrancamento maggiori valori (nuove aliquote 18% IRES + 3% IRAP dal 2024)
  • Art. 177-ter: Nuova disposizione — disapplicazione dei limiti al riporto perdite nelle operazioni infragruppo

Decreti di riforma e attuativi

  • L. 111/2023: Legge delega per la riforma fiscale
  • D.Lgs. 19/2023: Attuazione Direttiva UE 2019/2121 (introduzione scissione mediante scorporo)
  • D.Lgs. 192/2024: Revisione del regime impositivo dei redditi (riforma art. 176, 177-ter, 173 c.15-ter, ecc.)
  • D.Lgs. 88/2025: Correttivo al D.Lgs. 19/2023 (riformulazione art. 2506.1 c.c. su scissione mediante scorporo)
  • D.L. 84/2025 (conv. L. 108/2025): correttivi su limiti riporto perdite
  • D.Lgs. 123/2025: Testo Unico delle imposte indirette (in vigore dal 1° gennaio 2027 per effetto del Milleproroghe DL 200/2025)
  • D.M. 25 luglio 2008: norme attuative dell’art. 176 c.2-ter (compatibili con il nuovo regime)
  • D.M. 27 giugno 2025: attuazione dell’art. 177-ter sulle perdite infragruppo

Principi contabili e altre fonti

  • OIC 4: Fusione e scissione
  • OIC 24: Immobilizzazioni immateriali (rilevante per l’avviamento)
  • D.Lgs. 6/2003: Riforma del diritto societario
  • D.Lgs. 139/2015: Direttiva contabile e modifiche al codice civile
  • L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10-bis: Abuso del diritto
  • DPR 633/1972, art. 2 c.3 lett. f): Esclusione IVA
  • DPR 131/1986, art. 4 Tariffa Parte I: Imposta di registro

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Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità didattica e di preparazione all’esame di abilitazione. La materia è soggetta a interventi normativi frequenti: per casi concreti consultare sempre la normativa aggiornata, la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Redditi d’Impresa 2026

Redditi d’Impresa 2026: Novità Fiscali per l’Esame di Commercialista
Preparazione Esame Commercialista 2026
Redditi d’impresa: novità fiscali, derivazione rafforzata e casi pratici

Redditi d’Impresa 2026: Le Novità Fiscali che Possono Uscire all’Esame di Commercialista

Pubblicato: 8 aprile 2026 • Aggiornato alla L. 199/2025 e al DL 38/2026

In sintesi: La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre norme sperimentali che derogano alla derivazione rafforzata (art. 83 TUIR): cessione di azioni proprie, stock option e immateriali a vita utile indefinita. Il Decreto Fiscale DL 38/2026 ha modificato iperammortamento, PEX e credito Transizione 5.0. L’IRES premiale debutta in dichiarazione. Tutto ciò che serve per l’esame è qui.

Se segui le notizie fiscali — o anche solo le newsletter del tuo Ordine — avrai notato che nelle ultime settimane si parla molto di novità sul reddito d’impresa.

Azioni proprie, derivazione rafforzata, IRES premiale, iperammortamento: termini che probabilmente hai incontrato all’università, ma che nel 2026 hanno assunto un significato molto concreto.

La domanda che dovresti farti è: possono uscire all’esame?

La risposta breve: sì. E in questo articolo ti spiego esattamente cosa è cambiato, perché, e come prepararti.

Perché Queste Novità Ti Riguardano

Le commissioni d’esame amano testare due cose:

  1. La tua padronanza dei principi fondamentali (bilancio, OIC, TUIR)
  2. La tua capacità di collegare teoria e pratica normativa aggiornata

Le novità 2026 sul reddito d’impresa sono perfette per una traccia d’esame perché toccano un tema trasversale: il rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile. In altre parole, il principio di derivazione rafforzata — e le sue deroghe.

Prerequisito: Se non padroneggi l’art. 83 del TUIR e il principio di derivazione rafforzata, fermati qui e studia prima quello. Tutto il resto dipende da lì.

Novità 1: Azioni Proprie — La Fine della Neutralità Fiscale

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. a, L. 199/2025)

Fino al 2025, per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, l’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie era un’operazione fiscalmente neutra. Il motivo: contabilmente, le azioni proprie vengono iscritte come riserva negativa di patrimonio netto — non transitano dal conto economico — e la derivazione rafforzata faceva prevalere la rappresentazione contabile sulle regole fiscali.

Dal 2026 (in via sperimentale, solo per le cessioni effettuate nel periodo d’imposta 2026), la Legge di Bilancio ha introdotto una deroga esplicita all’art. 83 TUIR:

Aspetto Fino al 2025 Dal 2026 (sperimentale)
Margine cessione azioni proprie Fiscalmente irrilevante (derivazione rafforzata) Ricavo imponibile ex art. 85 TUIR
Criterio di valorizzazione Non applicabile FIFO (vendute prima le acquistate per prime)
Rilevanza IRES/IRAP Nessuna Sì, entrambe
Gestione dichiarativa Nessun adempimento Variazione in aumento/diminuzione nel quadro RF

Perché il legislatore è intervenuto

La ratio è equiparare il trattamento fiscale delle azioni proprie a quello delle partecipazioni di terzi iscritte nell’attivo circolante. Il ragionamento: se una società genera un margine vendendo azioni di terzi, quel margine è tassato; perché non dovrebbe esserlo se lo genera vendendo le proprie azioni?

Collegamento OIC/IAS per l’esame

  • OIC 28 (Patrimonio netto): le azioni proprie si iscrivono come rettifica del PN, non come attivo. Il conto economico non è coinvolto.
  • IAS 32: stesso principio — le azioni proprie sono una deduzione dal patrimonio netto.
  • Novità 2026: il legislatore fiscale “scavalca” entrambi i principi contabili, creando un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi gestito con variazioni in aumento nel quadro RF.
📝 Possibile traccia d’esame: “Illustri il candidato il trattamento contabile e fiscale della cessione di azioni proprie alla luce delle novità introdotte dalla L. 199/2025, con riferimento al principio di derivazione rafforzata.”
Eccezione — micro-imprese: Le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per il bilancio in forma ordinaria o abbreviata non applicano la derivazione rafforzata. Per queste, la rivendita di azioni proprie era già fiscalmente rilevante prima del 2026 (doppio binario civilistico-fiscale con compilazione del quadro RV).

Novità 2: Stock Option — Deducibilità al Momento dell’Assegnazione

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. b, L. 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso ai piani di stock option regolati per cassa (cash settled) la regola già introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le stock option regolate con strumenti di capitale (equity settled):

  • La deducibilità degli oneri del piano non segue più la competenza contabile (pro quota durante il vesting period, come previsto dall’IFRS 2)
  • Si concentra nel momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari (art. 95, comma 6-bis, TUIR)
📝 Collegamento per l’esame: Il tema tocca direttamente l’IFRS 2 (contabilizzazione pro rata durante il vesting period) e il concetto di disallineamento temporale tra competenza contabile e competenza fiscale — perfetto per una domanda all’orale o per la terza prova.

Novità 3: Marchi, Avviamento e Immateriali a Vita Utile Indefinita

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. c, L. 199/2025)

Per i soggetti IAS/IFRS adopter, i principi contabili internazionali non prevedono l’ammortamento sistematico dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita. Lo IAS 36 prevede solo l’impairment test (svalutazione per perdita di valore).

Fino al 2025, grazie alla derivazione rafforzata, questi soggetti potevano dedurre il costo di marchi e avviamento anche in assenza di imputazione a conto economico (deduzione extracontabile). La novità 2026 elimina questa possibilità.

Soggetto Trattamento contabile avviamento Deducibilità fiscale 2026
OIC adopter Ammortamento sistematico (OIC 24) Segue il bilancio — nessun problema
IAS/IFRS adopter Solo impairment test (IAS 36) — no ammortamento Deduzione solo se transita a conto economico
Entry tax (trasferimento sede in Italia) Variabile Max 1/18 della differenza valore fiscale/bilancio
📝 Possibile traccia d’esame: “Il candidato illustri le differenze tra il trattamento contabile dell’avviamento secondo i principi OIC e IAS/IFRS, e le relative implicazioni fiscali alla luce della normativa vigente.”

IRES Premiale: Aliquota Ridotta dal 24% al 20%

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444), l’IRES premiale consente una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota per le imprese che soddisfano tre condizioni cumulative:

Condizione Requisito Dettagli
1. Accantonamento utili ≥ 80% dell’utile 2024 a riserva non distribuibile Da mantenere fino a chiusura bilancio 2026. Utilizzabile per copertura perdite.
2. Investimenti rilevanti ≥ 30% dell’utile accantonato in beni 4.0/5.0 Entro il 31 ottobre 2026. Allegati A e B, L. 232/2016.
3. Occupazione ULA ≥ media triennio + almeno 1 assunzione TI in più No CIG ordinaria nel 2024. Incremento netto occupazionale.

Chi ne beneficia

Società di capitali (SPA, SRL, SAPA), cooperative, enti commerciali. Escluse: imprese in contabilità semplificata, in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria, neocostituite nel 2025.

Non è stata prorogata: L’IRES premiale si applica solo al periodo d’imposta 2025 (dichiarato nel 2026). La Legge di Bilancio 2026 non l’ha rinnovata. Il tema resta tuttavia rilevante per l’esame: le commissioni possono chiedere di illustrare il meccanismo, la gestione delle riserve nel quadro RS e le cause di decadenza.

Collegamento per l’esame

  • OIC 25 (Imposte sul reddito): implicazioni sulla fiscalità differita legata alla differenza tra aliquota ordinaria e premiale
  • Art. 84 TUIR: deroga per scegliere se utilizzare le perdite pregresse prioritariamente sul reddito agevolato o ordinario
  • Nota integrativa: la riserva IRES premiale va indicata esplicitamente nel patrimonio netto

Decreto Fiscale DL 38/2026: Le Novità per le Imprese

In vigore dal 28 marzo 2026 (G.U. n. 72/2026), il Decreto Fiscale ha introdotto tre interventi rilevanti:

1. Iperammortamento senza vincolo europeo (art. 7)

Eliminata la clausola che limitava l’iperammortamento ai soli beni prodotti nell’UE o nello Spazio economico europeo. Le imprese possono beneficiare della maggiorazione anche per macchinari extra-UE, con investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

2. Dividendi e PEX: ripristino dell’esenzione

Il decreto ha cancellato la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 su dividendi e participation exemption (art. 87 TUIR), ripristinando il regime di esenzione precedente.

3. Credito d’imposta Transizione 5.0

Per le imprese con prenotazione valida prima dell’esaurimento risorse (novembre 2025), riconosciuto credito pari al 35% dell’importo originariamente richiesto, limitato a beni strumentali e spese di certificazione. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026.

Collegamento per l’esame: L’iperammortamento tocca OIC 16 e le variazioni in diminuzione nel quadro RF. La PEX collega art. 87 TUIR con OIC 21. Il credito Transizione 5.0 è un esempio concreto di contributo in conto impianti (OIC 16, par. 86-90) — tema classico d’esame.

Il Filo Conduttore: La Derivazione Rafforzata Sotto Stress

Quasi tutte le novità 2026 sono deroghe al principio di derivazione rafforzata. Non è un caso: il legislatore sta progressivamente riducendo l’area in cui la rappresentazione contabile prevale sulle regole fiscali del TUIR, soprattutto per i soggetti IAS/IFRS adopter.

Per l’esame, devi saper rispondere a una domanda fondamentale: “In quali casi il TUIR prevale sul bilancio, e perché?”

