CCII – focus 2026

Codice della Crisi d’Impresa 2026: Cosa Deve Sapere il Praticante Commercialista per l’Esame di Stato e la Carriera

Una Materia Strategica per l’Esame e per il Futuro Professionale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e perfezionato attraverso tre successivi correttivi – l’ultimo dei quali, il D.Lgs. 136/2024, ha completato l’assetto normativo – rappresenta oggi un corpus legislativo maturo e consolidato. Per il praticante commercialista che si prepara all’esame di stato 2026, la padronanza di questa disciplina non è solo un requisito per superare la seconda prova scritta, ma costituisce la chiave di accesso a concrete opportunità professionali che si apriranno immediatamente dopo l’abilitazione.

L’esame di stato, strutturato secondo le modalità ordinarie previste dal D.Lgs. 139/2005, include espressamente il diritto fallimentare tra le materie della seconda prova scritta. I temi relativi alla liquidazione giudiziale, alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi sono ormai consolidati nelle tracce d’esame. Ma la vera opportunità per chi si abilita nel 2026 è che il quadro normativo è finalmente stabile: il neo-commercialista potrà costruire la propria specializzazione su basi certe, senza dover rincorrere continue modifiche legislative.

L’Elenco dei Gestori della Crisi: La Porta d’Ingresso alle Nuove Funzioni

Il D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) ha trasformato quello che era l'”Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” in un “Elenco”, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi. Non si tratta di un semplice cambio di denominazione: la nuova formulazione riconosce che questo strumento non si rivolge esclusivamente alle professioni ordinistiche, ampliando la platea dei soggetti ammissibili.

L’iscrizione all’Elenco è condizione necessaria per ricevere incarichi dal tribunale come curatore, commissario giudiziale, liquidatore o attestatore nelle procedure previste dal Codice. I tribunali assegnano questi incarichi esclusivamente attingendo ai soggetti iscritti all’Elenco ministeriale, rendendo l’iscrizione un passaggio obbligato per chi intende operare in questo settore.

Chi Può Iscriversi all’Elenco

L’art. 358, comma 1 del Codice della Crisi individua tre categorie di soggetti legittimati all’iscrizione:

Professionisti ordinistici: gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. Questa categoria comprende quindi i neo-abilitati commercialisti che intendono specializzarsi nel settore.

Studi associati e STP: gli studi professionali associati o le società tra professionisti possono iscriversi a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti professionali previsti. All’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Manager ed ex amministratori: coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia stata pronunciata nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Requisiti di Iscrizione per il Commercialista: Il Quadro Definitivo

Con le FAQ aggiornate dal Ministero della Giustizia e i chiarimenti forniti dal CNDCEC (Pronto Ordini n. 14/2025), il quadro dei requisiti per l’iscrizione dei commercialisti all’Elenco dei gestori della crisi è oggi perfettamente definito. Una delle semplificazioni più significative introdotte dal Correttivo-ter è l’eliminazione dell’obbligo di tirocinio semestrale per avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Requisiti Formativi

Corso di formazione iniziale: per i commercialisti è richiesto un corso di 40 ore (non 200 come per i soggetti non iscritti ad albi professionali). Il corso deve essere conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e deve essere erogato da università pubbliche o private, enti convenzionati, oppure direttamente dagli ordini professionali.

Aggiornamento biennale: per mantenere l’iscrizione è necessario frequentare corsi di aggiornamento per almeno 18 ore ogni biennio. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua ordinaria, ottimizzando così il carico formativo complessivo.

Requisiti Esperienziali

Il professionista deve attestare, mediante autocertificazione, di possedere un’adeguata esperienza maturata nell’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore. L’esperienza può essere stata acquisita in proprio oppure in collaborazione con altri professionisti già iscritti nell’Elenco. L’autocertificazione deve indicare la tipologia di attività svolta e gli estremi delle procedure (nome, numero di ruolo, tribunale competente).

Requisiti di Onorabilità

I requisiti di onorabilità impongono che l’iscritto non si trovi in condizioni di ineleggibilità o decadenza secondo l’art. 2382 del codice civile, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato per reati gravi, e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’albo di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Contributo di Iscrizione

L’iscrizione è subordinata al versamento di un contributo di 150 euro, effettuabile tramite PagoPA o bonifico bancario. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero della Giustizia.

📺 Video Approfondimento:
Per una panoramica completa sul Codice della Crisi d’Impresa, consigliamo la visione del video didattico relativo alla certificazione dei debiti contributivi:
Crisi d’Impresa e Commercialisti: Approfondimento – un contenuto utile per comprendere le dinamiche della disciplina e prepararsi sia all’esame di stato.

