Redditi d’Impresa 2026

Redditi d’Impresa 2026: Novità Fiscali per l’Esame di Commercialista
Preparazione Esame Commercialista 2026
Redditi d’impresa: novità fiscali, derivazione rafforzata e casi pratici

Redditi d’Impresa 2026: Le Novità Fiscali che Possono Uscire all’Esame di Commercialista

Pubblicato: 8 aprile 2026 • Aggiornato alla L. 199/2025 e al DL 38/2026

In sintesi: La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre norme sperimentali che derogano alla derivazione rafforzata (art. 83 TUIR): cessione di azioni proprie, stock option e immateriali a vita utile indefinita. Il Decreto Fiscale DL 38/2026 ha modificato iperammortamento, PEX e credito Transizione 5.0. L’IRES premiale debutta in dichiarazione. Tutto ciò che serve per l’esame è qui.

Se segui le notizie fiscali — o anche solo le newsletter del tuo Ordine — avrai notato che nelle ultime settimane si parla molto di novità sul reddito d’impresa.

Azioni proprie, derivazione rafforzata, IRES premiale, iperammortamento: termini che probabilmente hai incontrato all’università, ma che nel 2026 hanno assunto un significato molto concreto.

La domanda che dovresti farti è: possono uscire all’esame?

La risposta breve: sì. E in questo articolo ti spiego esattamente cosa è cambiato, perché, e come prepararti.

Perché Queste Novità Ti Riguardano

Le commissioni d’esame amano testare due cose:

  1. La tua padronanza dei principi fondamentali (bilancio, OIC, TUIR)
  2. La tua capacità di collegare teoria e pratica normativa aggiornata

Le novità 2026 sul reddito d’impresa sono perfette per una traccia d’esame perché toccano un tema trasversale: il rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile. In altre parole, il principio di derivazione rafforzata — e le sue deroghe.

Prerequisito: Se non padroneggi l’art. 83 del TUIR e il principio di derivazione rafforzata, fermati qui e studia prima quello. Tutto il resto dipende da lì.

Novità 1: Azioni Proprie — La Fine della Neutralità Fiscale

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. a, L. 199/2025)

Fino al 2025, per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, l’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie era un’operazione fiscalmente neutra. Il motivo: contabilmente, le azioni proprie vengono iscritte come riserva negativa di patrimonio netto — non transitano dal conto economico — e la derivazione rafforzata faceva prevalere la rappresentazione contabile sulle regole fiscali.

Dal 2026 (in via sperimentale, solo per le cessioni effettuate nel periodo d’imposta 2026), la Legge di Bilancio ha introdotto una deroga esplicita all’art. 83 TUIR:

Aspetto Fino al 2025 Dal 2026 (sperimentale)
Margine cessione azioni proprie Fiscalmente irrilevante (derivazione rafforzata) Ricavo imponibile ex art. 85 TUIR
Criterio di valorizzazione Non applicabile FIFO (vendute prima le acquistate per prime)
Rilevanza IRES/IRAP Nessuna Sì, entrambe
Gestione dichiarativa Nessun adempimento Variazione in aumento/diminuzione nel quadro RF

Perché il legislatore è intervenuto

La ratio è equiparare il trattamento fiscale delle azioni proprie a quello delle partecipazioni di terzi iscritte nell’attivo circolante. Il ragionamento: se una società genera un margine vendendo azioni di terzi, quel margine è tassato; perché non dovrebbe esserlo se lo genera vendendo le proprie azioni?

Collegamento OIC/IAS per l’esame

  • OIC 28 (Patrimonio netto): le azioni proprie si iscrivono come rettifica del PN, non come attivo. Il conto economico non è coinvolto.
  • IAS 32: stesso principio — le azioni proprie sono una deduzione dal patrimonio netto.
  • Novità 2026: il legislatore fiscale “scavalca” entrambi i principi contabili, creando un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi gestito con variazioni in aumento nel quadro RF.
📝 Possibile traccia d’esame: “Illustri il candidato il trattamento contabile e fiscale della cessione di azioni proprie alla luce delle novità introdotte dalla L. 199/2025, con riferimento al principio di derivazione rafforzata.”
Eccezione — micro-imprese: Le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per il bilancio in forma ordinaria o abbreviata non applicano la derivazione rafforzata. Per queste, la rivendita di azioni proprie era già fiscalmente rilevante prima del 2026 (doppio binario civilistico-fiscale con compilazione del quadro RV).

Novità 2: Stock Option — Deducibilità al Momento dell’Assegnazione

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. b, L. 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso ai piani di stock option regolati per cassa (cash settled) la regola già introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le stock option regolate con strumenti di capitale (equity settled):

  • La deducibilità degli oneri del piano non segue più la competenza contabile (pro quota durante il vesting period, come previsto dall’IFRS 2)
  • Si concentra nel momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari (art. 95, comma 6-bis, TUIR)
📝 Collegamento per l’esame: Il tema tocca direttamente l’IFRS 2 (contabilizzazione pro rata durante il vesting period) e il concetto di disallineamento temporale tra competenza contabile e competenza fiscale — perfetto per una domanda all’orale o per la terza prova.

Novità 3: Marchi, Avviamento e Immateriali a Vita Utile Indefinita

Cosa cambia (art. 1, comma 131, lett. c, L. 199/2025)

Per i soggetti IAS/IFRS adopter, i principi contabili internazionali non prevedono l’ammortamento sistematico dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita. Lo IAS 36 prevede solo l’impairment test (svalutazione per perdita di valore).

Fino al 2025, grazie alla derivazione rafforzata, questi soggetti potevano dedurre il costo di marchi e avviamento anche in assenza di imputazione a conto economico (deduzione extracontabile). La novità 2026 elimina questa possibilità.

Soggetto Trattamento contabile avviamento Deducibilità fiscale 2026
OIC adopter Ammortamento sistematico (OIC 24) Segue il bilancio — nessun problema
IAS/IFRS adopter Solo impairment test (IAS 36) — no ammortamento Deduzione solo se transita a conto economico
Entry tax (trasferimento sede in Italia) Variabile Max 1/18 della differenza valore fiscale/bilancio
📝 Possibile traccia d’esame: “Il candidato illustri le differenze tra il trattamento contabile dell’avviamento secondo i principi OIC e IAS/IFRS, e le relative implicazioni fiscali alla luce della normativa vigente.”

IRES Premiale: Aliquota Ridotta dal 24% al 20%

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444), l’IRES premiale consente una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota per le imprese che soddisfano tre condizioni cumulative:

Condizione Requisito Dettagli
1. Accantonamento utili ≥ 80% dell’utile 2024 a riserva non distribuibile Da mantenere fino a chiusura bilancio 2026. Utilizzabile per copertura perdite.
2. Investimenti rilevanti ≥ 30% dell’utile accantonato in beni 4.0/5.0 Entro il 31 ottobre 2026. Allegati A e B, L. 232/2016.
3. Occupazione ULA ≥ media triennio + almeno 1 assunzione TI in più No CIG ordinaria nel 2024. Incremento netto occupazionale.

Chi ne beneficia

Società di capitali (SPA, SRL, SAPA), cooperative, enti commerciali. Escluse: imprese in contabilità semplificata, in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria, neocostituite nel 2025.

Non è stata prorogata: L’IRES premiale si applica solo al periodo d’imposta 2025 (dichiarato nel 2026). La Legge di Bilancio 2026 non l’ha rinnovata. Il tema resta tuttavia rilevante per l’esame: le commissioni possono chiedere di illustrare il meccanismo, la gestione delle riserve nel quadro RS e le cause di decadenza.

Collegamento per l’esame

  • OIC 25 (Imposte sul reddito): implicazioni sulla fiscalità differita legata alla differenza tra aliquota ordinaria e premiale
  • Art. 84 TUIR: deroga per scegliere se utilizzare le perdite pregresse prioritariamente sul reddito agevolato o ordinario
  • Nota integrativa: la riserva IRES premiale va indicata esplicitamente nel patrimonio netto

Decreto Fiscale DL 38/2026: Le Novità per le Imprese

In vigore dal 28 marzo 2026 (G.U. n. 72/2026), il Decreto Fiscale ha introdotto tre interventi rilevanti:

1. Iperammortamento senza vincolo europeo (art. 7)

Eliminata la clausola che limitava l’iperammortamento ai soli beni prodotti nell’UE o nello Spazio economico europeo. Le imprese possono beneficiare della maggiorazione anche per macchinari extra-UE, con investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

2. Dividendi e PEX: ripristino dell’esenzione

Il decreto ha cancellato la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 su dividendi e participation exemption (art. 87 TUIR), ripristinando il regime di esenzione precedente.

3. Credito d’imposta Transizione 5.0

Per le imprese con prenotazione valida prima dell’esaurimento risorse (novembre 2025), riconosciuto credito pari al 35% dell’importo originariamente richiesto, limitato a beni strumentali e spese di certificazione. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026.

Collegamento per l’esame: L’iperammortamento tocca OIC 16 e le variazioni in diminuzione nel quadro RF. La PEX collega art. 87 TUIR con OIC 21. Il credito Transizione 5.0 è un esempio concreto di contributo in conto impianti (OIC 16, par. 86-90) — tema classico d’esame.

Il Filo Conduttore: La Derivazione Rafforzata Sotto Stress

Quasi tutte le novità 2026 sono deroghe al principio di derivazione rafforzata. Non è un caso: il legislatore sta progressivamente riducendo l’area in cui la rappresentazione contabile prevale sulle regole fiscali del TUIR, soprattutto per i soggetti IAS/IFRS adopter.

Per l’esame, devi saper rispondere a una domanda fondamentale: “In quali casi il TUIR prevale sul bilancio, e perché?”

Deroga alla derivazione rafforzata Norma Tipo
Cessione azioni proprie Art. 1, co. 131, lett. a), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Stock option cash settled Art. 1, co. 131, lett. b), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Marchi/avviamento IAS adopter Art. 1, co. 131, lett. c), L. 199/2025 Nuova 2026 (sperimentale)
Svalutazioni immobilizzazioni Art. 101 TUIR vs OIC 9 Strutturale
Ammortamenti fiscali ≠ civilistici Art. 102 TUIR vs OIC 16 Strutturale
Partecipazioni e PEX Art. 87 TUIR vs OIC 21 Strutturale

Come Studiare Queste Novità per l’Esame

Non ti serve memorizzare ogni comma. Ti serve capire la logica e saperla applicare.

Per la prima prova (tema scritto)

Le novità 2026 possono comparire come tema a sé (“Il candidato illustri le recenti modifiche alla determinazione del reddito d’impresa”) oppure come sottotema all’interno di una traccia più ampia sulla derivazione rafforzata o sulla fiscalità d’impresa.

Per la terza prova (caso pratico)

Potrebbe essere richiesto di calcolare il reddito imponibile di una società che ha ceduto azioni proprie nel 2026, evidenziando le variazioni in aumento nel quadro RF. Oppure un caso su IRES premiale con verifica dei requisiti.

Per la prova orale

Preparati a rispondere a domande del tipo:

  • “Cos’è la derivazione rafforzata e quali sono le sue deroghe?”
  • “Come si trattano fiscalmente le azioni proprie nel 2026?”
  • “Quali sono le differenze tra OIC e IAS/IFRS nel trattamento dell’avviamento?”
  • “Cosa prevede l’IRES premiale e quali condizioni richiede?”