Deroga alla derivazione rafforzata Norma Tipo
Cessione azioni proprie Art. 1, co. 131, lett. a), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Stock option cash settled Art. 1, co. 131, lett. b), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Marchi/avviamento IAS adopter Art. 1, co. 131, lett. c), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Svalutazioni immobilizzazioni Art. 101 TUIR vs OIC 9 Strutturale
Ammortamenti fiscali ≠ civilistici Art. 102 TUIR vs OIC 16 Strutturale
Partecipazioni e PEX Art. 87 TUIR vs OIC 21 Strutturale

Come Studiare Queste Novità per l’Esame

Non ti serve memorizzare ogni comma. Ti serve capire la logica e saperla applicare.

Per la prima prova (tema scritto)

Le novità 2026 possono comparire come tema a sé (“Il candidato illustri le recenti modifiche alla determinazione del reddito d’impresa”) oppure come sottotema all’interno di una traccia più ampia sulla derivazione rafforzata o sulla fiscalità d’impresa.

Per la terza prova (caso pratico)

Potrebbe essere richiesto di calcolare il reddito imponibile di una società che ha ceduto azioni proprie nel 2026, evidenziando le variazioni in aumento nel quadro RF. Oppure un caso su IRES premiale con verifica dei requisiti.

Per la prova orale

Preparati a rispondere a domande del tipo:

  • “Cos’è la derivazione rafforzata e quali sono le sue deroghe?”
  • “Come si trattano fiscalmente le azioni proprie nel 2026?”
  • “Quali sono le differenze tra OIC e IAS/IFRS nel trattamento dell’avviamento?”
  • “Cosa prevede l’IRES premiale e quali condizioni richiede?”

Checklist di Studio

Verifica la tua preparazione su questi temi:

  • ☐ Conosco l’art. 83 TUIR e la differenza tra derivazione semplice e rafforzata
  • ☐ Conosco il trattamento contabile delle azioni proprie (OIC 28 e IAS 32)
  • ☐ So spiegare la novità 2026 sulla cessione di azioni proprie e il criterio FIFO
  • ☐ Conosco il trattamento dell’avviamento secondo OIC 24 vs IAS 36/38
  • ☐ So cosa cambia per i soggetti IAS/IFRS sulla deduzione di marchi e avviamento
  • ☐ Conosco i 3 requisiti cumulativi dell’IRES premiale
  • ☐ So cos’è l’iperammortamento e cosa cambia con il DL 38/2026
  • ☐ So spiegare la PEX (art. 87 TUIR) e il ripristino dell’esenzione
  • ☐ Conosco almeno 6 casi in cui il TUIR deroga alla derivazione rafforzata
  • ☐ So collegare ogni novità al relativo principio contabile OIC o IAS/IFRS

FAQ Rapide

Le novità 2026 possono davvero uscire all’esame di luglio?

Sì. Le commissioni tendono a inserire almeno un riferimento alle novità normative dell’anno in corso, soprattutto se toccano temi fondamentali come la determinazione del reddito d’impresa. Non serve conoscere ogni dettaglio operativo, ma i principi e la logica sottostante.

Devo studiare il Decreto Fiscale DL 38/2026?

Sì, almeno nei tratti essenziali: eliminazione del vincolo europeo sull’iperammortamento, ripristino della PEX e credito 5.0. Per la prova orale, anche un accenno dimostra alla commissione che sei aggiornato.

Che differenza c’è tra OIC adopter e IAS/IFRS adopter per queste novità?

La differenza principale è sull’avviamento: gli OIC adopter lo ammortizzano già a conto economico (OIC 24), quindi la deduzione segue il bilancio. Gli IAS/IFRS adopter non ammortizzano l’avviamento (IAS 36 prevede solo l’impairment test), e la novità 2026 elimina la possibilità di deduzione extracontabile. Sulle azioni proprie, la deroga vale per tutti i soggetti che applicano la derivazione rafforzata.

Dove trovo i testi normativi?

  • Art. 1, comma 131, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — azioni proprie, stock option, immateriali
  • DL 38/2026 (Decreto Fiscale, G.U. n. 72 del 27/03/2026) — iperammortamento, PEX, credito 5.0
  • Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) — IRES premiale
  • DM 8 agosto 2025 — decreto attuativo IRES premiale

Riferimenti Normativi Principali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Artt. 83, 84, 85, 87, 95, 101, 102
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 131
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 436-444
  • DL 27 marzo 2026, n. 38 — Decreto Fiscale
  • DM 8 agosto 2025 — Decreto attuativo IRES premiale
  • Principi contabili: OIC 9, 16, 21, 24, 25, 28 — IAS 32, 36, 38, IFRS 2
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale. Si raccomanda sempre la verifica della normativa vigente e l’analisi specifica di ogni singola fattispecie.

IVA: teoria completa, esempi pratici e simulazioni d’esame

Preparazione Esame Commercialista 2026
IVA: teoria completa, esempi pratici e simulazioni d’esame

IVA 2026: Presupposti, Aliquote, Esenzioni ed Esclusioni — Tutto per l’Esame

L’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta uno dei pilastri del sistema tributario italiano e costituisce argomento centrale nell’esame di abilitazione alla professione di commercialista. L’art. 1 del D.P.R. 633/1972 definisce l’IVA come imposta sui consumi che colpisce le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nonché le importazioni.

Novità 2026: La L. 207/2025 ha introdotto semplificazioni nella determinazione della territorialità per le prestazioni digitali B2B, recependo integralmente la Direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto IVA nell’era digitale.

I Tre Presupposti dell’IVA

Presupposto Oggettivo

L’art. 2 del D.P.R. 633/1972 identifica quattro fattispecie imponibili: cessioni di beni (art. 2), prestazioni di servizi (art. 3), importazioni da paesi terzi (art. 4) e acquisti intracomunitari (art. 38). Le cessioni comprendono atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Per prestazioni di servizi si intendono le operazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere (art. 3, comma 1).

⚠️ Attenzione: L’art. 2, comma 2, stabilisce che si considerano cessioni di beni anche le vendite con riserva di proprietà, i passaggi di beni in conto vendita e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambo le parti.

Presupposto Soggettivo

L’art. 4 del D.P.R. 633/1972 circoscrive l’applicazione IVA alle operazioni effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Per impresa si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

Le arti e professioni comprendono l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che abbiano conseguuto l’abilitazione all’esercizio presso i competenti ordini o collegi.

Presupposto Territoriale

Gli artt. 7-7-sexies del D.P.R. 633/1972 disciplinano il presupposto territoriale. Per le cessioni di beni, la territorialità si determina in base al luogo di ubicazione del bene al momento della cessione. Per i servizi, la regola generale B2B prevede l’imponibilità nel paese del committente (art. 7-ter), mentre per le operazioni B2C si applica il principio del paese del prestatore, salvo eccezioni specifiche.

📺 Esempio Pratico: Una società italiana vende software a un’impresa tedesca. La prestazione si considera territorialment rilevante in Germania (paese del committente B2B), quindi non imponibile in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. e).

Sistema delle Aliquote IVA 2026

L’art. 16 del D.P.R. 633/1972 stabilisce l’aliquota ordinaria al 22%, mentre gli artt. 16-bis e 16-ter prevedono le aliquote ridotte. Il sistema si articola su quattro livelli tariffari:

Aliquota Tipologia Beni/Servizi Riferimento Normativo
4% Beni di prima necessità (generi alimentari base, giornali, medicinali) Art. 16-bis, Tabella A parte II
5% Abitazioni prima casa, beni socialmente utili specificati Art. 16-bis, Tabella A parte III
10% Alimentari elaborati, servizi turistici, energia, gas, farmaci Art. 16-bis, Tabella A parti II e III
22% Tutti i beni e servizi non specificatamente elencati Art. 16, comma 1

Applicazione Pratica delle Aliquote

L’applicazione dell’aliquota corretta richiede l’analisi della natura specifica del bene o servizio. Ad esempio, il pane fresco sconta l’aliquota del 4% come bene di prima necessità, mentre i prodotti da forno elaborati (brioche, pasticceria) scontano il 10%. La distinzione si basa sui criteri interpretativi consolidati dalla Cassazione e dalle risoluzioni ministeriali.

Calcolo Esempio: Vendita pane fresco per €100: IVA 4% = €4, totale fattura €104. Vendita brioche per €100: IVA 10% = €10, totale fattura €110.

Operazioni Esenti ex Art. 10

L’art. 10 del D.P.R. 633/1972 elenca tassativamente le operazioni esenti da IVA, caratterizzate dalla presenza di tutti i presupposti dell’imposta ma dalla mancanza del tributo per ragioni di politica fiscale o sociale. Le principali categorie comprendono:

Servizi Sanitari e Sociali

L’art. 10, comma 1, n. 18), esenta le prestazioni sanitarie rese da medici, odontoiatri, veterinari, ostetriche, infermieri e altre figure sanitarie nell’esercizio delle professioni regolamentate. L’esenzione si estende alle prestazioni rese da enti pubblici e strutture sanitarie private accreditate.

Operazioni Finanziarie e Assicurative

L’art. 10, comma 1, nn. 1)-6), esenta le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, inclusi depositi, conti correnti, finanziamenti, operazioni in valuta e contratti assicurativi. La ratio dell’esenzione risiede nella difficoltà di identificare il valore aggiunto di tali servizi.

Servizi Educativi

L’art. 10, comma 1, n. 20), prevede l’esenzione per le prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti, incluse lezioni private impartite da insegnanti come attività abituale.

Esclusione del Diritto alla Detrazione: L’art. 19, comma 5, stabilisce che per le operazioni esenti non sussiste diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, generando un effetto di costo economico per il soggetto passivo.

Operazioni Non Imponibili ex Artt. 8-9

Operazioni Non Imponibili per Mancanza di Territorialità

L’art. 8 del D.P.R. 633/1972 disciplina le operazioni non imponibili per difetto del presupposto territoriale. Le principali fattispecie includono le cessioni all’esportazione verso paesi terzi (art. 8, comma 1, lett. a), le prestazioni di servizi internazionali (art. 8, comma 1, lett. b) e i servizi accessori agli scambi internazionali.

Operazioni Intracomunitarie Non Imponibili

L’art. 8-bis disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili, subordinandone il regime alla registrazione del cessionario negli archivi VIES del paese di destinazione e al rispetto degli adempimenti documentali (fattura con partita IVA del cessionario, riepiloghi INTRASTAT).

L’art. 9 prevede la non imponibilità delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, quando la territorialità dell’operazione si determina nello Stato del committente.

Vantaggio delle Non Imponibili: A differenza delle esenti, le operazioni non imponibili mantengono il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati (art. 19, comma 1), non generando costi economici aggiuntivi.

Liquidazione IVA: Periodicità Mensile e Trimestrale

L’art. 7 del D.P.R. 542/1999 disciplina le modalità di liquidazione periodica dell’IVA. La liquidazione mensile costituisce il regime ordinario, con scadenze al giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento.

Opzione per la Liquidazione Trimestrale

L’art. 7, comma 2, consente l’opzione per la liquidazione trimestrale ai soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a €400.000 per prestazioni di servizi o €700.000 per altre attività. I trimestri solari terminano il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con versamenti entro il 16 del secondo mese successivo.