La Composizione Negoziata: Diventare Esperto Indipendente

Accanto all’Elenco dei gestori della crisi, il Codice prevede un secondo percorso professionale: quello dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12-25 quinquies del D.Lgs. 14/2019).

La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale e volontario che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di avviare trattative con i creditori, assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è individuare una soluzione per il risanamento dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza irreversibile.

Requisiti per l’Iscrizione all’Elenco degli Esperti

L’Elenco degli esperti per la composizione negoziata è tenuto presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione. I requisiti per l’iscrizione sono più stringenti rispetto all’Elenco ministeriale:

Anzianità di iscrizione: iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (o degli avvocati o dei consulenti del lavoro). Questo requisito rende il ruolo di esperto un obiettivo di medio termine per il neo-abilitato.

Esperienza specifica: documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Per i consulenti del lavoro è richiesto di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati.

Formazione specifica: completamento di un corso di 55 ore disciplinato dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

La domanda di iscrizione va presentata al proprio Ordine professionale, che verifica la completezza della documentazione e comunica alla Camera di Commercio del capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.

Le Funzioni dell’Esperto

L’esperto non è un consulente dell’impresa né un mediatore in senso tecnico, ma un facilitatore indipendente che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. Le sue funzioni principali comprendono: la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento; l’agevolazione delle trattative per individuare una soluzione allo squilibrio; il controllo sulla fattibilità del piano di risanamento proposto.

L’incarico ha una durata massima di 180 giorni dall’accettazione della nomina, prorogabile su richiesta motivata.

Le Funzioni Professionali nel Codice della Crisi

Una volta iscritto all’Elenco dei gestori della crisi, il commercialista può essere nominato dal tribunale per svolgere diverse funzioni nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Conoscere le caratteristiche di ciascun ruolo è essenziale sia per l’esame di stato che per la futura pratica professionale.

Il Curatore

Nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento), il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio del debitore. Le sue funzioni comprendono: la presa in consegna dei beni; la formazione dell’inventario; la redazione della relazione sulle cause dell’insolvenza; la gestione e liquidazione dell’attivo; la formazione del piano di riparto tra i creditori. Il curatore risponde del proprio operato al giudice delegato e al comitato dei creditori.

Il Commissario Giudiziale

Nel concordato preventivo, il commissario giudiziale svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività del debitore. In particolare: vigila sull’adempimento del concordato; redige la relazione sui crediti, sulla proposta e sulle cause del dissesto; esprime parere sulla fattibilità del piano; riferisce al giudice delegato su ogni irregolarità. Il commissario giudiziale opera anche nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il Liquidatore

Nel concordato con cessione dei beni e nella liquidazione controllata del sovraindebitato, il liquidatore è incaricato della vendita dei beni e della distribuzione del ricavato ai creditori. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del curatore, ma nell’ambito di procedure diverse dalla liquidazione giudiziale.

L’Attestatore

Il professionista indipendente attestatore ha il compito di verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento nei piani attestati, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo. L’attestazione è un documento cruciale perché sulla sua base i creditori e il tribunale assumono decisioni rilevanti. L’attestatore deve possedere requisiti di indipendenza rispetto al debitore e ai creditori.

Il Sovraindebitamento: Un’Area in Espansione

Il Codice della Crisi disciplina anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, destinate ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori minori, agli imprenditori agricoli e alle start-up innovative. Queste procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), presso i quali il commercialista può operare come gestore della crisi.

Nel 2026 questo settore si conferma in forte espansione, anche per effetto della crescente consapevolezza dei cittadini riguardo agli strumenti di esdebitazione disponibili. Per il neo-commercialista rappresenta un’area di ingresso relativamente accessibile nel mondo della crisi d’impresa.

📋 FOCUS: Legge di Bilancio 2026 e Crisi d’Impresa

Le connessioni normative che il praticante commercialista deve conoscere per l’esame e per la professione

La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025), con i suoi 137 articoli, introduce disposizioni che si intrecciano profondamente con la disciplina della crisi d’impresa. Per il praticante commercialista, comprendere queste connessioni è fondamentale: rappresentano un tema sempre più frequente nelle tracce d’esame e costituiscono il cuore della consulenza aziendale moderna. Il fil rouge che attraversa la manovra è chiaro: le agevolazioni fiscali premiano le imprese “sane” o in percorsi di risanamento virtuoso, escludendo quelle in procedure liquidatorie.