Checklist di Studio

Verifica la tua preparazione su questi temi:

  • ☐ Conosco l’art. 83 TUIR e la differenza tra derivazione semplice e rafforzata
  • ☐ Conosco il trattamento contabile delle azioni proprie (OIC 28 e IAS 32)
  • ☐ So spiegare la novità 2026 sulla cessione di azioni proprie e il criterio FIFO
  • ☐ Conosco il trattamento dell’avviamento secondo OIC 24 vs IAS 36/38
  • ☐ So cosa cambia per i soggetti IAS/IFRS sulla deduzione di marchi e avviamento
  • ☐ Conosco i 3 requisiti cumulativi dell’IRES premiale
  • ☐ So cos’è l’iperammortamento e cosa cambia con il DL 38/2026
  • ☐ So spiegare la PEX (art. 87 TUIR) e il ripristino dell’esenzione
  • ☐ Conosco almeno 6 casi in cui il TUIR deroga alla derivazione rafforzata
  • ☐ So collegare ogni novità al relativo principio contabile OIC o IAS/IFRS

FAQ Rapide

Le novità 2026 possono davvero uscire all’esame di luglio?

Sì. Le commissioni tendono a inserire almeno un riferimento alle novità normative dell’anno in corso, soprattutto se toccano temi fondamentali come la determinazione del reddito d’impresa. Non serve conoscere ogni dettaglio operativo, ma i principi e la logica sottostante.

Devo studiare il Decreto Fiscale DL 38/2026?

Sì, almeno nei tratti essenziali: eliminazione del vincolo europeo sull’iperammortamento, ripristino della PEX e credito 5.0. Per la prova orale, anche un accenno dimostra alla commissione che sei aggiornato.

Che differenza c’è tra OIC adopter e IAS/IFRS adopter per queste novità?

La differenza principale è sull’avviamento: gli OIC adopter lo ammortizzano già a conto economico (OIC 24), quindi la deduzione segue il bilancio. Gli IAS/IFRS adopter non ammortizzano l’avviamento (IAS 36 prevede solo l’impairment test), e la novità 2026 elimina la possibilità di deduzione extracontabile. Sulle azioni proprie, la deroga vale per tutti i soggetti che applicano la derivazione rafforzata.

Dove trovo i testi normativi?

  • Art. 1, comma 131, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — azioni proprie, stock option, immateriali
  • DL 38/2026 (Decreto Fiscale, G.U. n. 72 del 27/03/2026) — iperammortamento, PEX, credito 5.0
  • Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) — IRES premiale
  • DM 8 agosto 2025 — decreto attuativo IRES premiale

Riferimenti Normativi Principali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Artt. 83, 84, 85, 87, 95, 101, 102
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 131
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 436-444
  • DL 27 marzo 2026, n. 38 — Decreto Fiscale
  • DM 8 agosto 2025 — Decreto attuativo IRES premiale
  • Principi contabili: OIC 9, 16, 21, 24, 25, 28 — IAS 32, 36, 38, IFRS 2
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale. Si raccomanda sempre la verifica della normativa vigente e l’analisi specifica di ogni singola fattispecie.

Politiche Sociali Italiane 2026

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Politiche Sociali Italiane 2026: Reddito di Inclusione, ADI e Misure Antipovertà

L’evoluzione del sistema delle misure antipovertà in Italia ha seguito un percorso normativo complesso: dal Reddito di Inclusione (REI) istituito con D.Lgs. 147/2017, al Reddito di Cittadinanza, fino all’attuale Assegno di Inclusione introdotto dal D.L. 48/2023 convertito con L. 85/2023. Questa trasformazione ridefinisce completamente l’approccio alle politiche di inclusione sociale.

Assegno di Inclusione (ADI): Requisiti e Importi 2026

L’art. 2 del D.L. 48/2023 stabilisce che l’ADI spetta ai nuclei familiari con almeno un componente minorenne, over 60, con disabilità o in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro. Il beneficio economico è determinato dalla differenza tra il valore dell’ADI e il reddito familiare.

Parametri di Calcolo ADI

Per il 2026, l’importo massimo dell’ADI è fissato a 6.000€ annui per i nuclei composti da una sola persona, moltiplicato per la scala di equivalenza. La scala di equivalenza prevede coefficienti specifici:

Novità 2026: L’ADI mantiene l’importo base di 500€ mensili per nucleo monocomponente, con maggiorazioni del 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e 0,2 per ogni minorenne, fino a un massimo di 2,2.
Composizione Nucleo Scala Equivalenza Importo Massimo Mensile 2026 Importo Annuo
1 persona 1,0 500,00€ 6.000,00€
2 adulti 1,4 700,00€ 8.400,00€
2 adulti + 1 minore 1,6 800,00€ 9.600,00€
2 adulti + 2 minori 1,8 900,00€ 10.800,00€

Soglie ISEE e Requisiti Patrimoniali

L’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 48/2023 fissa la soglia ISEE a 9.360€ annui. Il patrimonio immobiliare non deve superare 30.000€ (esclusa casa di abitazione), mentre il patrimonio mobiliare ha soglie differenziate: 6.000€ per il primo componente, incrementato di 2.000€ per ogni componente aggiuntivo, fino a 10.000€ massimi, maggiorato di 1.000€ per ogni figlio oltre il secondo.

⚠️ Attenzione: Per nuclei con componenti con disabilità grave o non autosufficienza, la soglia ISEE sale a 15.000€ e il patrimonio mobiliare aumenta rispettivamente di 7.500€ e 10.000€.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

L’art. 12 del D.L. 48/2023 istituisce il SFL destinato ai soggetti tra 18 e 59 anni abili al lavoro che non rientrano nei criteri ADI. Il beneficio ammonta a 350€ mensili per un massimo di 12 mesi, non rinnovabili.

Destinatari e Condizioni di Accesso

Il SFL spetta esclusivamente a persone fisiche in età lavorativa, con ISEE fino a 6.000€ annui e patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€. L’art. 12, comma 2 stabilisce che il beneficiario deve sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego competente.

Esclusioni SFL: Non possono accedere al SFL i soggetti che hanno fruito del Reddito di Cittadinanza nei 12 mesi precedenti o che sono destinatari di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Patto di Inclusione Sociale

L’art. 4 del D.L. 48/2023 disciplina il Patto di Inclusione Sociale, strumento obbligatorio per i beneficiari ADI. Il patto deve essere sottoscritto entro 120 giorni dalla presentazione della domanda presso i servizi sociali del comune di residenza.

Contenuti e Obiettivi del Patto

Il patto di inclusione sociale definisce gli impegni del nucleo beneficiario in relazione ai bisogni multidimensionali rilevati. Include obiettivi misurabili nei seguenti ambiti:

  • Educazione e istruzione per i componenti minorenni
  • Formazione professionale per gli adulti
  • Inserimento lavorativo
  • Salute e benessere psico-fisico
  • Inclusione sociale e partecipazione comunitaria
📺 Approfondimento: L’art. 4, comma 3 prevede che il patto sia aggiornato ogni 6 mesi attraverso un processo di verifica partecipata tra servizi sociali e nucleo beneficiario.

Ruolo dei Servizi Sociali nell’Attuazione delle Misure

L’art. 6 del D.L. 48/2023, in coordinamento con l’art. 22 della L. 328/2000, attribuisce ai servizi sociali comunali funzioni centrali nella gestione dell’ADI. Le competenze specifiche includono la valutazione multidimensionale del bisogno e la definizione dei progetti personalizzati.

Valutazione Multidimensionale

I servizi sociali utilizzano strumenti standardizzati per la valutazione che considerano sei dimensioni:

  1. Composizione familiare e rete sociale
  2. Situazione economica e lavorativa
  3. Condizioni abitative
  4. Stato di salute
  5. Competenze e capacità
  6. Carichi di cura

Coordinamento Interistituzionale

L’art. 5 del D.L. 48/2023 stabilisce che i servizi sociali si coordinano con INPS per la verifica dei requisiti, con i centri per l’impiego per i patti di servizio, e con le ASL per le valutazioni sanitarie. Questo coordinamento avviene attraverso sistemi informativi integrati e tavoli tecnici territoriali.

Novità organizzativa: Dal 2026 è operativo l’Osservatorio nazionale sulle misure antipovertà presso il Ministero del Lavoro, che monitora l’efficacia degli interventi su base trimestrale.

ISEE e Soglie: Framework Normativo Applicativo

Le soglie ISEE per ADI e SFL si inseriscono nel quadro normativo del DPCM 159/2013. Per l’ADI, la soglia ordinaria di 9.360€ può essere applicata utilizzando l’ISEE corrente nei casi di variazione della situazione lavorativa.

Calcolo Pratico delle Soglie

Esempio applicativo per nucleo con 2 genitori e 2 figli minori:

  • ISEE massimo ammissibile: 9.360€
  • Patrimonio mobiliare massimo: 8.000€ (6.000 + 2.000 per ogni componente aggiuntivo)
  • Scala di equivalenza: 1,8
  • ADI teorico: 500€ × 1,8 = 900€ mensili
  • ADI effettivo: 900€ – (ISEE/12) = 900€ – 780€ = 120€ mensili
⚠️ Verifica requisiti: L’art. 7 del D.L. 48/2023 prevede controlli INPS su patrimoni e redditi attraverso l’Anagrafe Tributaria ogni 6 mesi.

Integrazione con il Sistema dei Servizi Sociali

L’art. 1, comma 4 della L. 328/2000 stabilisce il principio di integrazione sociosanitaria, che trova applicazione specifica nella gestione dell’ADI per nuclei con persone con disabilità. I Piani di Zona previsti dall’art. 19 della L. 328/2000 devono necessariamente includere la programmazione delle risorse destinate al supporto dei beneficiari ADI.

Riferimenti Normativi

  • D.L. 48/2023 convertito con L. 85/2023 – Istituzione Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro:
    • Art. 2: requisiti e importi ADI
    • Art. 4: patto di inclusione sociale
    • Art. 5: coordinamento interistituzionale
    • Art. 6: ruolo servizi sociali
    • Art. 7: controlli e verifiche
    • Art. 12: disciplina SFL
  • D.Lgs. 147/2017 – Disposizioni per l’introduzione del Reddito di Inclusione (REI): art. 3 comma 1 (precedente disciplina)
  • L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali:
    • Art. 1, comma 4: principi di integrazione
    • Art. 19: piani di zona
    • Art. 22: servizi sociali comunali

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consultazione delle fonti normative ufficiali. Per l’esame di assistente sociale è raccomandata la verifica dei riferimenti normativi più recenti.

Orario di Lavoro, Ferie e Permessi: D.Lgs. 66/2003 e CCNL

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Orario di Lavoro, Ferie e Permessi: D.Lgs. 66/2003 e CCNL — Guida Completa

Il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, di recepimento della Direttiva 2003/88/CE, disciplina l’orario di lavoro, i riposi e le ferie, stabilendo i parametri minimi di tutela per i lavoratori subordinati. L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 definisce il campo di applicazione estendendo le disposizioni a tutti i settori di attività privata e pubblica, con specifiche esclusioni regolamentate dall’art. 2.

Orario Normale e Massimo: Limiti Legali e Contrattuali

Orario Normale di Lavoro

L’art. 3 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo prevede che i contratti collettivi di lavoro possano ridurre tale durata. La contrattazione collettiva ha effettivamente utilizzato questa facoltà: il CCNL Metalmeccanici prevede 40 ore settimanali, mentre il CCNL Commercio stabilisce 38 ore e 30 minuti settimanali.

✅ NOTA BENE
I contratti collettivi possono solo ridurre l’orario normale rispetto al limite legale di 40 ore, mai aumentarlo. Eventuali clausole contrattuali che prevedano un orario superiore sono nulle per violazione dell’art. 3 D.Lgs. 66/2003.