⚠️ Maggiorazione dell’1%: L’art. 7, comma 2-bis, prevede una maggiorazione dell’1% annuo sull’IVA da versare per i soggetti in liquidazione trimestrale, calcolata sull’ammontare del tributo dovuto per ciascun trimestre.
Periodicità Soglie Volume Affari Scadenza Versamento Maggiorazione
Mensile Nessun limite 16 del mese successivo Nessuna
Trimestrale €400.000 servizi / €700.000 altro 16 del 2° mese successivo 1% annuo

Calcolo della Liquidazione

La liquidazione periodica determina la differenza tra IVA a debito (sulle operazioni attive) e IVA a credito (sugli acquisti detraibili). L’eventuale eccedenza debitoria deve essere versata entro le scadenze previste, mentre il credito può essere riportato al periodo successivo o chiesto a rimborso secondo le modalità dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972.

📺 Esempio Numerico: Soggetto trimestrale con IVA a debito €15.000 nel I trimestre 2026. Versamento entro il 16 maggio: €15.000 + maggiorazione 1% (€150) = €15.150 totali da versare.

Riferimenti Normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA (artt. 1-10)
  • D.P.R. 23 marzo 1999, n. 542 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti tributari (art. 7)
  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
  • Legge 23 dicembre 2025, n. 207 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2026
  • Codice Civile – Artt. 2135 (imprenditore agricolo) e 2195 (attività commerciali)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale. Si raccomanda sempre la verifica della normativa vigente e l’analisi specifica di ogni singola fattispecie.

Bilancio & OIC 2026

📚 Lettura: circa 10 minuti  ·  Categoria: Esame Commercialista

Sono le 9:02. Apri la busta. Leggi la traccia.

“La società Alfa S.r.l. ha acquistato un macchinario nel 2021 per €480.000, ammortizzato in 8 anni. A fine 2025 emerge un indicatore di perdita durevole. Determinare il valore recuperabile secondo OIC 9 e indicare il trattamento contabile e l’informativa di nota integrativa.”

E tu stai lì. Sai cos’è OIC 9. Hai letto la definizione. Ma non ricordi se devi confrontare il valore d’uso con il fair value, se la svalutazione si fa per la differenza o per la quota eccedente, se va in nota integrativa o solo in calce allo stato patrimoniale.

Questo è il problema vero dell’esame di abilitazione commercialista nel 2026. Non è la teoria. È sapere cosa fare quando sei davanti alla traccia.


Perché studiare il bilancio “a manuale” non basta per le prove 2026

Negli ultimi tre anni, le commissioni d’esame hanno progressivamente spostato l’asse delle prove. Meno definizioni, più applicazione diretta. Le tracce d’esame 2023-2025 lo dimostrano con chiarezza.

Le richieste che si ripetono con più frequenza nelle prove di bilancio civilistico e principi OIC sono:

  • Redazione parziale dello Stato Patrimoniale con voci specifiche da rettificare — svalutazioni, rivalutazioni, variazioni di stima
  • Nota integrativa su singole voci: non “elenca i contenuti della nota integrativa”, ma “scrivi la nota integrativa relativa alle immobilizzazioni immateriali di Alfa S.p.A.”
  • OIC 29 applicato: un cambiamento di principio contabile con effetto retroattivo da contabilizzare sul patrimonio netto d’apertura
  • Raccordo civilistico-fiscale: partire dall’utile ante imposte, calcolare le variazioni in aumento/diminuzione IRES, determinare le imposte correnti e differite

Nessuna di queste richieste si supera con una buona memoria. Si supera con un metodo di lavoro rodato e con la pratica su casi numerici reali.

⚠️ Errore comune: studiare gli OIC nell’ordine del manuale — OIC 1, OIC 2, OIC 3 — e arrivare all’esame con OIC 9 e OIC 29 visti di corsa nell’ultima settimana. Sono esattamente quelli che le commissioni inseriscono nelle tracce con maggiore frequenza.

I 6 OIC critici per l’esame di commercialista 2026: cosa chiedono davvero

Non ti serve conoscere tutti i 31 principi OIC alla perfezione. Ti serve padroneggiare questi sei come se li avessi scritti tu. Per ciascuno: cosa chiede realmente la prova, il trabocchetto più comune e la regola operativa da applicare.

OIC 9 — Svalutazione e ripristino di valore delle attività

Cosa chiede davvero l’esame: non la definizione di “perdita durevole di valore”. Ti chiede di calcolare il valore recuperabile — il maggiore tra il valore d’uso (flussi di cassa futuri attualizzati) e il fair value netto dei costi di vendita — e confrontarlo con il valore netto contabile per determinare l’entità della svalutazione.

Esempio numerico: macchinario con valore netto contabile €320.000. Fair value netto = €260.000. Valore d’uso = €295.000. Valore recuperabile = max(260.000; 295.000) = €295.000. Svalutazione = 320.000 − 295.000 = €25.000, da rilevare alla voce D.19 del Conto Economico.

⚠️ Trabocchetto: molti candidati confrontano il fair value direttamente con il valore contabile, ignorando il valore d’uso. Il valore recuperabile è sempre il maggiore dei due, non il minore. L’errore è ricorrente e la commissione lo conosce.
✓ Regola operativa OIC 9: se la traccia non fornisce il tasso di sconto per il valore d’uso, menziona esplicitamente il WACC come criterio di riferimento. La commissione valuta il ragionamento metodologico, non solo il numero finale.

OIC 13 — Rimanenze di magazzino

Cosa chiede davvero l’esame: la scelta del metodo di valorizzazione (FIFO o Costo Medio Ponderato) e il confronto sistematico con il valore netto di realizzo (NRV). Se il NRV è inferiore al costo, le rimanenze si svalutano. Il ripristino è ammesso negli esercizi successivi se le condizioni di mercato migliorano.

Esempio numerico: 1.000 unità di prodotto finito. Costo FIFO = €45/unità. Prezzo di vendita atteso = €50/unità. Costi di completamento e vendita = €8/unità. NRV = 50 − 8 = €42/unità. Valore rimanenze = min(45; 42) × 1.000 = €42.000. Svalutazione da rilevare = €3.000.

⚠️ Trabocchetto: il metodo LIFO è stato abolito in Italia con il D.Lgs. 139/2015. Se la traccia presenta un bilancio ante-riforma valorizzato con LIFO, ti sta chiedendo di gestire un cambiamento di principio contabile ai sensi di OIC 29. Non ignorarlo: è un collegamento che molti candidati mancano.

OIC 16 — Immobilizzazioni materiali

Cosa chiede davvero l’esame: la componentizzazione — quando un’immobilizzazione ha componenti con vite utili significativamente diverse, ciascuna va ammortizzata separatamente. E il trattamento dei costi successivi all’acquisto: la manutenzione ordinaria va a Conto Economico, quella straordinaria incrementa il valore del bene solo se aumenta la vita utile o la capacità produttiva.

Esempio numerico: impianto da €600.000 con struttura portante €420.000 (vita utile 20 anni) e componente tecnica €180.000 (vita utile 5 anni). Ammortamento anno 1 con componentizzazione: 420.000/20 + 180.000/5 = €21.000 + €36.000 = €57.000. Senza componentizzazione avresti scritto €600.000/15 = €40.000. Differenza: €17.000. Non è trascurabile.

⚠️ Trabocchetto: la componentizzazione scatta solo quando le componenti hanno una differenza di vita utile “significativa” secondo OIC 16. L’applicazione è obbligatoria nei casi previsti, e la scelta adottata va sempre descritta in nota integrativa.

OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali

Cosa chiede davvero l’esame: la distinzione tra costi capitalizzabili e costi da spesare a Conto Economico. I costi di sviluppo possono essere capitalizzati se soddisfano tutti i requisiti OIC 24 (fattibilità tecnica, intenzione di completare, esistenza di un mercato o utilizzo interno, disponibilità di risorse adeguate). I costi di ricerca vanno sempre a Conto Economico, senza eccezioni possibili.

L’avviamento è capitalizzabile solo se acquisito a titolo oneroso (avviamento derivativo). L’avviamento originario non entra mai in bilancio, in nessuna circostanza.

✓ Regola operativa OIC 24: avviamento iscritto = ammortamento obbligatorio, massimo 10 anni salvo vita utile stimabile con attendibilità. In OIC 24 non esiste il “test di impairment annuale” dei principi IFRS: si ammortizza sempre. Questo punto distingue nettamente la norma italiana da IAS 38 e IFRS 3, e le commissioni lo testano spesso.

OIC 25 — Imposte sul reddito

Cosa chiede davvero l’esame: il raccordo tra risultato civilistico e imponibile fiscale IRES. Devi identificare le differenze temporanee (deducibili → imposte anticipate attive; imponibili → imposte differite passive) e le differenze permanenti, che non generano mai fiscalità differita.

Esempio numerico: ammortamento civilistico di un bene = €20.000. Ammortamento fiscalmente deducibile nell’anno = €12.000 (aliquota ridotta per il primo anno). Differenza temporanea imponibile = €8.000. Imposta differita passiva = €8.000 × 24% (IRES) = €1.920, da iscrivere nella voce B2 del passivo dello Stato Patrimoniale.

⚠️ Trabocchetto: confondere differenze temporanee con differenze permanenti. Le plusvalenze rateizzate fiscalmente generano differenze temporanee (→ imposte differite passive). Le spese di rappresentanza indeducibili sono differenze permanenti: nessuna imposta differita. La distinzione vale il 40% del punteggio su OIC 25.

OIC 29 — Cambiamenti di principi contabili, stime, errori

Cosa chiede davvero l’esame: l’applicazione dell’effetto retroattivo. Quando cambi un principio contabile (non una stima), devi ricalcolare i saldi di apertura come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato. La differenza cumulata va imputata al patrimonio netto d’apertura, non al Conto Economico dell’esercizio corrente.

I cambiamenti di stima contabile (ad esempio la variazione della vita utile di un bene) si applicano invece in modo prospettico: effetto solo dall’esercizio corrente in avanti, senza rettifiche retroattive.

✓ Regola operativa OIC 29: principio contabile → applicazione retroattiva → rettifica del patrimonio netto. Stima contabile → applicazione prospettica → Conto Economico corrente. Questa distinzione compare in quasi ogni prova che include OIC 29. Memorizzarla è prioritario.

Il Metodo BRDO: framework operativo per le 6 ore di prova

Non puoi entrare in sala d’esame senza un metodo. Sei ore sembrano tante finché non cominci. Il Metodo BRDO è lo schema operativo che ti permette di non perdere punti per disorganizzazione, a prescindere dalla traccia estratta.

BRDO = Basi → Raccordo → Disclosure → Output

B — BASI (ore 0:00 → 1:30)

Cosa fare: leggi tutta la traccia prima di scrivere una riga. Identifica le voci di bilancio coinvolte, gli OIC richiamati, i dati numerici forniti. Costruisci uno schema su carta: Stato Patrimoniale, Conto Economico, eventuale Nota Integrativa. Capisci cosa ti viene chiesto prima di decidere come rispondere.

Errore fatale: iniziare a scrivere al minuto 3. Chi parte troppo presto si incaglia a metà traccia e perde il filo. La commissione vede la differenza tra chi ragiona e chi scrive senza struttura.


R — RACCORDO (ore 1:30 → 3:30)

Cosa fare: esegui tutti i calcoli numerici. Schema: dato grezzo fornito dalla traccia → applicazione del principio OIC → valore rettificato. Per OIC 25: calcola le variazioni fiscali e determina le imposte correnti, anticipate e differite. Per OIC 9: calcola il valore recuperabile e contabilizza la svalutazione. Annota tutti i passaggi intermedi in modo leggibile.

Errore fatale: fare i calcoli a mente. Scrivi ogni passaggio. Un errore aritmetico con passaggi visibili perde meno punti di un risultato corretto senza dimostrazione.