1. Super-Ammortamento e Iper-Ammortamento 2026 (Art. 94)

L’art. 94 della Legge di Bilancio 2026 reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, sostituendo i crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “5.0” con un sistema di deduzione extracontabile. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con possibilità di estensione al 30 giugno 2027 se l’ordine è stato accettato e un acconto pari ad almeno il 20% è stato versato entro il 31 dicembre 2026.

Aliquote della maggiorazione “base” (beni Allegati A e B L. 232/2016):

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del 180%. Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: maggiorazione del 100%. Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: maggiorazione del 50%.

Aliquote della maggiorazione “green” (investimenti con riduzione consumi energetici):

Se l’investimento garantisce una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (o del 5% nei processi interessati), le aliquote aumentano significativamente: 220% fino a 2,5 milioni, 140% da 2,5 a 10 milioni, 90% da 10 a 20 milioni. La riduzione dei consumi si considera automaticamente conseguita in caso di: sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi; progetti realizzati tramite ESCo con contratto EPC; installazione di moduli fotovoltaici conformi all’art. 12 D.L. 181/2023.

Beni ammissibili: beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B della L. 232/2016 (beni “Industria 4.0”), interconnessi al sistema aziendale; beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: Il beneficio non spetta alle imprese in stato di: liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, amministrazione straordinaria, o sottoposte ad altra procedura concorsuale di natura liquidatoria. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Requisiti di regolarità: oltre all’assenza di procedure concorsuali, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Modalità operative: il beneficio è riconosciuto tramite variazione extracontabile in diminuzione, proporzionale alle quote di ammortamento. Le imprese devono inviare comunicazione telematica al GSE con modelli standardizzati e produrre certificazioni tecniche per gli investimenti “green”. È previsto un decreto attuativo MIMIT-MEF-MASE entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

2. Rottamazione Quinquies (Art. 23)

L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 introduce la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, una misura di particolare rilevanza per le imprese in difficoltà economica. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti fiscali pagando esclusivamente la sorte capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Ambito oggettivo: sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali; controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) e formali (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) delle dichiarazioni; controlli IVA (artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972); omesso versamento di contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento); sanzioni per violazioni del Codice della strada (limitatamente a interessi e aggio).

Sono esclusi: i carichi derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, le somme relative a sanzioni penali, i recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi.

✅ NOVITÀ PER LE IMPRESE IN CRISI: La rottamazione quinquies include espressamente i debiti rientranti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, con applicazione delle regole dei crediti prededucibili. Questo significa che il debito rottamato, se l’impresa è in procedura, assume il rango della prededuzione, garantendo priorità nel soddisfacimento. È una novità significativa che consente di coordinare la definizione agevolata con i percorsi di risanamento previsti dal Codice della Crisi.

Effetti dell’adesione: dalla presentazione della domanda si sospendono le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), salvo che non sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo. Il contribuente non è più considerato inadempiente sui debiti rottamati: questo consente di ottenere il DURC regolare, fondamentale per partecipare ad appalti e accedere ad altre agevolazioni. Le rateazioni ordinarie in corso sui carichi inclusi nella domanda sono automaticamente sospese.

Scadenze operative: domanda di adesione telematica entro il 30 aprile 2026; comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026; prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026.

Modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (importo minimo per rata: 100 euro). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive con cadenza bimestrale fino al 2035. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Cause di decadenza: mancato o insufficiente pagamento della rata unica o della prima rata; mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive; mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

3. IRES Premiale (Art. 1, co. 436 ss. L. 207/2024 – conferma 2026)

L’IRES premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026, prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le società di capitali che reinvestono gli utili in beni produttivi e occupazione. La misura, attuata con D.M. 8 agosto 2025, si inserisce nella riforma fiscale (L. 111/2023) e mira a premiare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale e produttiva.

Requisiti cumulativi per l’accesso:

1) Accantonamento utili: almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 deve essere accantonato in una riserva apposita denominata “Riserva utili IRES premiale”.

2) Investimenti qualificati: investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 o 5.0 per un importo pari al maggiore tra il 30% dell’accantonamento e il 24% dell’utile 2023, da effettuare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.

3) Incremento occupazionale: aumento dell’organico di almeno l’1% rispetto all’anno precedente (con contratti a tempo indeterminato), e comunque almeno una nuova assunzione.

4) Mantenimento occupazionale: numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente.

5) Assenza di cassa integrazione: nessun ricorso a CIG ordinaria o straordinaria nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in quello successivo, salvo eccezioni di legge.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: L’IRES premiale non si applica alle società in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, o che determinano il reddito con regimi forfettari. La ratio è chiara: la misura premia la solidità e la crescita, non la gestione della crisi in fase terminale.