Orario Massimo Settimanale

L’art. 4 del D.Lgs. 66/2003 fissa il limite massimo dell’orario di lavoro in 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolate come media in un periodo di riferimento di quattro mesi. I CCNL possono elevare questo periodo fino a sei mesi, mentre per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, può essere esteso fino a dodici mesi.

Lavoro Straordinario: Limiti e Maggiorazioni

Definizione e Limiti

L’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 definisce il lavoro straordinario come quello svolto oltre l’orario normale di lavoro. Il limite massimo è fissato in 250 ore annue, salvo diversa disposizione del contratto collettivo che può aumentare tale limite fino a un massimo di [VERIFICARE: limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva nel 2026].

⚠️ ATTENZIONE
Il superamento dei limiti di lavoro straordinario comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Ispettorato del Lavoro, oltre all’obbligo di corrispondere le maggiorazioni retributive previste dal CCNL applicabile.

Maggiorazioni Retributive

L’art. 2107 del Codice Civile stabilisce il principio generale della maggiorazione per il lavoro straordinario, demandando ai contratti collettivi la determinazione delle percentuali. I CCNL prevedono generalmente maggiorazioni del 25-30% per le prime due ore giornaliere e del 50% per le successive.

Esempio pratico: Un impiegato con paga oraria di 15€, che effettua 3 ore di straordinario in una giornata, percepirà: 2 ore × 15€ × 1,25 = 37,50€ + 1 ora × 15€ × 1,50 = 22,50€ = totale 60€ per le 3 ore straordinarie.

Ferie Annuali: Irrinunciabilità e Durata Minima

Durata Minima e Normativa di Riferimento

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, in attuazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, stabilisce il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane. L’art. 2109 del Codice Civile specifica che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, la cui durata è stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.

⛔ DIVIETO ASSOLUTO
L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 stabilisce l’irrinunciabilità del diritto alle ferie. È vietata la sostituzione delle ferie con il pagamento dell’indennità sostitutiva, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 2109, comma 2, c.c.).

Maturazione e Godimento

Le ferie maturano secondo il principio del dodicesimo: per ogni mese di servizio, il lavoratore acquisisce il diritto a 1/12 del periodo annuale spettante. I contratti collettivi definiscono modalità specifiche di maturazione e godimento, generalmente prevedendo periodi minimi continuativi e la programmazione annuale.

Anzianità di ServizioFerie Minime LegaliCCNL CommercioCCNL Metalmeccanici
0-3 anni20 giorni22 giorni22 giorni
Oltre 3 anni20 giorni26 giorni26 giorni
Dirigenti20 giorni30 giorni30 giorni

ROL e Ex Festività: Riduzione Orario di Lavoro

Origine Normativa e Finalità

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano dall’art. 1, comma 2, della L. 5 marzo 1977, n. 54, che ha abolito alcune festività civili trasformandole in ore di permesso retribuito. I contratti collettivi hanno successivamente ampliato l’istituto, destinando ore aggiuntive per il recupero di prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale.

📺 APPROFONDIMENTO TECNICO
Le ore di ROL si distinguono in: ROL da ex festività (circa 32 ore annue per la maggior parte dei CCNL) e ROL da riduzione orario (variabili secondo il contratto applicabile, generalmente 80-104 ore annue).

Maturazione e Utilizzo

Le ore ROL maturano mensilmente secondo il principio proporzionale e devono essere usufruite entro termini definiti dal CCNL, generalmente entro l’anno solare o quello successivo. Diversamente dalle ferie, i contratti collettivi possono prevedere la monetizzazione delle ore ROL non godute.

Lavoro Notturno: Disciplina e Tutele Specifiche

Definizione e Orario Notturno

L’art. 11 del D.Lgs. 66/2003 definisce “periodo notturno” l’intervallo di almeno sette ore consecutive comprendenti il periodo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. “Lavoratore notturno” è colui che svolge almeno tre ore del suo orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno o che svolga lavoro notturno secondo le definizioni dei contratti collettivi.

Limiti e Tutele

L’art. 13 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. I lavoratori notturni non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno se ricorre una delle condizioni dell’art. 15: donna in stato di gravidanza, lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni, lavoratore padre convivente con un figlio di età inferiore a tre anni e la cui madre non sia lavoratrice.

⛔ ESCLUSIONI DAL LAVORO NOTTURNO
L’art. 15 del D.Lgs. 66/2003 vieta categoricamente l’adibizione al lavoro notturno delle donne dal periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esempio di calcolo maggiorazione notturna: Un operaio con paga oraria base di 12€ che lavora 6 ore notturne con maggiorazione del 30% prevista dal CCNL percepirà: 6 ore × 12€ × 1,30 = 93,60€ anziché i 72€ dell’orario diurno.

Interazione tra Legge e Contratti Collettivi

Principio di Inderogabilità in Melius

L’art. 1 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che le disposizioni legislative costituiscono standard minimi inderogabili, salvo diversa previsione. I contratti collettivi possono derogare in senso più favorevole al lavoratore, riducendo orari massimi, aumentando periodi di riposo e ferie, introducendo maggiorazioni retributive superiori.

Clausole di Flessibilità

L’art. 17 del D.Lgs. 66/2003 prevede specifiche deroghe per settori, lavorazioni o attività particolari, demandate ai contratti collettivi. Tali deroghe devono rispettare i principi generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e possono riguardare i riposi giornalieri e settimanali, la durata del lavoro notturno, i periodi di riferimento.

Riferimenti Normativi

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concerning certain aspects of the organisation of working time
  • Direttiva 2003/88/CE – Concerning certain aspects of the organisation of working time
  • Art. 2107 Codice Civile – Durata del lavoro
  • Art. 2108 Codice Civile – Lavoro straordinario
  • Art. 2109 Codice Civile – Riposo settimanale e ferie annuali
  • L. 5 marzo 1977, n. 54 – Proroga dei contratti collettivi e istituzione ROL

Il presente articolo ha finalità informative e di studio per la preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Per l’applicazione pratica degli istituti trattati, si raccomanda sempre la verifica della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile al caso specifico.

IVA: teoria completa, esempi pratici e simulazioni d’esame

Preparazione Esame Commercialista 2026
IVA: teoria completa, esempi pratici e simulazioni d’esame

IVA 2026: Presupposti, Aliquote, Esenzioni ed Esclusioni — Tutto per l’Esame

L’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta uno dei pilastri del sistema tributario italiano e costituisce argomento centrale nell’esame di abilitazione alla professione di commercialista. L’art. 1 del D.P.R. 633/1972 definisce l’IVA come imposta sui consumi che colpisce le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nonché le importazioni.

Novità 2026: La L. 207/2025 ha introdotto semplificazioni nella determinazione della territorialità per le prestazioni digitali B2B, recependo integralmente la Direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto IVA nell’era digitale.

I Tre Presupposti dell’IVA

Presupposto Oggettivo

L’art. 2 del D.P.R. 633/1972 identifica quattro fattispecie imponibili: cessioni di beni (art. 2), prestazioni di servizi (art. 3), importazioni da paesi terzi (art. 4) e acquisti intracomunitari (art. 38). Le cessioni comprendono atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Per prestazioni di servizi si intendono le operazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere (art. 3, comma 1).

⚠️ Attenzione: L’art. 2, comma 2, stabilisce che si considerano cessioni di beni anche le vendite con riserva di proprietà, i passaggi di beni in conto vendita e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambo le parti.

Presupposto Soggettivo

L’art. 4 del D.P.R. 633/1972 circoscrive l’applicazione IVA alle operazioni effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Per impresa si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

Le arti e professioni comprendono l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che abbiano conseguuto l’abilitazione all’esercizio presso i competenti ordini o collegi.

Presupposto Territoriale

Gli artt. 7-7-sexies del D.P.R. 633/1972 disciplinano il presupposto territoriale. Per le cessioni di beni, la territorialità si determina in base al luogo di ubicazione del bene al momento della cessione. Per i servizi, la regola generale B2B prevede l’imponibilità nel paese del committente (art. 7-ter), mentre per le operazioni B2C si applica il principio del paese del prestatore, salvo eccezioni specifiche.

📺 Esempio Pratico: Una società italiana vende software a un’impresa tedesca. La prestazione si considera territorialment rilevante in Germania (paese del committente B2B), quindi non imponibile in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. e).

Sistema delle Aliquote IVA 2026

L’art. 16 del D.P.R. 633/1972 stabilisce l’aliquota ordinaria al 22%, mentre gli artt. 16-bis e 16-ter prevedono le aliquote ridotte. Il sistema si articola su quattro livelli tariffari:

Aliquota Tipologia Beni/Servizi Riferimento Normativo
4% Beni di prima necessità (generi alimentari base, giornali, medicinali) Art. 16-bis, Tabella A parte II
5% Abitazioni prima casa, beni socialmente utili specificati Art. 16-bis, Tabella A parte III
10% Alimentari elaborati, servizi turistici, energia, gas, farmaci Art. 16-bis, Tabella A parti II e III
22% Tutti i beni e servizi non specificatamente elencati Art. 16, comma 1

Applicazione Pratica delle Aliquote

L’applicazione dell’aliquota corretta richiede l’analisi della natura specifica del bene o servizio. Ad esempio, il pane fresco sconta l’aliquota del 4% come bene di prima necessità, mentre i prodotti da forno elaborati (brioche, pasticceria) scontano il 10%. La distinzione si basa sui criteri interpretativi consolidati dalla Cassazione e dalle risoluzioni ministeriali.

Calcolo Esempio: Vendita pane fresco per €100: IVA 4% = €4, totale fattura €104. Vendita brioche per €100: IVA 10% = €10, totale fattura €110.

Operazioni Esenti ex Art. 10

L’art. 10 del D.P.R. 633/1972 elenca tassativamente le operazioni esenti da IVA, caratterizzate dalla presenza di tutti i presupposti dell’imposta ma dalla mancanza del tributo per ragioni di politica fiscale o sociale. Le principali categorie comprendono:

Servizi Sanitari e Sociali

L’art. 10, comma 1, n. 18), esenta le prestazioni sanitarie rese da medici, odontoiatri, veterinari, ostetriche, infermieri e altre figure sanitarie nell’esercizio delle professioni regolamentate. L’esenzione si estende alle prestazioni rese da enti pubblici e strutture sanitarie private accreditate.

Operazioni Finanziarie e Assicurative

L’art. 10, comma 1, nn. 1)-6), esenta le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, inclusi depositi, conti correnti, finanziamenti, operazioni in valuta e contratti assicurativi. La ratio dell’esenzione risiede nella difficoltà di identificare il valore aggiunto di tali servizi.

Servizi Educativi

L’art. 10, comma 1, n. 20), prevede l’esenzione per le prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti, incluse lezioni private impartite da insegnanti come attività abituale.

Esclusione del Diritto alla Detrazione: L’art. 19, comma 5, stabilisce che per le operazioni esenti non sussiste diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, generando un effetto di costo economico per il soggetto passivo.

Operazioni Non Imponibili ex Artt. 8-9

Operazioni Non Imponibili per Mancanza di Territorialità

L’art. 8 del D.P.R. 633/1972 disciplina le operazioni non imponibili per difetto del presupposto territoriale. Le principali fattispecie includono le cessioni all’esportazione verso paesi terzi (art. 8, comma 1, lett. a), le prestazioni di servizi internazionali (art. 8, comma 1, lett. b) e i servizi accessori agli scambi internazionali.

Operazioni Intracomunitarie Non Imponibili

L’art. 8-bis disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili, subordinandone il regime alla registrazione del cessionario negli archivi VIES del paese di destinazione e al rispetto degli adempimenti documentali (fattura con partita IVA del cessionario, riepiloghi INTRASTAT).