D — DISCLOSURE (ore 3:30 → 5:00)

Cosa fare: redigi la nota integrativa. Non la lista astratta dei contenuti previsti dall’art. 2427 c.c. — la nota integrativa concreta per quel bene, quella svalutazione, quel cambiamento di principio specifico della traccia. Formula tipo: “La società ha proceduto alla svalutazione dell’immobilizzazione X per un importo di €Y, determinato sulla base del valore recuperabile stimato pari a €Z secondo il principio OIC 9.”

Errore fatale: saltare la nota integrativa perché “non c’è più tempo”. È spesso la sezione che discrimina tra la sufficienza e una prova buona. Pianifica il tempo prima di iniziare.


O — OUTPUT (ore 5:00 → 6:00)

Cosa fare: rileggi tutto. Verifica la quadratura dello Stato Patrimoniale. Controlla che le scritture contabili bilancino. Integra i passaggi mancanti e aggiungi i riferimenti normativi dove li hai omessi (art. 2426 c.c., OIC n.). Nell’ultimo quarto d’ora non aggiungere nuovi argomenti: consolida e raffina quello che hai già scritto.

Errore fatale: usare quest’ora per aggiungere contenuti nuovi e disorganizzati. La commissione preferisce una risposta coerente e incompleta a una risposta completa ma caotica.

Esercitati sul Metodo BRDO con tracce reali →


Checklist esame commercialista 2026: 3 livelli di preparazione

Stampa questa checklist. Usala ogni settimana per capire dove sei e cosa manca ancora. Non è una lista da spuntare una volta sola — è uno strumento di monitoraggio continuo della tua preparazione su bilancio civilistico e principi OIC.

🟦 LIVELLO 1 — Fondamenta (devi saperlo a memoria)

  • ☐ Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico art. 2424 e 2425 c.c. — a memoria, senza aprire il codice
  • ☐ Criteri di valutazione dell’art. 2426 c.c.: costo storico, costo ammortizzato per crediti/debiti, metodo del patrimonio netto
  • ☐ Principi generali di bilancio: competenza, prudenza e continuità aziendale (OIC 11)
  • ☐ Metodi di ammortamento: quote costanti vs quote decrescenti (OIC 16)
  • ☐ Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria e relativo trattamento contabile
  • ☐ FIFO vs Costo Medio Ponderato: calcolo base su 4-5 movimenti di magazzino (OIC 13)
  • ☐ Scrittura contabile di imposte anticipate e differite con aliquota IRES 24% (OIC 25)
  • ☐ Differenza tra principio contabile e stima contabile secondo OIC 29
  • ☐ Contenuti minimi della nota integrativa ex art. 2427 c.c., punti 1-22
  • ☐ Componenti del patrimonio netto e loro movimentazione esercizio per esercizio

🟧 LIVELLO 2 — Applicazione (devi saper svolgere il calcolo)

  • ☐ Calcolo del valore recuperabile OIC 9 con valore d’uso e fair value netto forniti dalla traccia
  • ☐ Redazione di una sezione dello Stato Patrimoniale con svalutazione di immobilizzazione e impatto sul Conto Economico
  • ☐ Calcolo delle imposte anticipate attive su una perdita fiscale riportabile a nuovo
  • ☐ Raccordo tra utile civilistico e reddito imponibile IRES con 3-4 variazioni fiscali
  • ☐ Applicazione retroattiva di un cambiamento di principio contabile sul patrimonio netto d’apertura (OIC 29)
  • ☐ Valutazione di una partecipazione con metodo del patrimonio netto — OIC 21
  • ☐ Stesura della nota integrativa sulle immobilizzazioni materiali per un caso specifico dato dalla traccia
  • ☐ Componentizzazione di un bene complesso con calcolo degli ammortamenti separati per vita utile

🟩 LIVELLO 3 — Differenziazione (ti distingue dagli altri candidati)

  • ☐ Confronto OIC vs IAS/IFRS su 3 voci: avviamento (OIC 24 vs IAS 38/IFRS 3), leasing (OIC 16 vs IFRS 16), rimanenze (OIC 13 vs IAS 2)
  • ☐ Trattamento contabile di un’operazione di lease-back: identificazione della componente finanziaria e commerciale
  • ☐ Effetto fiscale di una rivalutazione volontaria ex legge speciale: affrancamento e imposta sostitutiva
  • ☐ Redazione completa di nota integrativa con commento alle variazioni rispetto all’esercizio precedente
  • ☐ Identificazione e trattamento di un errore contabile rilevante (OIC 29): rettifica retroattiva con impatto fiscale
Come usare la checklist: se a marzo non hai ancora completato il Livello 1 e punti a luglio, ridefinisci il piano ora. Se a luglio non hai il Livello 2 e punti a novembre, intensifica da agosto. Non aspettare l’autunno per scoprire le lacune: a quel punto il margine di recupero si riduce drasticamente.

Domande frequenti sull’esame commercialista 2026 e i principi OIC

OIC 13: il metodo LIFO è ancora valido per l’esame?

No. Il metodo LIFO è stato abrogato in Italia con il D.Lgs. 139/2015. I metodi ammessi dai principi OIC sono FIFO e Costo Medio Ponderato. Se una traccia presenta un bilancio ante-riforma valorizzato con LIFO, ti sta chiedendo di gestire un cambiamento di principio contabile secondo OIC 29 — con effetto retroattivo sul patrimonio netto d’apertura.

Qual è la differenza tra cambiamento di principio e cambiamento di stima in OIC 29?

Un cambiamento di principio contabile (es. passaggio da LIFO a FIFO nelle rimanenze) richiede applicazione retroattiva: l’effetto cumulato va imputato al patrimonio netto d’apertura. Un cambiamento di stima contabile (es. variazione della vita utile residua di un macchinario) si applica in modo prospettico: l’effetto si riflette esclusivamente nell’esercizio corrente e nei successivi.

Nelle prove 2026 è più probabile OIC 9 o OIC 25?

Entrambi compaiono con alta frequenza nelle tracce degli ultimi anni. OIC 9 tende ad apparire in tracce che includono un bene con indicatore di perdita durevole di valore. OIC 25 compare quasi sempre quando la traccia richiede il raccordo civilistico-fiscale, che è una delle strutture più ricorrenti. La preparazione su entrambi è prioritaria rispetto a qualsiasi altro OIC.

È possibile prepararsi all’esame commercialista 2026 in 6 mesi?

Sì, con un piano strutturato e almeno 20-25 ore settimanali di studio. La sessione di luglio 2026 richiede una preparazione intensiva da gennaio, con priorità assoluta agli OIC critici, alla pratica su casi numerici e alla gestione del tempo in prova. La sessione di novembre offre 10 mesi e un ritmo più diluito, ma espone al rischio procrastinazione.


Costruire questo metodo da soli richiede mesi: l’alternativa strutturata

Quello che hai letto in questo articolo — la selezione degli OIC critici, il Metodo BRDO, la checklist a livelli — è il risultato di un’analisi sistematica delle tracce d’esame degli ultimi anni e di esperienza diretta con praticanti che hanno superato la prova.

Puoi costruire tutto questo da solo. Ma ci vorrà tempo: capire cosa chiede realmente la commissione, selezionare i casi pratici corretti, costruire gli schemi operativi, testare il metodo su tracce reali. Tempo che, durante il praticantato, è la risorsa più scarsa.

Il corso Bilancio e OIC di Copernicus CS è strutturato per questo: non per ripeterti la teoria che hai già studiato all’università, ma per darti il framework applicativo, i casi numerici commentati e gli schemi di risposta che funzionano in sede d’esame.

  • OIC critici analizzati con approccio applicativo — casi numerici, non definizioni
  • Simulazioni su tracce degli ultimi anni con correzione guidata passo per passo
  • Metodo BRDO applicato a prove reali con gestione del tempo inclusa
  • Focus specifico sul raccordo civilistico-fiscale e sulla redazione della nota integrativa

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Hai trovato utile questo articolo? Nei prossimi mesi pubblicherò guide operative sulle altre materie d’esame: fiscalità d’impresa, bilancio consolidato e revisione legale. Seguimi per non perdere i prossimi contenuti dedicati all’esame di abilitazione commercialista.

Stai preparando la sessione di luglio o novembre 2026? Scrivilo nei commenti: confrontarsi con chi è nella stessa situazione aiuta più di qualsiasi manuale.

CCII – focus 2026

Codice della Crisi d’Impresa 2026: Cosa Deve Sapere il Praticante Commercialista per l’Esame di Stato e la Carriera

Dalla Teoria alla Pratica: Preparati all’Esame 2026
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Una Materia Strategica per l’Esame e per il Futuro Professionale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e perfezionato attraverso tre successivi correttivi – l’ultimo dei quali, il D.Lgs. 136/2024, ha completato l’assetto normativo – rappresenta oggi un corpus legislativo maturo e consolidato. Per il praticante commercialista che si prepara all’esame di stato 2026, la padronanza di questa disciplina non è solo un requisito per superare la seconda prova scritta, ma costituisce la chiave di accesso a concrete opportunità professionali che si apriranno immediatamente dopo l’abilitazione.

L’esame di stato, strutturato secondo le modalità ordinarie previste dal D.Lgs. 139/2005, include espressamente il diritto fallimentare tra le materie della seconda prova scritta. I temi relativi alla liquidazione giudiziale, alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi sono ormai consolidati nelle tracce d’esame. Ma la vera opportunità per chi si abilita nel 2026 è che il quadro normativo è finalmente stabile: il neo-commercialista potrà costruire la propria specializzazione su basi certe, senza dover rincorrere continue modifiche legislative.

L’Elenco dei Gestori della Crisi: La Porta d’Ingresso alle Nuove Funzioni

Il D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) ha trasformato quello che era l'”Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” in un “Elenco”, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi. Non si tratta di un semplice cambio di denominazione: la nuova formulazione riconosce che questo strumento non si rivolge esclusivamente alle professioni ordinistiche, ampliando la platea dei soggetti ammissibili.

L’iscrizione all’Elenco è condizione necessaria per ricevere incarichi dal tribunale come curatore, commissario giudiziale, liquidatore o attestatore nelle procedure previste dal Codice. I tribunali assegnano questi incarichi esclusivamente attingendo ai soggetti iscritti all’Elenco ministeriale, rendendo l’iscrizione un passaggio obbligato per chi intende operare in questo settore.

Chi Può Iscriversi all’Elenco

L’art. 358, comma 1 del Codice della Crisi individua tre categorie di soggetti legittimati all’iscrizione:

Professionisti ordinistici: gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. Questa categoria comprende quindi i neo-abilitati commercialisti che intendono specializzarsi nel settore.

Studi associati e STP: gli studi professionali associati o le società tra professionisti possono iscriversi a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti professionali previsti. All’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Manager ed ex amministratori: coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia stata pronunciata nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Requisiti di Iscrizione per il Commercialista: Il Quadro Definitivo

Con le FAQ aggiornate dal Ministero della Giustizia e i chiarimenti forniti dal CNDCEC (Pronto Ordini n. 14/2025), il quadro dei requisiti per l’iscrizione dei commercialisti all’Elenco dei gestori della crisi è oggi perfettamente definito. Una delle semplificazioni più significative introdotte dal Correttivo-ter è l’eliminazione dell’obbligo di tirocinio semestrale per avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Requisiti Formativi

Corso di formazione iniziale: per i commercialisti è richiesto un corso di 40 ore (non 200 come per i soggetti non iscritti ad albi professionali). Il corso deve essere conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e deve essere erogato da università pubbliche o private, enti convenzionati, oppure direttamente dagli ordini professionali.