Vincoli e decadenza: la riserva accantonata non può essere distribuita fino al 31 dicembre 2026; i beni acquistati non possono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero fino al quinto anno successivo all’acquisto. In caso di violazione, l’impresa deve restituire l’imposta risparmiata.

4. Altre Misure con Esclusione per Procedure Concorsuali

Credito d’imposta ZES Unica (Art. 95): prorogato per il triennio 2026-2028 con autorizzazione di spesa di 2,3 miliardi per il 2026. Il credito spetta alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno. Requisiti di accesso: regolarità contributiva (DURC) e assenza di procedure concorsuali.

Nuova Sabatini (Art. 97): rifinanziata per il 2026, prevede contributi a fondo perduto per PMI che acquistano macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali. L’accesso richiede regolarità contributiva e non ammette imprese in stato di difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali.

Credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate (Art. 96): rinnovato per il triennio 2026-2028 con limite di spesa di 100 milioni annui. Stessi requisiti di regolarità delle altre misure.

📊 Tabella Riepilogativa: Agevolazioni 2026 e Procedure Concorsuali

Agevolazione Beneficio Esclusi Ammessi in crisi
Super-ammortamento (Art. 94) Maggiorazione costo 180%/100%/50% Liquidazione, concordato senza continuità, procedure liquidatorie Composizione negoziata, concordato in continuità
Iper-ammortamento green Maggiorazione costo 220%/140%/90% Come sopra + sanzioni D.Lgs. 231/2001 Composizione negoziata, concordato in continuità
IRES Premiale Aliquota ridotta dal 24% al 20% Liquidazione ordinaria, procedure concorsuali, forfettari Imprese in bonis con assetti adeguati
ZES Unica Credito d’imposta investimenti Procedure concorsuali, irregolarità contributiva Imprese regolari in percorsi di risanamento
Nuova Sabatini Contributi a fondo perduto PMI Imprese in difficoltà, procedure concorsuali PMI con DURC regolare
Rottamazione Quinquies Azzeramento sanzioni/interessi/aggio Carichi da accertamento – con prededucibilità in procedure concorsuali

💡 Implicazioni Pratiche: Il Valore della Prevenzione

La manovra 2026 si inserisce nel solco tracciato dall’art. 2086 del codice civile e dall’art. 3 del Codice della Crisi, che impongono alle imprese di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente gli squilibri. Nel nuovo contesto normativo, la trasparenza finanziaria diventa quello che gli analisti definiscono “capitale negoziale”: un piano di risanamento, per essere credibile, deve basarsi su informazioni verificabili, dati coerenti e un atteggiamento collaborativo.

Il messaggio del legislatore è inequivocabile:

Chi previene la crisi (composizione negoziata, piani attestati, concordato in continuità) mantiene l’accesso a super-ammortamento, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e finanziarie.

Chi arriva tardi (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio) perde questi benefici, aggravando ulteriormente la situazione patrimoniale.

Per il commercialista, questo crea un argomento potentissimo nella consulenza al cliente: intervenire tempestivamente non è solo una questione di sopravvivenza aziendale, ma anche di convenienza fiscale misurabile. Un’impresa che attiva la composizione negoziata prima del deterioramento irreversibile può continuare a beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione fino al 220%, mentre la stessa impresa, una volta entrata in liquidazione giudiziale, perde completamente questo vantaggio.

⚠️ Nota Operativa per il Commercialista

Nell’assistenza a un’impresa cliente in difficoltà, il commercialista deve sempre valutare l’impatto della scelta dello strumento di gestione della crisi sull’accesso alle agevolazioni fiscali. La differenza tra un concordato in continuità e un concordato liquidatorio non è solo procedurale: può tradursi in centinaia di migliaia di euro di benefici fiscali persi o conservati. Analogamente, l’adesione alla rottamazione quinquies può essere coordinata con il percorso concorsuale grazie alla prededucibilità dei crediti definiti.

🎯 Il Ruolo Centrale del Commercialista

La crescente integrazione tra normative fiscali, assetti organizzativi e governance della crisi sta ridisegnando il modello di consulenza professionale. Il commercialista non può più limitarsi a un approccio puramente contabile o fiscale: deve essere in grado di leggere i segnali di squilibrio, consigliare l’imprenditore sugli strumenti disponibili e accompagnarlo nei percorsi di prevenzione o risanamento, tenendo sempre presente le conseguenze fiscali delle diverse opzioni.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa evoluzione rappresenta un’opportunità straordinaria: la domanda di professionisti con competenze trasversali – fiscali, aziendalistiche e concorsuali – è in crescita esponenziale e continuerà ad aumentare. Chi padroneggia le connessioni tra Codice della Crisi e Legge di Bilancio ha un vantaggio competitivo che sarà sempre più riconosciuto dal mercato.