L’art. 9 prevede la non imponibilità delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, quando la territorialità dell’operazione si determina nello Stato del committente.

Vantaggio delle Non Imponibili: A differenza delle esenti, le operazioni non imponibili mantengono il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati (art. 19, comma 1), non generando costi economici aggiuntivi.

Liquidazione IVA: Periodicità Mensile e Trimestrale

L’art. 7 del D.P.R. 542/1999 disciplina le modalità di liquidazione periodica dell’IVA. La liquidazione mensile costituisce il regime ordinario, con scadenze al giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento.

Opzione per la Liquidazione Trimestrale

L’art. 7, comma 2, consente l’opzione per la liquidazione trimestrale ai soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a €400.000 per prestazioni di servizi o €700.000 per altre attività. I trimestri solari terminano il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con versamenti entro il 16 del secondo mese successivo.

⚠️ Maggiorazione dell’1%: L’art. 7, comma 2-bis, prevede una maggiorazione dell’1% annuo sull’IVA da versare per i soggetti in liquidazione trimestrale, calcolata sull’ammontare del tributo dovuto per ciascun trimestre.
Periodicità Soglie Volume Affari Scadenza Versamento Maggiorazione
Mensile Nessun limite 16 del mese successivo Nessuna
Trimestrale €400.000 servizi / €700.000 altro 16 del 2° mese successivo 1% annuo

Calcolo della Liquidazione

La liquidazione periodica determina la differenza tra IVA a debito (sulle operazioni attive) e IVA a credito (sugli acquisti detraibili). L’eventuale eccedenza debitoria deve essere versata entro le scadenze previste, mentre il credito può essere riportato al periodo successivo o chiesto a rimborso secondo le modalità dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972.

📺 Esempio Numerico: Soggetto trimestrale con IVA a debito €15.000 nel I trimestre 2026. Versamento entro il 16 maggio: €15.000 + maggiorazione 1% (€150) = €15.150 totali da versare.

Riferimenti Normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA (artt. 1-10)
  • D.P.R. 23 marzo 1999, n. 542 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti tributari (art. 7)
  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
  • Legge 23 dicembre 2025, n. 207 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2026
  • Codice Civile – Artt. 2135 (imprenditore agricolo) e 2195 (attività commerciali)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale. Si raccomanda sempre la verifica della normativa vigente e l’analisi specifica di ogni singola fattispecie.

Apprendistato vs Tempo Determinato

Apprendistato vs Contratto a Tempo Determinato: La Guida Definitiva per l’Esame CDL

Oltre la forma contrattuale: analisi normativa, framework operativo e checklist per l’esame di Stato 2026

«Quando un ispettore ti chiede perché hai scelto l’apprendistato invece del tempo determinato, sai rispondere in 60 secondi?» Questa è la domanda che distingue un praticante che ha studiato le norme da uno che ha interiorizzato il ragionamento giuridico. Le differenze tra apprendistato e contratto a tempo determinato sono tra gli argomenti più ricorrenti nell’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro. Non perché siano istituti difficili in sé, ma perché condividono una caratteristica — la temporaneità apparente — che spinge molti candidati a confonderli in sede d’esame, con conseguenze che la Commissione sanziona sistematicamente.

Il punto di partenza è una distinzione che molti danno per scontata ma che pochissimi sanno argomentare correttamente: il contratto a tempo determinato è un contratto a termine per definizione, regolato dagli artt. 19-29 del D.lgs. 81/2015 e modificato in senso restrittivo dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità). L’apprendistato, al contrario, è un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa: la sua durata non è un limite alla stabilità del rapporto, ma il perimetro entro cui si compie un percorso certificato di qualificazione professionale, disciplinato dagli artt. 41-47 dello stesso decreto.

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L’errore più comune in sede d’esame? Rispondere alle domande teoriche citando solo le norme senza saper argomentare la ratio dell’istituto. La Commissione valuta la capacità di distinguere due contratti con natura giuridica, regime contributivo e finalità completamente diverse — e di applicare questa distinzione a un caso concreto proposto oralmente.

In questo articolo analizziamo le differenze apprendistato contratto tempo determinato con l’occhio del giurista: quadro normativo, tabella comparativa sulle 7 variabili chiave, framework operativo in 5 step, checklist pre-firma e le 5 domande d’esame più frequenti su questi istituti.


1. Quadro Normativo: Fonti, Gerarchia e Ratio degli Istituti

Prima di confrontare i due contratti, il praticante CDL deve avere chiara la mappa delle fonti che li governa e — soprattutto — la logica che li ispira. Conoscere la ratio legis di ciascun istituto significa poter rispondere alle domande più imprevedibili della Commissione, quelle che non si trovano in nessuna slide. Tre punti che la Commissione verifica sistematicamente:

  • Il T.Det. è l’eccezione, non la regola: l’art. 1, D.lgs. 81/2015 sancisce espressamente che il contratto a tempo indeterminato costituisce «la forma comune del rapporto di lavoro». Il contratto a tempo determinato è consentito solo a fronte di esigenze specifiche tassativamente indicate. Il D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha rafforzato questo principio reintroducendo le causali obbligatorie per i contratti oltre i 12 mesi, dopo la breve stagione di acausalità introdotta dal Jobs Act.
    Domanda d’esame: «Candidato, il contratto a tempo determinato è liberamente stipulabile?» (Risposta: fino a 12 mesi è acausale, ma il rinnovo o la proroga oltre tale soglia richiedono una causale specifica tra quelle tassativamente previste dall’art. 19, c. 1, mod. D.L. 87/2018).
  • L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato: il termine presente nel contratto riguarda esclusivamente la durata della formazione, non del rapporto di lavoro. Al termine del periodo formativo, in assenza di recesso esplicito comunicato per iscritto, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione originaria (art. 42, c. 4, D.lgs. 81/2015). Questo significa che il lavoratore mantiene l’anzianità maturata durante l’apprendistato.
    Domanda d’esame: «Definire la natura giuridica del contratto di apprendistato.» (Risposta da evitare: «È un contratto a termine». Risposta corretta: «È un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa la cui durata è determinata dal CCNL applicato»).
  • Il CCNL non è opzionale per l’apprendistato: l’art. 44, D.lgs. 81/2015 subordina la validità stessa del contratto di apprendistato professionalizzante all’esistenza di una regolamentazione collettiva che lo preveda e lo disciplini. In assenza di tale previsione nel CCNL applicato, il contratto non può essere stipulato. La prassi di importare piani formativi da altri CCNL è priva di fondamento normativo e espone il datore al rischio di riqualificazione del rapporto con applicazione delle tutele del T.I.
«Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, ovvero esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.»
— Art. 19, comma 1, D.lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità)

2. Le 7 Differenze Chiave: Analisi Tecnica per l’Esame

Il confronto tra i due istituti non si esaurisce nella durata. La Commissione valuta se il candidato padroneggia l’intera architettura di ciascun contratto: dalla forma ai requisiti soggettivi, dall’onere contributivo alle conseguenze concrete della violazione delle norme. La tabella seguente mappa le 7 variabili strategiche. Per ciascuna è indicata la trappola in cui cadono più frequentemente i candidati — studiarle significa anticipare le domande trabocchetto più prevedibili dell’orale.

📊 Confronto: Apprendistato vs Contratto a Tempo Determinato

Variabile 🟢 Apprendistato 🔴 T. Determinato ⚠️ Trappola d’esame
Natura del contratto Tempo indeterminato con fase formativa (art. 42) Tempo determinato: eccezione al principio di stabilità (art. 19) Definire l’apprendistato come «contratto a termine». È a T.I.: il termine riguarda la formazione, non il rapporto.
Requisiti soggettivi Età 15–29 anni (professionalizzante). Forma scritta + Piano Formativo Individuale obbligatori ante inizio Nessun limite anagrafico. Forma scritta obbligatoria solo se durata supera 12 giorni (art. 19, c. 4) Confondere il limite dei 29 anni del professionalizzante con i 24 anni dell’apprendistato per la qualifica (art. 43)
Durata massima Fissata dal CCNL (professionalizzante: generalmente 3 anni; artigianato: fino a 5). Nessun limite assoluto di legge 24 mesi (D.L. 87/2018). Max 4 proroghe entro i 24 mesi. Oltre: procedura al Ministero del Lavoro Citare 36 mesi come durata massima del T.Det.: superata dal Decreto Dignità nel 2018
Causale obbligatoria Non richiesta: il motivo è intrinseco alla natura formativa del contratto Libera fino a 12 mesi. Obbligatoria e specifica oltre i 12 mesi o in caso di rinnovo (art. 19, mod. D.L. 87/2018) Ritenere che la causale riguardi tutte le stipulazioni a termine, incluse quelle entro i 12 mesi
Contribuzione INPS Aliquote agevolate per tutta la fase formativa. Incentivi triennali per il datore in caso di conferma a T.I. Aliquota IVS ordinaria + 1,4% NASPI (L. 92/2012) + 0,5% per ogni rinnovo successivo al primo (D.L. 87/2018) Non calcolare il contributo aggiuntivo 1,4% NASPI nel costo del T.Det., o ignorarne l’incremento progressivo nei rinnovi
Formazione obbligatoria Sì: formazione trasversale + tecnico-professionale. Tutor aziendale obbligatorio. Libretto formativo da compilare Non prevista dalla legge come obbligo specifico derivante dalla causale temporanea Suggerire che l’apprendistato non richieda formazione reale: la violazione degli obblighi formativi può comportare la riqualificazione del rapporto a T.I.
Limite quantitativo aziendale Rapporto apprendisti/qualificati max 3:2 (art. 42, c. 7). Datori sotto 10 dip.: max 3 apprendisti (rapporto 1:1) Max 20% organico a T.I. Deroghe: CCNL, imprese fino a 5 dip., start-up innovative, stagionalità (art. 23) Non verificare il contingente prima di proporre l’assunzione: la violazione comporta la conversione a T.I. del contratto eccedente

Nota: per l’apprendistato, il tasso di mancata conferma superiore al 50% negli ultimi 36 mesi impedisce al datore di assumere nuovi apprendisti (art. 42, c. 7, D.lgs. 81/2015).

Cosa approfondire per l’Esame:

  • Il recesso al termine dell’apprendistato: deve essere comunicato per iscritto entro la scadenza del periodo formativo, non dopo. Un recesso tardivo è giuridicamente inefficace e comporta la conversione automatica a T.I. con decorrenza dalla data di assunzione. Il lavoratore matura così anzianità, TFR e tutele del licenziamento come se fosse sempre stato a tempo indeterminato.
  • Proroga vs rinnovo nel T.Det.: la proroga è la prosecuzione del medesimo contratto prima della scadenza (max 4 volte, sempre entro i 24 mesi). Il rinnovo è invece la stipulazione di un nuovo contratto dopo la scadenza, con obbligo di rispettare i periodi di intervallo (10 giorni per contratti fino a 6 mesi; 20 giorni per contratti oltre 6 mesi). Ogni rinnovo incrementa il contributo aggiuntivo NASPI di 0,5 punti percentuali.
  • Il diritto di precedenza nel T.Det.: al termine del rapporto, il lavoratore ha diritto di prelazione per le assunzioni entro 12 mesi per le stesse mansioni. Il datore è tenuto a informarlo per iscritto. L’omissione di questa comunicazione espone il datore a rischio di contenzioso (art. 24, D.lgs. 81/2015).