Aggiornamento biennale: per mantenere l’iscrizione è necessario frequentare corsi di aggiornamento per almeno 18 ore ogni biennio. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua ordinaria, ottimizzando così il carico formativo complessivo.

Requisiti Esperienziali

Il professionista deve attestare, mediante autocertificazione, di possedere un’adeguata esperienza maturata nell’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore. L’esperienza può essere stata acquisita in proprio oppure in collaborazione con altri professionisti già iscritti nell’Elenco. L’autocertificazione deve indicare la tipologia di attività svolta e gli estremi delle procedure (nome, numero di ruolo, tribunale competente).

Requisiti di Onorabilità

I requisiti di onorabilità impongono che l’iscritto non si trovi in condizioni di ineleggibilità o decadenza secondo l’art. 2382 del codice civile, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato per reati gravi, e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’albo di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Contributo di Iscrizione

L’iscrizione è subordinata al versamento di un contributo di 150 euro, effettuabile tramite PagoPA o bonifico bancario. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero della Giustizia.

📺 Video Approfondimento:
Per una panoramica completa sul Codice della Crisi d’Impresa, consigliamo la visione del video didattico relativo alla certificazione dei debiti contributivi:
Crisi d’Impresa e Commercialisti: Approfondimento – un contenuto utile per comprendere le dinamiche della disciplina e prepararsi sia all’esame di stato.

La Composizione Negoziata: Diventare Esperto Indipendente

Accanto all’Elenco dei gestori della crisi, il Codice prevede un secondo percorso professionale: quello dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12-25 quinquies del D.Lgs. 14/2019).

La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale e volontario che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di avviare trattative con i creditori, assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è individuare una soluzione per il risanamento dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza irreversibile.

Requisiti per l’Iscrizione all’Elenco degli Esperti

L’Elenco degli esperti per la composizione negoziata è tenuto presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione. I requisiti per l’iscrizione sono più stringenti rispetto all’Elenco ministeriale:

Anzianità di iscrizione: iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (o degli avvocati o dei consulenti del lavoro). Questo requisito rende il ruolo di esperto un obiettivo di medio termine per il neo-abilitato.

Esperienza specifica: documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Per i consulenti del lavoro è richiesto di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati.

Formazione specifica: completamento di un corso di 55 ore disciplinato dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

La domanda di iscrizione va presentata al proprio Ordine professionale, che verifica la completezza della documentazione e comunica alla Camera di Commercio del capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.

Le Funzioni dell’Esperto

L’esperto non è un consulente dell’impresa né un mediatore in senso tecnico, ma un facilitatore indipendente che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. Le sue funzioni principali comprendono: la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento; l’agevolazione delle trattative per individuare una soluzione allo squilibrio; il controllo sulla fattibilità del piano di risanamento proposto.

L’incarico ha una durata massima di 180 giorni dall’accettazione della nomina, prorogabile su richiesta motivata.

Le Funzioni Professionali nel Codice della Crisi

Una volta iscritto all’Elenco dei gestori della crisi, il commercialista può essere nominato dal tribunale per svolgere diverse funzioni nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Conoscere le caratteristiche di ciascun ruolo è essenziale sia per l’esame di stato che per la futura pratica professionale.

Il Curatore

Nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento), il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio del debitore. Le sue funzioni comprendono: la presa in consegna dei beni; la formazione dell’inventario; la redazione della relazione sulle cause dell’insolvenza; la gestione e liquidazione dell’attivo; la formazione del piano di riparto tra i creditori. Il curatore risponde del proprio operato al giudice delegato e al comitato dei creditori.

Il Commissario Giudiziale

Nel concordato preventivo, il commissario giudiziale svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività del debitore. In particolare: vigila sull’adempimento del concordato; redige la relazione sui crediti, sulla proposta e sulle cause del dissesto; esprime parere sulla fattibilità del piano; riferisce al giudice delegato su ogni irregolarità. Il commissario giudiziale opera anche nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il Liquidatore

Nel concordato con cessione dei beni e nella liquidazione controllata del sovraindebitato, il liquidatore è incaricato della vendita dei beni e della distribuzione del ricavato ai creditori. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del curatore, ma nell’ambito di procedure diverse dalla liquidazione giudiziale.

L’Attestatore

Il professionista indipendente attestatore ha il compito di verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento nei piani attestati, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo. L’attestazione è un documento cruciale perché sulla sua base i creditori e il tribunale assumono decisioni rilevanti. L’attestatore deve possedere requisiti di indipendenza rispetto al debitore e ai creditori.

Il Sovraindebitamento: Un’Area in Espansione

Il Codice della Crisi disciplina anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, destinate ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori minori, agli imprenditori agricoli e alle start-up innovative. Queste procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), presso i quali il commercialista può operare come gestore della crisi.

Nel 2026 questo settore si conferma in forte espansione, anche per effetto della crescente consapevolezza dei cittadini riguardo agli strumenti di esdebitazione disponibili. Per il neo-commercialista rappresenta un’area di ingresso relativamente accessibile nel mondo della crisi d’impresa.

📋 FOCUS: Legge di Bilancio 2026 e Crisi d’Impresa

Le connessioni normative che il praticante commercialista deve conoscere per l’esame e per la professione

La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025), con i suoi 137 articoli, introduce disposizioni che si intrecciano profondamente con la disciplina della crisi d’impresa. Per il praticante commercialista, comprendere queste connessioni è fondamentale: rappresentano un tema sempre più frequente nelle tracce d’esame e costituiscono il cuore della consulenza aziendale moderna. Il fil rouge che attraversa la manovra è chiaro: le agevolazioni fiscali premiano le imprese “sane” o in percorsi di risanamento virtuoso, escludendo quelle in procedure liquidatorie.

1. Super-Ammortamento e Iper-Ammortamento 2026 (Art. 94)

L’art. 94 della Legge di Bilancio 2026 reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, sostituendo i crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “5.0” con un sistema di deduzione extracontabile. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con possibilità di estensione al 30 giugno 2027 se l’ordine è stato accettato e un acconto pari ad almeno il 20% è stato versato entro il 31 dicembre 2026.

Aliquote della maggiorazione “base” (beni Allegati A e B L. 232/2016):

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del 180%. Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: maggiorazione del 100%. Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: maggiorazione del 50%.

Aliquote della maggiorazione “green” (investimenti con riduzione consumi energetici):

Se l’investimento garantisce una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (o del 5% nei processi interessati), le aliquote aumentano significativamente: 220% fino a 2,5 milioni, 140% da 2,5 a 10 milioni, 90% da 10 a 20 milioni. La riduzione dei consumi si considera automaticamente conseguita in caso di: sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi; progetti realizzati tramite ESCo con contratto EPC; installazione di moduli fotovoltaici conformi all’art. 12 D.L. 181/2023.

Beni ammissibili: beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B della L. 232/2016 (beni “Industria 4.0”), interconnessi al sistema aziendale; beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: Il beneficio non spetta alle imprese in stato di: liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, amministrazione straordinaria, o sottoposte ad altra procedura concorsuale di natura liquidatoria. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Requisiti di regolarità: oltre all’assenza di procedure concorsuali, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Modalità operative: il beneficio è riconosciuto tramite variazione extracontabile in diminuzione, proporzionale alle quote di ammortamento. Le imprese devono inviare comunicazione telematica al GSE con modelli standardizzati e produrre certificazioni tecniche per gli investimenti “green”. È previsto un decreto attuativo MIMIT-MEF-MASE entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

2. Rottamazione Quinquies (Art. 23)

L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 introduce la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, una misura di particolare rilevanza per le imprese in difficoltà economica. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti fiscali pagando esclusivamente la sorte capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Ambito oggettivo: sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali; controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) e formali (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) delle dichiarazioni; controlli IVA (artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972); omesso versamento di contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento); sanzioni per violazioni del Codice della strada (limitatamente a interessi e aggio).

Sono esclusi: i carichi derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, le somme relative a sanzioni penali, i recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi.

✅ NOVITÀ PER LE IMPRESE IN CRISI: La rottamazione quinquies include espressamente i debiti rientranti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, con applicazione delle regole dei crediti prededucibili. Questo significa che il debito rottamato, se l’impresa è in procedura, assume il rango della prededuzione, garantendo priorità nel soddisfacimento. È una novità significativa che consente di coordinare la definizione agevolata con i percorsi di risanamento previsti dal Codice della Crisi.

Effetti dell’adesione: dalla presentazione della domanda si sospendono le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), salvo che non sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo. Il contribuente non è più considerato inadempiente sui debiti rottamati: questo consente di ottenere il DURC regolare, fondamentale per partecipare ad appalti e accedere ad altre agevolazioni. Le rateazioni ordinarie in corso sui carichi inclusi nella domanda sono automaticamente sospese.

Scadenze operative: domanda di adesione telematica entro il 30 aprile 2026; comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026; prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026.

Modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (importo minimo per rata: 100 euro). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive con cadenza bimestrale fino al 2035. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Cause di decadenza: mancato o insufficiente pagamento della rata unica o della prima rata; mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive; mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

3. IRES Premiale (Art. 1, co. 436 ss. L. 207/2024 – conferma 2026)

L’IRES premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026, prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le società di capitali che reinvestono gli utili in beni produttivi e occupazione. La misura, attuata con D.M. 8 agosto 2025, si inserisce nella riforma fiscale (L. 111/2023) e mira a premiare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale e produttiva.

Requisiti cumulativi per l’accesso:

1) Accantonamento utili: almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 deve essere accantonato in una riserva apposita denominata “Riserva utili IRES premiale”.

2) Investimenti qualificati: investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 o 5.0 per un importo pari al maggiore tra il 30% dell’accantonamento e il 24% dell’utile 2023, da effettuare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.

3) Incremento occupazionale: aumento dell’organico di almeno l’1% rispetto all’anno precedente (con contratti a tempo indeterminato), e comunque almeno una nuova assunzione.

4) Mantenimento occupazionale: numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente.

5) Assenza di cassa integrazione: nessun ricorso a CIG ordinaria o straordinaria nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in quello successivo, salvo eccezioni di legge.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: L’IRES premiale non si applica alle società in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, o che determinano il reddito con regimi forfettari. La ratio è chiara: la misura premia la solidità e la crescita, non la gestione della crisi in fase terminale.

Vincoli e decadenza: la riserva accantonata non può essere distribuita fino al 31 dicembre 2026; i beni acquistati non possono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero fino al quinto anno successivo all’acquisto. In caso di violazione, l’impresa deve restituire l’imposta risparmiata.

4. Altre Misure con Esclusione per Procedure Concorsuali

Credito d’imposta ZES Unica (Art. 95): prorogato per il triennio 2026-2028 con autorizzazione di spesa di 2,3 miliardi per il 2026. Il credito spetta alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno. Requisiti di accesso: regolarità contributiva (DURC) e assenza di procedure concorsuali.

Nuova Sabatini (Art. 97): rifinanziata per il 2026, prevede contributi a fondo perduto per PMI che acquistano macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali. L’accesso richiede regolarità contributiva e non ammette imprese in stato di difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali.

Credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate (Art. 96): rinnovato per il triennio 2026-2028 con limite di spesa di 100 milioni annui. Stessi requisiti di regolarità delle altre misure.