Prospettive 2026: Un Anno di Opportunità

Il 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi intende specializzarsi nella crisi d’impresa. Il quadro normativo è consolidato dopo tre correttivi, la giurisprudenza sta fornendo interpretazioni sempre più chiare, e le procedure applicative sono rodate. Chi si abilita e si forma in questo ambito nel 2026 potrà operare in un contesto di certezza normativa che non era disponibile negli anni precedenti.

Cosa Aspettarsi

Stabilità normativa: dopo l’intensa fase di aggiustamenti 2022-2024, il Codice della Crisi è nella sua forma definitiva. Gli investimenti in formazione fatti oggi mantengono il loro valore nel tempo.

Integrazione con la fiscalità: la Legge di Bilancio 2026 conferma che crisi d’impresa e fiscalità sono sempre più interconnesse. Il commercialista che padroneggia entrambe le discipline ha un vantaggio competitivo significativo.

Domanda di mercato: le imprese in difficoltà necessitano di professionisti qualificati. La composizione negoziata, in particolare, sta dimostrando la sua efficacia come strumento di prevenzione dell’insolvenza e richiede esperti preparati.

Minore concorrenza: non tutti i commercialisti scelgono di specializzarsi in questo settore. Chi lo fa si distingue e intercetta una fascia di mercato specifica.

Percorso Consigliato per il Praticante

Durante il praticantato: partecipare, ove possibile, a procedure di crisi gestite dallo studio. Anche l’osservazione di un concordato preventivo o di una composizione negoziata fornisce competenze preziose che saranno utili sia all’esame che nella professione.

Prima dell’esame: studiare approfonditamente il Codice della Crisi d’Impresa nella sua versione consolidata, con attenzione anche alle connessioni con la Legge di Bilancio 2026. I temi d’esame richiedono conoscenza sistematica della materia e capacità di applicazione pratica.

Subito dopo l’abilitazione: frequentare il corso abilitante di 40 ore per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi. Anche senza esperienza pregressa significativa, l’iscrizione consente di iniziare a ricevere incarichi dal tribunale e costruire progressivamente il proprio curriculum.

Nel medio termine (5 anni): maturare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco degli esperti per la composizione negoziata, completando il corso di 55 ore e documentando l’esperienza acquisita.

Conclusioni

Il Codice della Crisi d’Impresa ha ridisegnato il ruolo del commercialista nelle situazioni di difficoltà aziendale, ampliando significativamente le competenze riservate alla professione. La Legge di Bilancio 2026 rafforza ulteriormente questa centralità, collegando la gestione della crisi all’accesso alle agevolazioni fiscali e premiando le imprese che adottano comportamenti virtuosi.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa materia non è solo un capitolo da studiare per la seconda prova scritta, ma rappresenta un investimento concreto per il futuro professionale. L’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi, la specializzazione nella composizione negoziata, le funzioni di curatore, commissario, liquidatore e attestatore costituiscono percorsi professionali accessibili già nei primi anni di carriera, a condizione di acquisire le competenze necessarie.

Il 2026, con il suo quadro normativo finalmente stabile e le nuove connessioni tra crisi d’impresa e fiscalità, è il momento ideale per iniziare questo percorso: lo studio per l’esame di stato può trasformarsi nella base di una specializzazione professionale distintiva e richiesta dal mercato.

📚 Riferimenti Normativi Essenziali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Primo correttivo al Codice della Crisi
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo correttivo (Correttivo-ter)
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 207 – Legge di Bilancio 2026 (art. 23 Rottamazione Quinquies; artt. 94-98 Misure pro-impresa)
  • D.M. 8 agosto 2025 – Decreto attuativo IRES premiale
  • D.M. 3 marzo 2022, n. 75 – Regolamento sull’Elenco dei gestori della crisi
  • D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Requisiti per gli OCC
  • Decreto dirigenziale 21 marzo 2023 – Formazione esperti composizione negoziata

📝 Nota: Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità formative e divulgative, e sono da ritenersi indicative. Per l’iscrizione agli elenchi professionali si raccomanda di consultare sempre le fonti ufficiali e le FAQ aggiornate del Ministero di Competenza.