3. Il Framework Operativo in 5 Step: Come Consigliare il Datore di Lavoro

La differenza tra un praticante e un consulente del lavoro abilitato si misura nella capacità di tradurre le norme in decisioni operative. Non basta conoscere i due contratti: bisogna saper scegliere quello giusto in base al caso concreto e saper argomentare la scelta davanti alla Commissione — esattamente come si farebbe davanti a un cliente. Il seguente framework a 5 step struttura il processo di analisi che il CDL deve condurre prima di qualsiasi consiglio contrattuale.

Ricorda i 5 step: analisi del profilo del lavoratore, verifica dei limiti numerici aziendali, calcolo della convenienza contributiva comparata, verifica degli obblighi formativi, gestione della scadenza e dei rischi di stabilizzazione.

💰 Calcolo Rapido: Costo Contributivo Comparato

Su una RAL di € 25.000, ipotizzando aliquote ordinarie per un datore con più di 9 dipendenti:

  • Contratto T.Det.: contributi IVS ordinari + 1,4% NASPI su base imponibile annua. Solo il contributo aggiuntivo NASPI vale circa € 350/anno — che diventano progressivamente di più a ogni rinnovo (+0,5% per rinnovo). Su 24 mesi con un rinnovo, il costo aggiuntivo supera i € 900 rispetto a un T.I.
  • Apprendistato professionalizzante: aliquote agevolate per tutta la fase formativa (variabili per dimensione aziendale, verificare circolare INPS vigente) + sgravio contributivo triennale post-conferma. Il risparmio complessivo nel triennio rispetto a un T.Det. può superare i € 3.000 per posizioni con RAL media.

I 5 Step del Framework — Albero Decisionale

  1. Analisi del profilo del lavoratore: il candidato ha tra i 15 e i 29 anni? Possiede già una qualifica corrispondente alla mansione? Ha già svolto un apprendistato per la stessa qualificazione con lo stesso datore? Se le risposte portano all’esclusione dell’apprendistato, si valuta il T.Det. verificandone la causale e la durata prevista.
  2. Verifica dei limiti numerici aziendali: per l’apprendistato controllare il rapporto apprendisti/qualificati (art. 42) e il tasso di mancata conferma degli ultimi 36 mesi. Per il T.Det. calcolare il 20% dell’organico a T.I. e verificare quanti contratti a termine sono già attivi. In entrambi i casi la violazione dei limiti quantitativi comporta la conversione a T.I.
  3. Calcolo della convenienza contributiva comparata: stimare il costo contributivo su base annua per entrambe le opzioni, includendo tutti gli oneri accessori (contributo NASPI per il T.Det., costi del tutor e della formazione per l’apprendistato). In molti casi, il risparmio dell’apprendistato supera nettamente il costo della formazione obbligatoria.
  4. Verifica degli obblighi formativi dell’apprendistato: il datore è in grado di garantire un tutor aziendale adeguatamente formato? Il CCNL applicato disciplina il monte ore di formazione trasversale? Esiste la possibilità concreta di elaborare e seguire un Piano Formativo Individuale coerente con la qualifica obiettivo? Se la risposta è no su uno di questi punti, l’apprendistato diventa un rischio anziché un’opportunità.
  5. Gestione della scadenza e dei rischi di stabilizzazione: per il T.Det., pianificare la comunicazione scritta del diritto di precedenza al lavoratore. Per l’apprendistato, decidere entro i termini se recedere o convertire a T.I., e comunicarlo formalmente. In entrambi i casi, il silenzio del datore produce effetti giuridici sfavorevoli.

4. Le 5 Domande d’Esame Più Frequenti: Q&A Tecnico

Come si affronta l’orale su questi istituti: la Commissione propone quasi sempre un caso concreto o una domanda trabocchetto che richiede di argomentare, non solo di citare la norma. Di seguito le 5 domande più ricorrenti, con la risposta tecnica attesa.

  1. «Candidato, l’apprendistato può essere stipulato senza previsione nel CCNL applicato?»
    No. L’art. 44, D.lgs. 81/2015 subordina la validità dell’apprendistato professionalizzante all’esistenza di una regolamentazione collettiva. In assenza, il contratto non è giuridicamente stipulabile e rischia di essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione di tutte le relative tutele.
  2. «Cosa accade se nel contratto a tempo determinato prorogato oltre i 12 mesi manca la causale?»
    La mancanza della causale obbligatoria comporta la nullità della clausola appositiva del termine. Il contratto si converte a tempo indeterminato dalla data di stipulazione originaria (art. 19, c. 1, D.lgs. 81/2015, mod. D.L. 87/2018). La nullità è automatica e rilevabile d’ufficio: il datore non può sanare il vizio successivamente.
  3. «Un datore con 8 dipendenti quanti apprendisti può assumere?»
    Per i datori con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1, ma con un cap assoluto di 3 apprendisti (art. 42, c. 7). Con 8 dipendenti qualificati il limite massimo è quindi 3 apprendisti — non 8. Non è possibile, in ogni caso, assumere apprendisti se il tasso di mancata conferma negli ultimi 36 mesi supera il 50%.
  4. «Qual è la differenza pratica tra proroga e rinnovo nel T.Det.?»
    La proroga è la prosecuzione del medesimo contratto prima della scadenza (max 4, entro i 24 mesi totali). Il rinnovo è la stipulazione di un nuovo contratto dopo la scadenza, con rispetto obbligatorio dei periodi di intervallo (10 giorni per durate fino a 6 mesi; 20 giorni per durate superiori). Ogni rinnovo incrementa il contributo NASCI di 0,5 punti e richiede causale se il rapporto complessivo supera i 12 mesi.
  5. «Al termine del periodo formativo dell’apprendistato, cosa deve fare il datore?»
    Il datore ha due opzioni: recedere dal contratto con preavviso, comunicandolo per iscritto entro la scadenza del periodo formativo (il lavoratore matura il diritto alla NASPI); oppure non recedere, nel qual caso il contratto si converte automaticamente a T.I. dalla data originaria di assunzione. Un recesso comunicato dopo la scadenza è inefficace: il contratto è già convertito.

Consiglio Metodologico: Come studiare i contratti atipici per l’Esame CDL

Non affrontate questi istituti come schede da memorizzare. Per superare l’esame CDL serve un metodo che trasformi le norme in ragionamento applicato — lo stesso che userete ogni giorno nello studio professionale.

1. Il Confronto “Codice alla Mano”
Aprite il D.lgs. 81/2015 agli artt. 19 e 41 in contemporanea e leggeteli in parallelo. Scrivete a margine le differenze su ogni voce: natura, durata, causale, contribuzione. Questo esercizio di mapping normativo è più efficace di qualsiasi schema preconfezionato, perché costruisce connessioni mentali tra la norma e l’istituto che resistono anche sotto la pressione dell’orale.

2. La Simulazione del Caso Pratico
Prendete un profilo-tipo di lavoratore e simulate la scelta contrattuale applicando il framework in 5 step. All’orale, saper dire “In questo caso escluderei il T.Det. perché il candidato ha 24 anni e il CCNL prevede l’apprendistato professionalizzante: il risparmio contributivo nel biennio supera il costo della formazione obbligatoria” vale molto più di una citazione normativa mnemonica.

3. Le Trappole Prima delle Norme
Studiate la colonna “Trappola d’esame” della tabella comparativa prima ancora di memorizzare i contenuti. Sapere cosa non dire alla Commissione è già metà del lavoro. Le domande trabocchetto su questi istituti sono prevedibili e ripetitive: chi le conosce in anticipo guadagna punti preziosi.

📚 Fonti Normative di Riferimento

Prepara questi argomenti con il metodo giusto

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Bilancio & OIC 2026

📚 Lettura: circa 10 minuti  ·  Categoria: Esame Commercialista

Sono le 9:02. Apri la busta. Leggi la traccia.

“La società Alfa S.r.l. ha acquistato un macchinario nel 2021 per €480.000, ammortizzato in 8 anni. A fine 2025 emerge un indicatore di perdita durevole. Determinare il valore recuperabile secondo OIC 9 e indicare il trattamento contabile e l’informativa di nota integrativa.”

E tu stai lì. Sai cos’è OIC 9. Hai letto la definizione. Ma non ricordi se devi confrontare il valore d’uso con il fair value, se la svalutazione si fa per la differenza o per la quota eccedente, se va in nota integrativa o solo in calce allo stato patrimoniale.

Questo è il problema vero dell’esame di abilitazione commercialista nel 2026. Non è la teoria. È sapere cosa fare quando sei davanti alla traccia.


Perché studiare il bilancio “a manuale” non basta per le prove 2026

Negli ultimi tre anni, le commissioni d’esame hanno progressivamente spostato l’asse delle prove. Meno definizioni, più applicazione diretta. Le tracce d’esame 2023-2025 lo dimostrano con chiarezza.

Le richieste che si ripetono con più frequenza nelle prove di bilancio civilistico e principi OIC sono:

  • Redazione parziale dello Stato Patrimoniale con voci specifiche da rettificare — svalutazioni, rivalutazioni, variazioni di stima
  • Nota integrativa su singole voci: non “elenca i contenuti della nota integrativa”, ma “scrivi la nota integrativa relativa alle immobilizzazioni immateriali di Alfa S.p.A.”
  • OIC 29 applicato: un cambiamento di principio contabile con effetto retroattivo da contabilizzare sul patrimonio netto d’apertura
  • Raccordo civilistico-fiscale: partire dall’utile ante imposte, calcolare le variazioni in aumento/diminuzione IRES, determinare le imposte correnti e differite

Nessuna di queste richieste si supera con una buona memoria. Si supera con un metodo di lavoro rodato e con la pratica su casi numerici reali.

⚠️ Errore comune: studiare gli OIC nell’ordine del manuale — OIC 1, OIC 2, OIC 3 — e arrivare all’esame con OIC 9 e OIC 29 visti di corsa nell’ultima settimana. Sono esattamente quelli che le commissioni inseriscono nelle tracce con maggiore frequenza.

I 6 OIC critici per l’esame di commercialista 2026: cosa chiedono davvero

Non ti serve conoscere tutti i 31 principi OIC alla perfezione. Ti serve padroneggiare questi sei come se li avessi scritti tu. Per ciascuno: cosa chiede realmente la prova, il trabocchetto più comune e la regola operativa da applicare.

OIC 9 — Svalutazione e ripristino di valore delle attività

Cosa chiede davvero l’esame: non la definizione di “perdita durevole di valore”. Ti chiede di calcolare il valore recuperabile — il maggiore tra il valore d’uso (flussi di cassa futuri attualizzati) e il fair value netto dei costi di vendita — e confrontarlo con il valore netto contabile per determinare l’entità della svalutazione.

Esempio numerico: macchinario con valore netto contabile €320.000. Fair value netto = €260.000. Valore d’uso = €295.000. Valore recuperabile = max(260.000; 295.000) = €295.000. Svalutazione = 320.000 − 295.000 = €25.000, da rilevare alla voce D.19 del Conto Economico.

⚠️ Trabocchetto: molti candidati confrontano il fair value direttamente con il valore contabile, ignorando il valore d’uso. Il valore recuperabile è sempre il maggiore dei due, non il minore. L’errore è ricorrente e la commissione lo conosce.
✓ Regola operativa OIC 9: se la traccia non fornisce il tasso di sconto per il valore d’uso, menziona esplicitamente il WACC come criterio di riferimento. La commissione valuta il ragionamento metodologico, non solo il numero finale.

OIC 13 — Rimanenze di magazzino

Cosa chiede davvero l’esame: la scelta del metodo di valorizzazione (FIFO o Costo Medio Ponderato) e il confronto sistematico con il valore netto di realizzo (NRV). Se il NRV è inferiore al costo, le rimanenze si svalutano. Il ripristino è ammesso negli esercizi successivi se le condizioni di mercato migliorano.