📊 Tabella Riepilogativa: Agevolazioni 2026 e Procedure Concorsuali

Agevolazione Beneficio Esclusi Ammessi in crisi
Super-ammortamento (Art. 94) Maggiorazione costo 180%/100%/50% Liquidazione, concordato senza continuità, procedure liquidatorie Composizione negoziata, concordato in continuità
Iper-ammortamento green Maggiorazione costo 220%/140%/90% Come sopra + sanzioni D.Lgs. 231/2001 Composizione negoziata, concordato in continuità
IRES Premiale Aliquota ridotta dal 24% al 20% Liquidazione ordinaria, procedure concorsuali, forfettari Imprese in bonis con assetti adeguati
ZES Unica Credito d’imposta investimenti Procedure concorsuali, irregolarità contributiva Imprese regolari in percorsi di risanamento
Nuova Sabatini Contributi a fondo perduto PMI Imprese in difficoltà, procedure concorsuali PMI con DURC regolare
Rottamazione Quinquies Azzeramento sanzioni/interessi/aggio Carichi da accertamento – con prededucibilità in procedure concorsuali

💡 Implicazioni Pratiche: Il Valore della Prevenzione

La manovra 2026 si inserisce nel solco tracciato dall’art. 2086 del codice civile e dall’art. 3 del Codice della Crisi, che impongono alle imprese di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente gli squilibri. Nel nuovo contesto normativo, la trasparenza finanziaria diventa quello che gli analisti definiscono “capitale negoziale”: un piano di risanamento, per essere credibile, deve basarsi su informazioni verificabili, dati coerenti e un atteggiamento collaborativo.

Il messaggio del legislatore è inequivocabile:

Chi previene la crisi (composizione negoziata, piani attestati, concordato in continuità) mantiene l’accesso a super-ammortamento, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e finanziarie.

Chi arriva tardi (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio) perde questi benefici, aggravando ulteriormente la situazione patrimoniale.

Per il commercialista, questo crea un argomento potentissimo nella consulenza al cliente: intervenire tempestivamente non è solo una questione di sopravvivenza aziendale, ma anche di convenienza fiscale misurabile. Un’impresa che attiva la composizione negoziata prima del deterioramento irreversibile può continuare a beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione fino al 220%, mentre la stessa impresa, una volta entrata in liquidazione giudiziale, perde completamente questo vantaggio.

⚠️ Nota Operativa per il Commercialista

Nell’assistenza a un’impresa cliente in difficoltà, il commercialista deve sempre valutare l’impatto della scelta dello strumento di gestione della crisi sull’accesso alle agevolazioni fiscali. La differenza tra un concordato in continuità e un concordato liquidatorio non è solo procedurale: può tradursi in centinaia di migliaia di euro di benefici fiscali persi o conservati. Analogamente, l’adesione alla rottamazione quinquies può essere coordinata con il percorso concorsuale grazie alla prededucibilità dei crediti definiti.

🎯 Il Ruolo Centrale del Commercialista

La crescente integrazione tra normative fiscali, assetti organizzativi e governance della crisi sta ridisegnando il modello di consulenza professionale. Il commercialista non può più limitarsi a un approccio puramente contabile o fiscale: deve essere in grado di leggere i segnali di squilibrio, consigliare l’imprenditore sugli strumenti disponibili e accompagnarlo nei percorsi di prevenzione o risanamento, tenendo sempre presente le conseguenze fiscali delle diverse opzioni.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa evoluzione rappresenta un’opportunità straordinaria: la domanda di professionisti con competenze trasversali – fiscali, aziendalistiche e concorsuali – è in crescita esponenziale e continuerà ad aumentare. Chi padroneggia le connessioni tra Codice della Crisi e Legge di Bilancio ha un vantaggio competitivo che sarà sempre più riconosciuto dal mercato.

Prospettive 2026: Un Anno di Opportunità

Il 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi intende specializzarsi nella crisi d’impresa. Il quadro normativo è consolidato dopo tre correttivi, la giurisprudenza sta fornendo interpretazioni sempre più chiare, e le procedure applicative sono rodate. Chi si abilita e si forma in questo ambito nel 2026 potrà operare in un contesto di certezza normativa che non era disponibile negli anni precedenti.

Cosa Aspettarsi

Stabilità normativa: dopo l’intensa fase di aggiustamenti 2022-2024, il Codice della Crisi è nella sua forma definitiva. Gli investimenti in formazione fatti oggi mantengono il loro valore nel tempo.

Integrazione con la fiscalità: la Legge di Bilancio 2026 conferma che crisi d’impresa e fiscalità sono sempre più interconnesse. Il commercialista che padroneggia entrambe le discipline ha un vantaggio competitivo significativo.

Domanda di mercato: le imprese in difficoltà necessitano di professionisti qualificati. La composizione negoziata, in particolare, sta dimostrando la sua efficacia come strumento di prevenzione dell’insolvenza e richiede esperti preparati.

Minore concorrenza: non tutti i commercialisti scelgono di specializzarsi in questo settore. Chi lo fa si distingue e intercetta una fascia di mercato specifica.

Percorso Consigliato per il Praticante

Durante il praticantato: partecipare, ove possibile, a procedure di crisi gestite dallo studio. Anche l’osservazione di un concordato preventivo o di una composizione negoziata fornisce competenze preziose che saranno utili sia all’esame che nella professione.

Prima dell’esame: studiare approfonditamente il Codice della Crisi d’Impresa nella sua versione consolidata, con attenzione anche alle connessioni con la Legge di Bilancio 2026. I temi d’esame richiedono conoscenza sistematica della materia e capacità di applicazione pratica.

Subito dopo l’abilitazione: frequentare il corso abilitante di 40 ore per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi. Anche senza esperienza pregressa significativa, l’iscrizione consente di iniziare a ricevere incarichi dal tribunale e costruire progressivamente il proprio curriculum.

Nel medio termine (5 anni): maturare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco degli esperti per la composizione negoziata, completando il corso di 55 ore e documentando l’esperienza acquisita.

Conclusioni

Il Codice della Crisi d’Impresa ha ridisegnato il ruolo del commercialista nelle situazioni di difficoltà aziendale, ampliando significativamente le competenze riservate alla professione. La Legge di Bilancio 2026 rafforza ulteriormente questa centralità, collegando la gestione della crisi all’accesso alle agevolazioni fiscali e premiando le imprese che adottano comportamenti virtuosi.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa materia non è solo un capitolo da studiare per la seconda prova scritta, ma rappresenta un investimento concreto per il futuro professionale. L’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi, la specializzazione nella composizione negoziata, le funzioni di curatore, commissario, liquidatore e attestatore costituiscono percorsi professionali accessibili già nei primi anni di carriera, a condizione di acquisire le competenze necessarie.

Il 2026, con il suo quadro normativo finalmente stabile e le nuove connessioni tra crisi d’impresa e fiscalità, è il momento ideale per iniziare questo percorso: lo studio per l’esame di stato può trasformarsi nella base di una specializzazione professionale distintiva e richiesta dal mercato.

📚 Riferimenti Normativi Essenziali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Primo correttivo al Codice della Crisi
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo correttivo (Correttivo-ter)
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 207 – Legge di Bilancio 2026 (art. 23 Rottamazione Quinquies; artt. 94-98 Misure pro-impresa)
  • D.M. 8 agosto 2025 – Decreto attuativo IRES premiale
  • D.M. 3 marzo 2022, n. 75 – Regolamento sull’Elenco dei gestori della crisi
  • D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Requisiti per gli OCC
  • Decreto dirigenziale 21 marzo 2023 – Formazione esperti composizione negoziata

📝 Nota: Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità formative e divulgative, e sono da ritenersi indicative. Per l’iscrizione agli elenchi professionali si raccomanda di consultare sempre le fonti ufficiali e le FAQ aggiornate del Ministero di Competenza.

Esame Commercialista: Mappa Promossi/Bocciati

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Esame Commercialista 2026: Classifica Sedi, Percentuali Promossi e Strategie di Studio

📢 Aggiornamento Gennaio 2026

Rispetto alla versione precedente, abbiamo integrato i dati preliminari delle sessioni 2024-2025. Nota Importante: Il ripristino della procedura ordinaria nel 2025 rende i 3 scritti lo scenario di riferimento anche per il 2026.

Guida completa alla scelta della sede: dati storici aggiornati, analisi della severità delle commissioni e piani di studio differenziati per non farsi trovare impreparati agli scritti.

Aggiornato: 13 gennaio 2026 • Tempo di lettura: 8 min

In Breve: Cosa sapere per il 2026

  • Trend: Media nazionale promossi in crescita (69% nel 2023), ma con forti disparità territoriali (gap anche di 40 punti percentuali).
  • Sedi “Calde”: Napoli Federico II e Catania spesso sopra l’80% di promossi.
  • Sedi “Fredde”: Trento, Bocconi e Padova confermano tassi di bocciatura elevati (punte >70% bocciati).
  • Attenzione: I dati 2020-2023 sono influenzati dalla “prova unica orale”. Il 2026 conferma lo scenario 3 scritti + orale, che alza l’asticella della selezione tecnica.
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Grafico tassi di promozione esame commercialista per sede universitaria
Dati aggregati 2019-2023. Media nazionale ≈ 66,2%. I dati ufficiali 2024-2025 sono in elaborazione MUR.

Come leggere i dati (senza illudersi)

Scegliere la sede basandosi solo su un numero è l’errore numero uno del candidato. Ecco come interpretare il grafico correttamente:

  1. Guardare il Trend pluriennale: La serie 2019-2025 mostra la “filosofia” della commissione. Un picco isolato può essere un caso, un trend di 5 anni è una certezza.
  2. Severità ≠ Qualità: Percentuali basse indicano criteri di correzione rigidi, non necessariamente candidati meno preparati.
  3. Trappola dei Piccoli Numeri: In sedi con 15 candidati, 3 bocciati in più fanno crollare la percentuale del 20%. Leggi sempre il dato percentuale insieme al numero assoluto di iscritti.

Cluster di Severità per Sede (Dati 2019-2024)

🟢 Sedi “Generose” (Promossi ≥ 80%)

Commissioni che storicamente valutano con maglie più larghe o tracce più accessibili.
Top List: Napoli Federico II, Catania, Roma “La Sapienza”, Viterbo Tuscia.

🟡 Sedi “Nella Media” (Promossi 60-75%)

Riflettono l’andamento nazionale. Richiedono preparazione solida ma senza eccessi di accanimento nozionistico.
Lista: Chieti-Pescara, Roma Tre, Venezia Ca’ Foscari, Milano Bicocca, Bari, Palermo, Firenze, Bologna, Torino.

🔴 Sedi “Severe” (Promossi < 50%)

Commissioni note per il rigore tecnico e la selezione all’ingresso.
Lista Nera: Foggia, Trento, Perugia, Siena, Milano Bocconi, Pisa, Genova, Padova, Roma Tor Vergata.

Focus Trento: Bocciati 82% (2021), 76% (2022). Nel 2024 (prima sessione) solo 3 partecipanti su ~120 iscritti.

Strategie di Studio Avanzate: Il Metodo per il 2026

Con il consolidamento delle **3 prove scritte**, lo studio mnemonico non basta più. Devi allenare la “produzione scritta”: saper esporre un concetto complesso in modo chiaro, sintetico e giuridicamente ineccepibile.

1. Strategia per SEDE GENEROSA (Focus: “Ampiezza e Forma”)

Obiettivo: Non dare pretesti per la bocciatura. In queste sedi la selezione è meno rigida sui dettagli, ma punisce le lacune macroscopiche e la sciatteria.