Esempio numerico: 1.000 unità di prodotto finito. Costo FIFO = €45/unità. Prezzo di vendita atteso = €50/unità. Costi di completamento e vendita = €8/unità. NRV = 50 − 8 = €42/unità. Valore rimanenze = min(45; 42) × 1.000 = €42.000. Svalutazione da rilevare = €3.000.

⚠️ Trabocchetto: il metodo LIFO è stato abolito in Italia con il D.Lgs. 139/2015. Se la traccia presenta un bilancio ante-riforma valorizzato con LIFO, ti sta chiedendo di gestire un cambiamento di principio contabile ai sensi di OIC 29. Non ignorarlo: è un collegamento che molti candidati mancano.

OIC 16 — Immobilizzazioni materiali

Cosa chiede davvero l’esame: la componentizzazione — quando un’immobilizzazione ha componenti con vite utili significativamente diverse, ciascuna va ammortizzata separatamente. E il trattamento dei costi successivi all’acquisto: la manutenzione ordinaria va a Conto Economico, quella straordinaria incrementa il valore del bene solo se aumenta la vita utile o la capacità produttiva.

Esempio numerico: impianto da €600.000 con struttura portante €420.000 (vita utile 20 anni) e componente tecnica €180.000 (vita utile 5 anni). Ammortamento anno 1 con componentizzazione: 420.000/20 + 180.000/5 = €21.000 + €36.000 = €57.000. Senza componentizzazione avresti scritto €600.000/15 = €40.000. Differenza: €17.000. Non è trascurabile.

⚠️ Trabocchetto: la componentizzazione scatta solo quando le componenti hanno una differenza di vita utile “significativa” secondo OIC 16. L’applicazione è obbligatoria nei casi previsti, e la scelta adottata va sempre descritta in nota integrativa.

OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali

Cosa chiede davvero l’esame: la distinzione tra costi capitalizzabili e costi da spesare a Conto Economico. I costi di sviluppo possono essere capitalizzati se soddisfano tutti i requisiti OIC 24 (fattibilità tecnica, intenzione di completare, esistenza di un mercato o utilizzo interno, disponibilità di risorse adeguate). I costi di ricerca vanno sempre a Conto Economico, senza eccezioni possibili.

L’avviamento è capitalizzabile solo se acquisito a titolo oneroso (avviamento derivativo). L’avviamento originario non entra mai in bilancio, in nessuna circostanza.

✓ Regola operativa OIC 24: avviamento iscritto = ammortamento obbligatorio, massimo 10 anni salvo vita utile stimabile con attendibilità. In OIC 24 non esiste il “test di impairment annuale” dei principi IFRS: si ammortizza sempre. Questo punto distingue nettamente la norma italiana da IAS 38 e IFRS 3, e le commissioni lo testano spesso.

OIC 25 — Imposte sul reddito

Cosa chiede davvero l’esame: il raccordo tra risultato civilistico e imponibile fiscale IRES. Devi identificare le differenze temporanee (deducibili → imposte anticipate attive; imponibili → imposte differite passive) e le differenze permanenti, che non generano mai fiscalità differita.

Esempio numerico: ammortamento civilistico di un bene = €20.000. Ammortamento fiscalmente deducibile nell’anno = €12.000 (aliquota ridotta per il primo anno). Differenza temporanea imponibile = €8.000. Imposta differita passiva = €8.000 × 24% (IRES) = €1.920, da iscrivere nella voce B2 del passivo dello Stato Patrimoniale.

⚠️ Trabocchetto: confondere differenze temporanee con differenze permanenti. Le plusvalenze rateizzate fiscalmente generano differenze temporanee (→ imposte differite passive). Le spese di rappresentanza indeducibili sono differenze permanenti: nessuna imposta differita. La distinzione vale il 40% del punteggio su OIC 25.

OIC 29 — Cambiamenti di principi contabili, stime, errori

Cosa chiede davvero l’esame: l’applicazione dell’effetto retroattivo. Quando cambi un principio contabile (non una stima), devi ricalcolare i saldi di apertura come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato. La differenza cumulata va imputata al patrimonio netto d’apertura, non al Conto Economico dell’esercizio corrente.

I cambiamenti di stima contabile (ad esempio la variazione della vita utile di un bene) si applicano invece in modo prospettico: effetto solo dall’esercizio corrente in avanti, senza rettifiche retroattive.

✓ Regola operativa OIC 29: principio contabile → applicazione retroattiva → rettifica del patrimonio netto. Stima contabile → applicazione prospettica → Conto Economico corrente. Questa distinzione compare in quasi ogni prova che include OIC 29. Memorizzarla è prioritario.

Il Metodo BRDO: framework operativo per le 6 ore di prova

Non puoi entrare in sala d’esame senza un metodo. Sei ore sembrano tante finché non cominci. Il Metodo BRDO è lo schema operativo che ti permette di non perdere punti per disorganizzazione, a prescindere dalla traccia estratta.

BRDO = Basi → Raccordo → Disclosure → Output

B — BASI (ore 0:00 → 1:30)

Cosa fare: leggi tutta la traccia prima di scrivere una riga. Identifica le voci di bilancio coinvolte, gli OIC richiamati, i dati numerici forniti. Costruisci uno schema su carta: Stato Patrimoniale, Conto Economico, eventuale Nota Integrativa. Capisci cosa ti viene chiesto prima di decidere come rispondere.

Errore fatale: iniziare a scrivere al minuto 3. Chi parte troppo presto si incaglia a metà traccia e perde il filo. La commissione vede la differenza tra chi ragiona e chi scrive senza struttura.


R — RACCORDO (ore 1:30 → 3:30)

Cosa fare: esegui tutti i calcoli numerici. Schema: dato grezzo fornito dalla traccia → applicazione del principio OIC → valore rettificato. Per OIC 25: calcola le variazioni fiscali e determina le imposte correnti, anticipate e differite. Per OIC 9: calcola il valore recuperabile e contabilizza la svalutazione. Annota tutti i passaggi intermedi in modo leggibile.

Errore fatale: fare i calcoli a mente. Scrivi ogni passaggio. Un errore aritmetico con passaggi visibili perde meno punti di un risultato corretto senza dimostrazione.


D — DISCLOSURE (ore 3:30 → 5:00)

Cosa fare: redigi la nota integrativa. Non la lista astratta dei contenuti previsti dall’art. 2427 c.c. — la nota integrativa concreta per quel bene, quella svalutazione, quel cambiamento di principio specifico della traccia. Formula tipo: “La società ha proceduto alla svalutazione dell’immobilizzazione X per un importo di €Y, determinato sulla base del valore recuperabile stimato pari a €Z secondo il principio OIC 9.”

Errore fatale: saltare la nota integrativa perché “non c’è più tempo”. È spesso la sezione che discrimina tra la sufficienza e una prova buona. Pianifica il tempo prima di iniziare.


O — OUTPUT (ore 5:00 → 6:00)

Cosa fare: rileggi tutto. Verifica la quadratura dello Stato Patrimoniale. Controlla che le scritture contabili bilancino. Integra i passaggi mancanti e aggiungi i riferimenti normativi dove li hai omessi (art. 2426 c.c., OIC n.). Nell’ultimo quarto d’ora non aggiungere nuovi argomenti: consolida e raffina quello che hai già scritto.

Errore fatale: usare quest’ora per aggiungere contenuti nuovi e disorganizzati. La commissione preferisce una risposta coerente e incompleta a una risposta completa ma caotica.

Esercitati sul Metodo BRDO con tracce reali →


Checklist esame commercialista 2026: 3 livelli di preparazione

Stampa questa checklist. Usala ogni settimana per capire dove sei e cosa manca ancora. Non è una lista da spuntare una volta sola — è uno strumento di monitoraggio continuo della tua preparazione su bilancio civilistico e principi OIC.

🟦 LIVELLO 1 — Fondamenta (devi saperlo a memoria)

  • ☐ Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico art. 2424 e 2425 c.c. — a memoria, senza aprire il codice
  • ☐ Criteri di valutazione dell’art. 2426 c.c.: costo storico, costo ammortizzato per crediti/debiti, metodo del patrimonio netto
  • ☐ Principi generali di bilancio: competenza, prudenza e continuità aziendale (OIC 11)
  • ☐ Metodi di ammortamento: quote costanti vs quote decrescenti (OIC 16)
  • ☐ Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria e relativo trattamento contabile
  • ☐ FIFO vs Costo Medio Ponderato: calcolo base su 4-5 movimenti di magazzino (OIC 13)
  • ☐ Scrittura contabile di imposte anticipate e differite con aliquota IRES 24% (OIC 25)
  • ☐ Differenza tra principio contabile e stima contabile secondo OIC 29
  • ☐ Contenuti minimi della nota integrativa ex art. 2427 c.c., punti 1-22
  • ☐ Componenti del patrimonio netto e loro movimentazione esercizio per esercizio

🟧 LIVELLO 2 — Applicazione (devi saper svolgere il calcolo)

  • ☐ Calcolo del valore recuperabile OIC 9 con valore d’uso e fair value netto forniti dalla traccia
  • ☐ Redazione di una sezione dello Stato Patrimoniale con svalutazione di immobilizzazione e impatto sul Conto Economico
  • ☐ Calcolo delle imposte anticipate attive su una perdita fiscale riportabile a nuovo
  • ☐ Raccordo tra utile civilistico e reddito imponibile IRES con 3-4 variazioni fiscali
  • ☐ Applicazione retroattiva di un cambiamento di principio contabile sul patrimonio netto d’apertura (OIC 29)
  • ☐ Valutazione di una partecipazione con metodo del patrimonio netto — OIC 21
  • ☐ Stesura della nota integrativa sulle immobilizzazioni materiali per un caso specifico dato dalla traccia
  • ☐ Componentizzazione di un bene complesso con calcolo degli ammortamenti separati per vita utile

🟩 LIVELLO 3 — Differenziazione (ti distingue dagli altri candidati)

  • ☐ Confronto OIC vs IAS/IFRS su 3 voci: avviamento (OIC 24 vs IAS 38/IFRS 3), leasing (OIC 16 vs IFRS 16), rimanenze (OIC 13 vs IAS 2)
  • ☐ Trattamento contabile di un’operazione di lease-back: identificazione della componente finanziaria e commerciale
  • ☐ Effetto fiscale di una rivalutazione volontaria ex legge speciale: affrancamento e imposta sostitutiva
  • ☐ Redazione completa di nota integrativa con commento alle variazioni rispetto all’esercizio precedente
  • ☐ Identificazione e trattamento di un errore contabile rilevante (OIC 29): rettifica retroattiva con impatto fiscale
Come usare la checklist: se a marzo non hai ancora completato il Livello 1 e punti a luglio, ridefinisci il piano ora. Se a luglio non hai il Livello 2 e punti a novembre, intensifica da agosto. Non aspettare l’autunno per scoprire le lacune: a quel punto il margine di recupero si riduce drasticamente.

Domande frequenti sull’esame commercialista 2026 e i principi OIC

OIC 13: il metodo LIFO è ancora valido per l’esame?

No. Il metodo LIFO è stato abrogato in Italia con il D.Lgs. 139/2015. I metodi ammessi dai principi OIC sono FIFO e Costo Medio Ponderato. Se una traccia presenta un bilancio ante-riforma valorizzato con LIFO, ti sta chiedendo di gestire un cambiamento di principio contabile secondo OIC 29 — con effetto retroattivo sul patrimonio netto d’apertura.

Qual è la differenza tra cambiamento di principio e cambiamento di stima in OIC 29?