  • Copertura Orizzontale (80/20): Meglio sapere il 60% di tutto il programma che il 100% di due sole materie. Non lasciare “buchi” su argomenti secondari come la Revisione o gli IAS.
  • Cura della Forma: Struttura il compito con un’introduzione chiara, un corpo centrale diviso in punti ed una conclusione sintetica. La leggibilità salva il compito borderline.
  • Must-Have: Schemi chiari su IAS/IFRS e Revisione (spesso chiesti per “scremare”).
  • ❌ Errore Fatale: Sottovalutare l’esame. Una commissione generosa boccia comunque chi consegna foglio in bianco o scrive sciocchezze.

2. Strategia per SEDE MEDIA (Focus: “Collegamenti e Ragionamento”)

Obiettivo: Dimostrare maturità professionale. Qui si cerca il professionista pronto, non lo studente nozionistico. Le tracce spesso integrano più materie.

  • Studio a Blocchi Integrati: Non studiare il Bilancio separatamente dalle Imposte. Quando ripassi l’ammortamento, studia contemporaneamente l’art. 2426 c.c. e l’art. 102 TUIR.
  • Analisi dello Storico: Recupera le tracce degli ultimi 5 anni della tua sede. Spesso i commissari sono gli stessi e hanno “pallini” ricorrenti (es. operazioni straordinarie specifiche).
  • Seconda Prova (Diritto): Allenati a risolvere casi pratici (“Il cliente rischia il fallimento: che opzioni ha?”), non a ripetere la teoria a memoria.
  • ❌ Errore Fatale: Essere troppo teorici. Devi sempre calare la norma nel caso pratico proposto dalla traccia.

3. Strategia per SEDE SEVERA (Focus: “Dettaglio e Dottrina”)

Obiettivo: Eccellenza tecnica inattaccabile. In sedi come Trento, Padova o Bocconi, la mediazione non esiste. O sai, o non sai.

  • Profondità Verticale: Devi padroneggiare i dettagli. Non basta conoscere l’OIC, devi sapere le differenze tra la vecchia e la nuova formulazione o le interpretazioni controverse.
  • Citazioni Puntuali: Allenati a citare articoli di legge e, se possibile, sentenze della Cassazione recenti. Questo impressiona positivamente la commissione.
  • Terza Prova (Contenzioso): Spesso è lo scoglio finale. Devi saper redigere un ricorso tributario perfetto (elementi essenziali, motivi, conclusioni) senza supporti.
  • ❌ Errore Fatale: Superficialità terminologica. Usare “fallimento” invece di “liquidazione giudiziale” può costarti la prova.

Piano di Studio: Distribuzione del Tempo

Non tutte le materie pesano allo stesso modo. Ecco come allocare le tue ore in base alla sede scelta:

Materia / Attività Sede Generosa Sede Media Sede Severa
Bilancio + Fisc. Impresa 35% 40% (Core) 45% (Livello Esperto)
Consolidato + Straordinarie 20% 25% 20% (Metodo Integrale)
Revisione + Contenzioso 15% 10% 15% (Focus Ricorsi)
Diritto (Comm/Fall/Trib) 15% 10% 5% (Solo basi forti)
SIMULAZIONI PRATICHE 15% 15% 15% (Cruciale)

📅 Routine Settimanale Tipo (Ultimi 3 Mesi)

Per arrivare pronti agli scritti serve disciplina. Ecco un esempio di tabella di marcia:

Giorno Attività Mattina (Teoria) Attività Pomeriggio (Pratica)
Lunedì Ragioneria / OIC / IAS Esercizi scritture contabili e Schemi di Bilancio
Martedì Diritto Tributario (TUIR/IVA) Casi pratici fiscali (Deducibilità, Variazioni)
Mercoledì Diritto Commerciale / Crisi Pareri legali e analisi sentenze
Giovedì Operazioni Straordinarie / Consolidato Calcoli concambio, avanzi/disavanzi
Venerdì Revisione / Contenzioso / Deontologia Redazione atti (Ricorsi, Relazioni sindaci)
Sabato SIMULAZIONE D’ESAME COMPLETA (4-6 Ore)
Svolgimento traccia storica senza interruzioni e senza telefono.
Domenica Riposo o lettura leggera (Il Sole 24 Ore)

Errori Comuni nella Scelta della Sede

  • Prendere per oro colato una singola sessione: Se una sede ha promosso il 90% in una sessione anomala, non è detto che lo rifaccia. Guarda la media degli ultimi 3 anni.
  • Ignorare l’effetto campione: Sedi con 10 iscritti hanno percentuali instabili. Basta un candidato bravo o scarso in più per spostare il dato del 10%.
  • Sovrastimare il “cambio sede”: Migrare verso una sede “generosa” senza adeguare il metodo e senza conoscere le prassi locali è spesso controproducente.
  • Non studiare le tracce storiche: È imperdonabile presentarsi all’esame senza aver svolto le tracce degli anni passati della TUA sede specifica.

Roadmap 2026 e Strumenti Indispensabili

Oltre allo studio, l’organizzazione è metà dell’opera. Ecco le tempistiche previste (basate sullo storico) e cosa devi avere nello zaino.

📅 Le Date Probabili 2026

In attesa dell’Ordinanza ufficiale (solitamente pubblicata tra marzo e aprile), ecco il calendario standard:

  • 📌 Marzo/Aprile 2026: Pubblicazione Ordinanza Ministeriale.
  • 📌 Maggio/Giugno 2026: Scadenza presentazione domande I Sessione.
  • 📌 Fine Luglio 2026: Prima Sessione (Inizio scritti).
  • 📌 Novembre 2026: Seconda Sessione.

Nota: Chi non passa a luglio può ritentare a novembre, ma deve ripresentare domanda e tassa.

Il “Kit di Sopravvivenza” per gli Scritti

Il ritorno alle 3 prove scritte cambia drasticamente gli strumenti necessari rispetto all’esame “solo orale”. Ecco cosa non deve mancare:

Strumento A cosa serve Note Importanti
Codice Civile e Leggi Complementari Fondamentale per I e II prova (Diritto Commerciale/Fallimentare). ⚠️ Verifica il bando della tua sede: molte commissioni vietano i codici “commentati con la giurisprudenza”. Usa edizioni “nude” o “annotate” solo con rinvii normativi.
TUIR e Codice Tributario Indispensabile per la II prova e per i calcoli della I prova. Prendi un’edizione aggiornata alla Legge di Bilancio 2026. Le norme cambiano ogni 6 mesi!
Calcolatrice Finanziaria Matematica Finanziaria (Ammortamenti, Leasing, VAN). Non usare lo smartphone (vietato). Allenati con la calcolatrice fisica mesi prima, non il giorno dell’esame.

💡 Esonero Prima Prova: Hai una laurea convenzionata o un tirocinio svolto durante gli studi? Potresti essere esonerato dalla Prima Prova Scritta. Verifica subito con la segreteria del tuo Ordine territoriale se rientri nella casistica.

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Checklist Finale: Sei pronto?

Prima di inviare la domanda, fai questo check-up onesto:

  • Livello Base (Sedi Generose): Sai redigere un bilancio completo in 3 ore senza appunti? I tuoi punteggi nei mock sono ≥ 60/100?
  • Livello Intermedio (Sedi Medie): Gestisci un caso “Bilancio + Imposte + Consolidato” integrato? Conosci a memoria le tracce passate della sede?
  • Livello Avanzato (Sedi Severe): Sai redigere un ricorso tributario tecnicamente perfetto? Discuti le voci di bilancio citando a memoria gli OIC? I tuoi mock sono costantemente ≥ 70/100?

FAQ: Domande Frequenti sull’Esame 2026

L’esame 2026 avrà sicuramente le 3 prove scritte?

Non c’è ancora la certezza ufficiale (si attende l’Ordinanza Ministeriale). Tuttavia, visto il ritorno alla modalità ordinaria (3 scritti + orale) già nel 2025, è altamente probabile che questa struttura venga confermata. Prepararsi sperando nella “prova unica orale” è oggi un azzardo sconsigliato.

Le percentuali di promozione valgono allo stesso modo per Albo A e B?

No. I programmi, le prove e le platee di candidati differiscono tra Albo A (Dottori Commercialisti) e Albo B (Esperti Contabili). Usa i dati percentuali come indicatore generale di severità della commissione, ma non come confronto statistico diretto.

Quali sono le sedi storicamente più “generose”?

Analizzando il quinquennio 2019-2024, le sedi che hanno mantenuto tassi di promozione spesso superiori all’80% sono Napoli Federico II, Catania e Viterbo Tuscia. Tuttavia, ricorda che con il ritorno agli scritti la selezione potrebbe inasprirsi anche qui.

Conviene cambiare sede se ho studiato per un’altra?

Dipende dal tempo residuo. Ogni sede ha “fisse” e argomenti ricorrenti. Se mancano meno di 3 mesi all’esame, cambiare sede è sconsigliato perché richiederebbe di analizzare da zero lo storico delle tracce della nuova commissione.

Quando escono i dati ufficiali 2024-2025 del MUR?

Il Ministero (MUR) pubblica solitamente i dati aggregati entro il mese di marzo dell’anno successivo. Aggiorneremo l’articolo non appena disponibili.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco (Marzo 2025): “Commercialisti: atenei record e bocciature”.
  • Corriere del Trentino (Marzo 2025): Analisi selettività sede di Trento.
  • Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR): Ordinanza Ministeriale n. 426/2025 (ripristino modalità ordinaria esami di Stato).
  • CNDCEC: Statistiche annuali abilitazioni.

Hai dubbi sulla scelta della sede o sul piano di studi?

Non lasciare la tua abilitazione al caso.

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Riforma dell’Ordinamento Commercialisti 2025

Riforma dell’Ordinamento Commercialisti 2025: DDL Approvato, Cosa Cambia per la Professione

L’11 settembre 2025 rappresenta una data storica per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento professionale, avviando un processo che ridisegnerà profondamente l’identità e le prospettive della categoria dopo vent’anni dall’ultima riforma organica. La riforma, che ora dovrà essere approvata dal Parlamento prima dell’emanazione dei decreti attuativi entro dodici mesi, affronta le sfide strutturali che la professione deve affrontare: l’invecchiamento della categoria, la perdita di attrattività per i giovani e l’esigenza di adeguamento alle nuove dinamiche economiche e tecnologiche del mercato.

Il Quadro Demografico e le Ragioni della Riforma

La necessità di una riforma dell’ordinamento nasce da dati demografici allarmanti che evidenziano una crisi strutturale della professione. Negli ultimi diciotto anni, i commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni, delineando un progressivo invecchiamento della categoria.

Particolarmente significativo è il calo dei giovani che scelgono di intraprendere la professione: coloro che optano per il tirocinio professionale e l’Esame di Stato sono diminuiti del 63,5% nel periodo considerato. Paradossalmente, mentre i dati registrano un sensible incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), solo l’8% di questi sceglie di entrare in uno studio professionale.

“Una giornata storica per la professione” – così il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, ha definito l’approvazione, sottolineando come la riforma sia “frutto di una azione politica incisiva, costante e incontrovertibile del Consiglio nazionale, capace di tradurre le istanze della categoria in una visione condivisa a livello istituzionale”.

Il sostegno alla riforma è stato espresso da 86 ordini territoriali, dalla maggioranza assoluta delle associazioni di categoria e dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti.

Le Principali Novità della Riforma

Tirocinio Anticipato e Accesso Semplificato

Una delle innovazioni più significative riguarda la possibilità di svolgere il tirocinio professionale interamente durante il percorso universitario. I 18 mesi di praticantato obbligatorio potranno essere completati durante il corso di studi:

  • Laurea triennale per gli esperti contabili (sezione B)
  • Laurea magistrale per i commercialisti (sezione A)

Questa modifica sostanziale rispetto all’attuale assetto, che prevede la possibilità di anticipare soltanto 6 mesi di tirocinio nell’ultimo anno di studi, mira a ridurre drasticamente i tempi di accesso all’abilitazione e favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Riorganizzazione delle Attività Professionali

Il DDL delega il Governo a riorganizzare le attività oggetto della professione, distinguendo chiaramente tra:

  • Attività riservate da specifiche disposizioni di legge
  • Attività tipiche nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa

Questa distinzione mira a ridurre le sovrapposizioni con altre professioni regolamentate e a rendere più leggibile il ruolo del commercialista agli occhi di imprese e istituzioni.

Specializzazioni Professionali

La riforma introduce il riconoscimento formale delle specializzazioni nelle attività tipiche della professione, estendendo questa possibilità sia agli iscritti alla sezione A (dottori commercialisti) che alla sezione B (esperti contabili). Nella versione originale del DDL, questa estensione non era prevista, creando disparità tra le due categorie. La versione definitiva salvaguarda il principio di pari dignità professionale, evitando di marginalizzare gli esperti contabili.

Equo Compenso e Parametri Aggiornati

Il provvedimento rafforza il principio dell’equo compenso, già introdotto con la Legge n. 49/2023, estendendolo all’ordinamento dei commercialisti. Il Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, dovrà aggiornare i parametri per la determinazione dei compensi, fermi dal 2012.

Impatto Pratico: I nuovi parametri dovranno essere applicabili sia alle prestazioni individuali che a quelle svolte in forma associata o societaria, garantendo uniformità e trasparenza.

Società tra Professionisti e Aggregazioni

La riforma prevede una disciplina organica per l’esercizio della professione in forma associata e societaria, definendo modalità di costituzione, gestione, funzionamento e limiti. Secondo i dati della Fondazione nazionale di ricerca, i professionisti che lavorano in forma associata registrano redditi medi 2,4 volte superiori rispetto a chi opera individualmente.

Governance e Sistema Elettorale

Modernizzazione del Sistema Elettorale

La riforma ridefinisce la disciplina per l’accesso alle cariche elettive, introducendo disposizioni volte a:

  • Ridurre l’anzianità di iscrizione richiesta
  • Valorizzare l’equilibrio generazionale
  • Garantire la parità di genere attraverso quote, doppia preferenza o alternanza nelle liste

Il nuovo sistema prevede la modalità di voto telematico a distanza, secondo forme che garantiscano uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto.

Timeline Elettorale

  • 15-16 gennaio 2026: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali (già programmate)
  • Consiliatura 2030-2034: Prime elezioni con le nuove norme elettorali

Durata dei Mandati e Rappresentanza

I mandati dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale e degli altri organi territoriali e nazionali saranno di quattro anni, mantenendo il limite dei due mandati consecutivi. La riforma prevede anche la revisione delle classi dimensionali degli ordini territoriali e una soglia minima di preferenze per la nomina dei componenti della minoranza.

Timeline e Iter di Attuazione

Percorso Legislativo

Il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri dovrà ora essere trasmesso al Parlamento per l’approvazione definitiva. Una volta entrata in vigore la legge:

  • 12 mesi: Termine per l’adozione del decreto legislativo di riforma
  • 30 giorni: Tempo per il parere delle Commissioni parlamentari
  • 12 mesi aggiuntivi: Possibilità di disposizioni integrative e correttive

Neutralità Finanziaria

La riforma è stata strutturata per non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Reazioni della Categoria e Sostegno Istituzionale

Consenso degli Ordini Territoriali

Il presidente De Nuccio ha chiarito che “86 ordini territoriali, la maggioranza assoluta delle associazioni di categoria e la stessa Cassa di previdenza dei dottori commercialisti hanno ribadito il pieno sostegno alla riforma”. Questo ampio consenso contrasta con “una campagna di disinformazione messa in campo da alcuni Ordini che rappresentano una minoranza della categoria”.

L’Associazione Nazionale Commercialisti, guidata dal presidente Marco Cuchel, ha espresso “soddisfazione per l’approvazione” sottolineando come il Governo abbia “ascoltato con attenzione le osservazioni” dell’associazione. Tra i punti più significativi accolti figura “la rimozione delle asimmetrie tra gli iscritti” e “il rinvio delle nuove norme sul processo elettorale”.

Supporto delle Istituzioni

“Un risultato storico, frutto del proficuo ed incisivo lavoro svolto dall’attuale Consiglio Nazionale” – Marcello Guadalupi, presidente del Sindacato Italiano Commercialisti.

Anche i rappresentanti dei giovani commercialisti hanno accolto positivamente la riforma, con il presidente dell’Unione Giovani Commercialisti, Matteo Cataldi, che ha sottolineato come “le nostre istanze guidano la professione verso il futuro”.

Sfide e Opportunità Future

Digitalizzazione e Competenze Emergenti

La riforma si inserisce in un contesto di rapida digitalizzazione della professione. Secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano:

  • 23% degli studi ha investito più di 10.000 euro in tecnologie digitali
  • 37% ha destinato tra 3.000 e 10.000 euro
  • Il mercato italiano dell’IA ha raggiunto 1,2 miliardi di euro nel 2024 (+58%)

Competenze del Futuro

Il commercialista del futuro dovrà padroneggiare:

  • Lettura dei dati e analytics
  • Gestione di progetti digitali
  • Comunicazione strategica con il cliente
  • Crisi d’impresa e procedure digitali
  • Intelligenza artificiale applicata

Evoluzione del Reddito Professionale

Nonostante la contrazione demografica, i redditi della categoria mostrano segnali positivi. Nel 2024:

Indicatore Valore 2024 Variazione
Reddito medio € 80.648 +10,1%
Reddito mediano € 45.895 +9,3%

Questi dati confermano la crescente valorizzazione economica della professione, particolarmente per chi opera in forme aggregate.

Nuovi Modelli Organizzativi

La riforma favorisce l’evoluzione verso modelli organizzativi più strutturati. È in corso un “boom di società tra professionisti” nel settore, con una crescente tendenza verso l’aggregazione che permette di “offrire una gamma di servizi più ampia e registrare introiti 2,4 maggiori rispetto a chi lavora da solo”.

Prospettive Future per la Professione

Digitalizzazione e Automazione

Integrazione Tecnologica Avanzata: Il futuro vedrà lo sviluppo di piattaforme integrate che combineranno gestione contrattuale, calcolo fiscale e adempimenti amministrativi. I commercialisti dovranno padroneggiare strumenti sempre più sofisticati per l’analisi e la gestione del costo del lavoro.

Intelligenza Artificiale nella Consulenza: L’IA supporterà l’analisi comparativa dei contratti, l’ottimizzazione fiscale automatizzata e la verifica di compliance in tempo reale, liberando tempo per consulenza strategica ad alto valore aggiunto.

Specializzazione Settoriale

L’aumento della complessità contrattuale favorirà la specializzazione per settori:

Settore Specializzazione
Tecnologico/ICT Gestione di figure professionali innovative e welfare digitale
Manifatturiero Ottimizzazione del costo del lavoro in contesti industriali complessi
Commerciale/Terziario Gestione di contratti estesi con forte impatto sui bilanci
Agricolo Combinazione di specificità contrattuali e agevolazioni settoriali

Consulenza Strategica Integrata

Evoluzione del Ruolo Professionale: I commercialisti diventeranno consulenti strategici del capitale umano, integrando competenze fiscali, contrattuali e organizzative per supportare le imprese nelle decisioni strategiche sul personale.

Servizi di Valore Aggiunto

  • Pianificazione fiscale del personale: Ottimizzazione di retribuzioni, benefit e welfare
  • Due diligence contrattuale: Verifica della compliance in operazioni straordinarie
  • Consulenza organizzativa: Supporto nella ristrutturazione del costo del lavoro
  • Risk management: Identificazione e mitigazione dei rischi giuslavoristici

Formazione Continua e Networking

La professione richiederà un aggiornamento costante attraverso:

  • Corsi specialistici: Diritto del lavoro, fiscalità avanzata, digitalizzazione
  • Certificazioni professionali: Competenze specifiche riconosciute dagli ordini
  • Network intersettoriali: Collaborazione con consulenti del lavoro, avvocati, HR specialist
  • Aggiornamento tecnologico: Padronanza di software e piattaforme innovative

Sostenibilità e Responsabilità Sociale

Il futuro della consulenza commercialistica integrerà sempre più criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nella gestione del personale:

  • Reporting sostenibilità: Indicatori sociali legati al personale nei bilanci di sostenibilità
  • Welfare green: Benefit aziendali orientati alla sostenibilità ambientale
  • Diversity & inclusion: Consulenza su politiche inclusive e parità di genere
  • Well-being aziendale: Ottimizzazione fiscale di programmi di benessere

Scenario 2030: La Professione Evoluta

Entro il 2030, i commercialisti che si occupano di gestione del personale potrebbero operare in un contesto caratterizzato da:

Automazione Avanzata: Calcoli retributivi e contributivi completamente automatizzati, con focus professionale su analisi strategiche e consulenza personalizzata.

Integrazione Normativa: Sistema contrattuale semplificato e digitalizzato, con riduzione drastica della burocrazia amministrativa.

Consulenza Predittiva: Utilizzo di big data e analytics per prevedere l’impatto di decisioni sul personale su bilanci e flussi di cassa.

Collaborazione Intersettoriale: Team multidisciplinari che integrano competenze commercialistiche, giuslavoristiche e organizzative per consulenze complete.

Conclusioni e Prospettive

La riforma dell’ordinamento professionale dei commercialisti rappresenta un intervento organico e strutturale per adeguare la professione alle sfide del XXI secolo. Dopo vent’anni dall’ultima riforma, il nuovo quadro normativo affronta in modo sistematico le criticità demografiche, organizzative e tecnologiche che caratterizzano il settore.

L’ampio consenso registrato dalla categoria, il sostegno delle istituzioni e l’approccio equilibrato adottato dal legislatore creano le premesse per una transizione efficace verso un modello professionale più moderno e attrattivo per le nuove generazioni. La possibilità di anticipare il tirocinio durante gli studi universitari, l’introduzione delle specializzazioni e il potenziamento delle forme aggregate rappresentano strumenti concreti per rivitalizzare una professione fondamentale per il sistema economico nazionale.

Fattori di Successo

Il successo della riforma dipenderà dalla capacità della categoria di:

  • Cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo
  • Investire nella formazione continua e nell’innovazione tecnologica
  • Adottare modelli organizzativi più efficienti
  • Consolidare il ruolo strategico nell’economia italiana

Con oltre 120.000 iscritti, la professione ha l’opportunità di consolidare il proprio ruolo strategico nell’economia italiana, accompagnando imprese, famiglie e istituzioni nelle sfide della digitalizzazione e della complessità normativa crescente.

La riforma segna così l’inizio di una nuova fase per i commercialisti italiani, caratterizzata da maggiore flessibilità nell’accesso, riconoscimento delle specializzazioni, forme organizzative innovative e un sistema di governance più rappresentativo ed equilibrato. Il percorso verso l’implementazione completa della riforma richiederà ancora diversi mesi, ma le basi per il rinnovamento della professione sono state definitivamente poste.

Fonti e Bibliografia

Principali Fonti Consultate:

Fonti Normative e Istituzionali:

Analisi Tecniche e Professionali:

Reazioni della Categoria:

Aspetti Demografici e di Mercato:

Governance e Sistema Elettorale:

Nota: Tutti i riferimenti alle fonti sono basati su ricerche effettuate il 1° ottobre 2025. Le fonti sono accessibili tramite i collegamenti ipertestuali per una facile consultazione e verifica.