Un cambiamento di principio contabile (es. passaggio da LIFO a FIFO nelle rimanenze) richiede applicazione retroattiva: l’effetto cumulato va imputato al patrimonio netto d’apertura. Un cambiamento di stima contabile (es. variazione della vita utile residua di un macchinario) si applica in modo prospettico: l’effetto si riflette esclusivamente nell’esercizio corrente e nei successivi.

Nelle prove 2026 è più probabile OIC 9 o OIC 25?

Entrambi compaiono con alta frequenza nelle tracce degli ultimi anni. OIC 9 tende ad apparire in tracce che includono un bene con indicatore di perdita durevole di valore. OIC 25 compare quasi sempre quando la traccia richiede il raccordo civilistico-fiscale, che è una delle strutture più ricorrenti. La preparazione su entrambi è prioritaria rispetto a qualsiasi altro OIC.

È possibile prepararsi all’esame commercialista 2026 in 6 mesi?

Sì, con un piano strutturato e almeno 20-25 ore settimanali di studio. La sessione di luglio 2026 richiede una preparazione intensiva da gennaio, con priorità assoluta agli OIC critici, alla pratica su casi numerici e alla gestione del tempo in prova. La sessione di novembre offre 10 mesi e un ritmo più diluito, ma espone al rischio procrastinazione.


Costruire questo metodo da soli richiede mesi: l’alternativa strutturata

Quello che hai letto in questo articolo — la selezione degli OIC critici, il Metodo BRDO, la checklist a livelli — è il risultato di un’analisi sistematica delle tracce d’esame degli ultimi anni e di esperienza diretta con praticanti che hanno superato la prova.

Puoi costruire tutto questo da solo. Ma ci vorrà tempo: capire cosa chiede realmente la commissione, selezionare i casi pratici corretti, costruire gli schemi operativi, testare il metodo su tracce reali. Tempo che, durante il praticantato, è la risorsa più scarsa.

Il corso Bilancio e OIC di Copernicus CS è strutturato per questo: non per ripeterti la teoria che hai già studiato all’università, ma per darti il framework applicativo, i casi numerici commentati e gli schemi di risposta che funzionano in sede d’esame.

  • OIC critici analizzati con approccio applicativo — casi numerici, non definizioni
  • Simulazioni su tracce degli ultimi anni con correzione guidata passo per passo
  • Metodo BRDO applicato a prove reali con gestione del tempo inclusa
  • Focus specifico sul raccordo civilistico-fiscale e sulla redazione della nota integrativa

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Hai trovato utile questo articolo? Nei prossimi mesi pubblicherò guide operative sulle altre materie d’esame: fiscalità d’impresa, bilancio consolidato e revisione legale. Seguimi per non perdere i prossimi contenuti dedicati all’esame di abilitazione commercialista.

Stai preparando la sessione di luglio o novembre 2026? Scrivilo nei commenti: confrontarsi con chi è nella stessa situazione aiuta più di qualsiasi manuale.

Come preparare l’esame di stato da Assistente Sociale 2026

Esame di Stato Assistente Sociale 2026: Roadmap e Guida allo Studio

Il Percorso verso l’Abilitazione: Strategie e Scadenze per l’Anno in Corso

La preparazione per l’Esame di Stato per Assistente Sociale 2026 rappresenta un momento cruciale per i praticanti che mirano all’iscrizione all’Albo A (Assistente Sociale Specialista) e all’Albo B. Con le sessioni d’esame previste indicativamente per giugno e novembre, la pianificazione temporale dello studio diventa l’asset fondamentale per superare le prove scritte e orali.

L’evoluzione normativa recente, in particolare l’attuazione piena della Riforma della Non Autosufficienza e i decreti attuativi della Riforma Cartabia, impone un aggiornamento sostanziale rispetto ai manuali universitari classici. In questo articolo tracciamo una panoramica dei temi caldi, fornendo una bussola per orientarsi tra teoria, metodologia e analisi dei casi pratici.

📺 Video Fondamentale – I Pilastri della Professione:
Prima di affrontare i singoli casi, è cruciale comprendere la cornice istituzionale in cui opera il professionista. Consigliamo la visione di:
I tre mandati del servizio sociale – Il mandato istituzionale-professionale
Un focus essenziale per distinguere e integrare le responsabilità verso l’Ente, la professione e l’utenza, concetto cardine spesso richiesto in sede d’esame.

Piano Editoriale e Tematiche di Studio 2026

Calendario Strategico: Cosa Studiare Mese per Mese

Per supportare i candidati, abbiamo elaborato un cronoprogramma che incrocia i macro-argomenti con le tempistiche delle sessioni d’esame. Questo schema permette di distribuire il carico cognitivo ed arrivare alla data dell’esame con una preparazione solida, simile a quella strutturata nel nostro Corso di preparazione all’Esame di Stato.

Periodo Focus Didattico Titoli e Temi da Approfondire
Gennaio – Febbraio
Fondamenta Normative
Legislazione e Organizzazione• La L. 328/00 vent’anni dopo: integrazione socio-sanitaria
• Il Terzo Settore e la Coprogettazione
• I Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LEPS)
Marzo – Aprile
Metodologia
Il Processo Metodologico• La Visita Domiciliare: tecniche e obiettivi
• Il Colloquio nel Servizio Sociale
• La Valutazione Multidimensionale
Maggio – Giugno
Rush Sessione Estiva
Simulazioni Pratiche• Guida alla stesura del Caso Pratico (Minori/Anziani)
• La stesura di un Progetto Individualizzato
• Tecniche di gestione della prova orale
Luglio – Agosto
Aggiornamento
Deontologia e Riflessività• Analisi ragionata del Codice Deontologico (2020)
• I dilemmi etici nella professione
• Analisi delle tracce uscite nella I sessione
Settembre – Ottobre
Focus Aree Specialistiche
Ambiti di Intervento• Tutela Minori e Riforma Cartabia
• Salute Mentale e Dipendenze
• Misure di contrasto alla povertà (ADI)
Novembre – Dicembre
Rush Sessione Invernale
Sintesi e Ripasso• Mappe concettuali per il ripasso rapido
• Simulazione prova scritta Albo A (Pianificazione)
• Check-list normativa 2026

Focus Normativo: Le Novità Imprescindibili del 2025/2026

L’aggiornamento normativo è il vero “filtro” delle commissioni d’esame. Rispondere con normative abrogate (come il Reddito di Cittadinanza) o superate è causa immediata di insufficienza. Ecco i pilastri legislativi da padroneggiare:

  • Riforma della Disabilità (D.Lgs. 62/2024): È fondamentale conoscere il passaggio dall’approccio assistenzialistico al Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Il candidato deve saper spiegare il funzionamento delle nuove Unità di Valutazione Multidimensionale e l’abbandono delle definizioni di “handicap” in favore delle classificazioni ICF.
  • Riforma Cartabia e Giustizia Minorile: La piena operatività del Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie (TPMF) ha ridefinito le competenze. È necessario studiare il nuovo ruolo del Curatore Speciale del Minore e come l’Assistente Sociale interagisce con questa figura, oltre alle nuove procedure per l’ascolto del minore.
  • Assegno di Inclusione (ADI): Non basta conoscere la misura economica. L’esame richiede competenza sul Patto di Attivazione Sociale, sull’utilizzo della piattaforma GePI e sul ruolo del Case Manager nella presa in carico dei nuclei familiari con fragilità (minori, disabili, over-60).
  • Non Autosufficienza (L. 33/2023): La riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, con l’introduzione dei LEPS specifici e il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, è un tema caldissimo per le tracce relative all’area adulti/anziani.

📺 Video Approfondimento – La Cassetta degli Attrezzi:
Come tradurre queste norme in strumenti operativi? Un excursus pratico su cosa utilizzare e quando:
Gli Strumenti dell’Assistente Sociale – preparazione esame Albo A-B
Analisi degli strumenti tecnici indispensabili per la gestione del processo di aiuto.

La Prova Pratica: Lo Scoglio Principale

La statistica parla chiaro: la prova pratica è dove avviene la maggior selezione. L’errore più comune non è la mancanza di conoscenze, ma l’incapacità di applicarle in una sequenza logica professionale. Il candidato non deve “raccontare” cosa farebbe, ma “progettare” l’intervento.

Lo schema vincente per la stesura del caso (Metodo Copernico):

  1. Decodifica della Domanda: Distinguere tra domanda esplicita (ciò che l’utente chiede) e domanda latente (il bisogno reale sottostante). In questa fase bisogna citare l’accoglienza e il segretariato sociale.
  2. Assessment e Valutazione: Definire quali strumenti utilizzare per la raccolta dati (visita domiciliare, colloquio sistemico, genogramma, ecomappa). È obbligatorio esplicitare il modello teorico di riferimento (es. Modello Unitario Centrato sul Compito o Modello di Rete).
  3. Progettazione dell’Intervento (Obiettivi SMART):
    • Specifici: Cosa si vuole ottenere esattamente?
    • Misurabili: Come verificherò il successo? (es. frequenza scolastica > 80%).
    • Attuabili: Le risorse (formali e informali) sono disponibili?
    • Rilevanti: Rispondono al bisogno prioritario?
    • Temporizzati: Entro quando? (Cronoprogramma).
  4. Valutazione e Monitoraggio: Prevedere momenti di verifica in itinere ed ex-post. Come si chiude il caso? Come si garantisce la continuità assistenziale?

📺 Video Esercitazione – Come Scrivere il Tema:
Per visualizzare come strutturare l’elaborato scritto evitando gli errori metodologici:
Consigli per superare esame assistente sociale A B – impostare il tema
Una guida step-by-step per organizzare la scaletta e argomentare con efficacia professionale.

Strumenti e Risorse per il Candidato

Competenze Trasversali e “Postura” Professionale

Superare l’esame di stato, specialmente nella fase orale, richiede di dimostrare non solo di “sapere”, ma di “essere” un Assistente Sociale. Le commissioni valutano la maturità professionale attraverso specifiche competenze trasversali:

  • Capacità Riflessiva: Saper motivare le proprie scelte. Di fronte a una domanda critica della commissione (es. “Perché ha scelto l’affido eterofamiliare invece dell’educativa domiciliare?”), il candidato non deve difendersi, ma argomentare basandosi su criteri tecnici e deontologici.
  • Gestione dell’Emotività e del Conflitto: Dimostrare di saper mantenere la giusta distanza emotiva nei casi ad alto impatto (abusi, violenza di genere), evitando sia il coinvolgimento eccessivo che il distacco burocratico.
  • Proprietà di Linguaggio Tecnico: L’uso di termini inappropriati (es. “aiutare i poveri” invece di “contrasto all’emarginazione”, o “togliere i figli” invece di “allontanamento a scopo di tutela”) è spesso motivo di bocciatura. Il lessico definisce l’identità professionale.
  • Visione di Rete: Dimostrare di non lavorare mai da soli (“Io faccio”), ma di saper attivare l’équipe multidisciplinare, il terzo settore e le risorse della comunità.

📺 Video Focus – L’approccio preventivo:
Un aspetto spesso sottovalutato ma centrale nelle nuove politiche di welfare:
La prevenzione nel servizio sociale
Come passare dalla logica dell’emergenza a quella della programmazione e prevenzione.

Considerazioni Conclusive

La preparazione all’Esame di Stato per Assistente Sociale richiede un approccio dinamico, capace di integrare i pilastri storici della professione con le rapide trasformazioni del welfare italiano. Il piano di studi deve necessariamente alternare sessioni teoriche su manuali aggiornati a sessioni pratiche di scrittura e rielaborazione di casi.

Copernico Centro Studi continuerà a monitorare le date ufficiali delle sessioni. Per chi necessita di un affiancamento strutturato, è disponibile il nostro percorso formativo dedicato, progettato per accompagnare il praticante fino al giorno dell’esame.

📚 Fonti e Bibliografia Consigliata

Riferimenti Istituzionali (Link Utili):

Normativa e Deontologia:

Aggiornamenti Legislativi 2025/2026:

🔗 Nota: Si consiglia di verificare sempre i bandi specifici delle singole Università sedi di esame.
📅 Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026

Legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026: I 4 Pilastri Giuridici per l’Esame di Stato CDL

Oltre il cedolino: analisi dottrinale, esempi di calcolo e casi pratici

Per uno studio professionale, Gennaio significa aggiornamento dei software e corsa alle scadenze. Per un praticante che prepara l’Esame di Stato 2026, la Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2025) rappresenta invece una modifica sostanziale ai manuali di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale.

🚀 Risorse per l’Esame di Stato 2026

L’errore più comune in sede d’esame? Rispondere alle domande teoriche citando solo le “percentuali” o gli “importi” della Manovra. La Commissione d’esame valuta la capacità di inquadrare l’istituto, applicarlo al caso concreto e calcolarne la convenienza.

In questo articolo analizziamo le novità 2026 con l’occhio del giurista, entrando nel dettaglio dei calcoli e delle trappole normative.

1. Il Taglio del Cuneo: Natura Giuridica e Riflessi Pensionistici

La conferma del taglio del cuneo contributivo non è una semplice riduzione di costo. In sede d’esame, dovete prestare massima attenzione a due aspetti che spesso generano domande “trabocchetto”:

  • La natura dell’esonero: Si tratta di un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore. La norma crea un “doppio binario”: il dipendente paga meno contributi, ma l’aliquota di computo (utile alla pensione) resta invariata al 33%.
    Domanda d’esame: “Candidato, mi spieghi chi copre la differenza finanziaria per garantire l’integrità del montante contributivo del lavoratore?” (Risposta: La fiscalizzazione a carico della fiscalità generale).
  • Impatto fiscale indiretto: Riducendo i contributi a carico dipendente, aumenta l’imponibile fiscale. Senza correttivi, il lavoratore pagherebbe più IRPEF. Dovete saper spiegare come la Manovra 2026 ha bilanciato questo effetto.

2. Fringe Benefit (Art. 51 c. 3 TUIR): La Trappola della Soglia

L’articolo 51, comma 3 del TUIR è il cuore del Diritto Tributario applicato al lavoro. La Manovra 2026 ha confermato l’innalzamento delle soglie di esenzione, differenziandole in base alla composizione del nucleo familiare (es. € 1.000 soglia base / € 2.000 per dipendenti con figli a carico).

Il Meccanismo “Tutto o Niente”

In sede d’esame, è fondamentale spiegare che la soglia di esenzione non opera come una franchigia, ma come un limite valicabile che fa decadere l’intero beneficio. Se il valore dei beni supera il limite anche di 1 euro, l’intero importo diventa imponibile fiscale e previdenziale.

📝 Esempio Pratico: Il “Superamento Soglia”

Ipotizziamo un dipendente senza figli a carico (Soglia ipotetica 2026: € 1.000,00).

Voce (Valori annui) Scenario A Scenario B
Buoni Spesa + Auto € 990,00 € 1.010,00
IMPONIBILE BUSTA € 0,00 € 1.010,00

Nello Scenario B, il dipendente paga tasse su tutto l’importo per aver sforato di soli 10 euro.

Cosa approfondire per l’Esame:

  • Dichiarazione figli a carico: L’agevolazione maggiorata non è automatica, serve dichiarazione con codici fiscali (art. 12 TUIR).
  • Rimborsi Utenze: Verificare la proroga nel testo definitivo della Legge.

3. Detassazione Premi di Risultato: Incrementalità e Welfare

Non basta conoscere l’aliquota sostitutiva (5% o 10%). Per l’esame bisogna saper gestire la convertibilità in Welfare.

Ricorda i 3 requisiti: Accordo di Secondo Livello, Deposito telematico e, soprattutto, il criterio di Incrementalità.

💰 Calcolo Rapido: Cash vs Welfare

Su un premio di € 3.000:

  • Opzione Cash: Si pagano contributi INPS (9,19%) e imposta sostitutiva. Netto in tasca: ~ € 2.580.
  • Opzione Welfare: Esente IRPEF e Contributi. Valore reale servizi: € 3.000.

4. Dalla Teoria alla Pratica: Caso “Innovazione Srl”

Il Caso: Assunzione ingegnere, 32 anni, 2 figli, RAL 35k. Obiettivo: massimizzare il netto.

La Soluzione d’Esame:

  1. Applicazione Esonero Contributivo (taglio cuneo) per alzare il netto mensile.
  2. Utilizzo plafond Fringe Benefit € 2.000 (figli a carico) per auto aziendale (costo deducibile azienda, netto puro dipendente).
  3. PDR Welfare per coprire la retta asilo nido (detassato).

Consiglio Metodologico: Come studiare la Manovra

Non affrontate la Legge di Bilancio come un elenco della spesa. Per superare l’esame serve metodo:

1. Aggiornamento “Codice alla Mano”
Non studiate sulle slide. Prendete il vostro manuale di Diritto del Lavoro (capitoli Retribuzione e Contribuzione) e scrivete a margine le modifiche 2026. Questo esercizio di mapping mentale vi aiuterà a collegare la novità (es. nuovo taglio cuneo) all’istituto giuridico (obbligazione contributiva).

2. La Simulazione Numerica
Procuratevi una busta paga di dicembre 2025 e simulate il calcolo di gennaio 2026 applicando le nuove regole. All’orale, saper dire “Applicando la norma, l’imponibile varia in questo modo…” vale molto più di una citazione a memoria.

3. Citare le Fonti (La Prassi)
La Legge è la base, ma l’operatività è nella prassi. Quando esponete, abituati a citare: “Come chiarito dalla Circolare INPS applicativa…”. È il segnale che distingue lo studente dal professionista.

Non fermarti alla teoria

Hai due strumenti per affrontare l’Esame 2026 con una marcia in più:

Assistenti Sociali e Emergenza Abitativa: situazione attuale e focus 2026

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Assistenti Sociali e Emergenza Abitativa: Nuove Competenze e Progetti Innovativi nel 2025

Guida operativa per professionisti: L’emergenza abitativa richiede nuove competenze agli AS — mediazione, coprogrammazione, progettazione integrata. Analisi dei progetti C.A.S.A., Housing First, soluzioni innovative Milano e Genova con focus normativo 2025 e prospettive 2026.

Aggiornato: 16 dicembre 2025 • Servizio Sociale Professionale

Sommario

  • Il Decreto ministeriale 2 aprile 2025 stanzia oltre 3 miliardi di euro per il triennio 2024-2026, con risorse strutturali per l’assunzione di assistenti sociali [1][2].
  • Milano capofila: coprogrammazione tra Welfare e Casa con 500 alloggi pubblici; progetto “Casa e oltre” con 280 beneficiari in 2 anni [3][4].
  • Housing First Italia celebra 10 anni: 1.763 persone accolte, tasso di successo 63%, presenza in 37 città [5].
  • Nuove competenze essenziali: mediazione abitativa, coprogettazione con Terzo Settore, educazione finanziaria, lavoro di rete territoriale [6][7].
  • Profilo emergente: persone sole 40-55 anni, italiane, disoccupate — diverso dallo stereotipo tradizionale dell’utenza fragile [8].
  • Ordini professionali mobilitati: laboratori tematici, documenti di advocacy, richieste di osservatori regionali sull’emergenza abitativa [9].

Quadro normativo 2025: il Decreto Interministeriale

Il Decreto del 2 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta il principale riferimento normativo per il triennio 2024-2026. L’atto, registrato dalla Corte dei Conti il 5 maggio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, adotta il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e ripartisce risorse complessive per 3.005.350.253 euro [1].

Ripartizione delle risorse

  • Fondo Nazionale Politiche Sociali: 1.192.551.943 euro
  • Fondo Povertà: 1.812.798.310 euro, di cui:
    • 594.677.545 euro per il 2024
    • 601.120.765 euro per il 2025
    • 617.000.000 euro per il 2026

Contributo per assistenti sociali

La Legge 178/2020 (art. 1, commi 797 e seguenti) ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti, con obiettivo di un operatore ogni 4.000 abitanti. Il contributo statale è strutturale e ammonta a:

  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti
  • Fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 abitanti

Nel 2025 sono state prenotate risorse per 108.338.844,36 euro destinate agli Ambiti Territoriali Sociali per l’assunzione di assistenti sociali [2].

La casa è un diritto fondamentale che consente l’esercizio di altri diritti costituzionali: salute, istruzione, mobilità, sicurezza. L’assenza di una casa porta a ingiustizia sociale e disparità nell’accesso ai servizi essenziali.

Progetti innovativi: Milano, Genova e la rete nazionale

Milano: “Casa e oltre” e la coprogrammazione integrata

A febbraio 2025 è nato “Casa e oltre”, il nuovo sistema integrato di housing sociale milanese sostenuto dalla Citi Foundation con 25 milioni di dollari a livello globale. Il progetto coinvolge 5 organizzazioni con capofila Fondazione Progetto Arca [3]:

  • Fondazione Progetto Arca (capofila)
  • Croce Rossa Milano
  • Fondazione Somaschi
  • Fondazione IBVA
  • Fondazione Casa della Carità

Obiettivi del progetto (2025-2027):

  • 280 persone accolte in 42 appartamenti
  • Percorsi personalizzati di 6-18 mesi
  • Equipe multidisciplinare: educatori, psicologi, assistenti sociali
  • Educazione finanziaria come pilastro dell’autonomia
  • Piattaforma digitale TUTTIXTE per coordinamento interventi

Coprogrammazione Milano: 500 alloggi pubblici

A dicembre 2025, il Comune di Milano ha avviato la prima coprogrammazione congiunta tra Assessorati Welfare e Casa, coinvolgendo 32 enti del Terzo Settore [4]. Il modello prevede:

  • 488 unità immobiliari disponibili per 25 anni:
    • 339 alloggi ERP nel Comune di Milano
    • 143 nell’area metropolitana
    • 6 beni confiscati alla criminalità organizzata
  • Possibilità di aggiungere fino al 50% di alloggi ulteriori
  • Finanziamenti misti: risorse pubbliche, contributi terzi, prestiti agevolati, canoni e rette
  • Target: neomaggiorenni, nuclei in emergenza, famiglie monoparentali, anziani soli, persone con disabilità

Progetto C.A.S.A. – Comuni per l’Abitare Sostenibile e Accessibile

Presentato nel giugno 2025, coinvolge 9 comuni del Sud Est Milano per creare un’Agenzia dell’Abitare condivisa, con focus su rigenerazione del patrimonio pubblico e inclusione sociale [10].

Genova: sistema emergenza abitativa

Il Comune di Genova ha strutturato per il 2025 azioni di miglioramento [11]:

  1. Sviluppo di canali digitali per presentazione domande
  2. Potenziamento coordinamento Comune-ARTE Genova
  3. Commissione Emergenza Abitativa per valutazione domande
  4. Progetti di uscita dagli alloggi per garantire rotazione
  5. Interventi di accompagnamento personalizzato

Housing First Italia: bilancio del decennio

Nel febbraio 2025 a Torino si è celebrato il decennale di Housing First Italia, approccio rivoluzionario che inverte il paradigma tradizionale: la casa prima, non dopo aver risolto le altre problematiche [5].

Dati del Report Nazionale 2014-2024

  • 1.763 persone accolte nei progetti della Community HFI
  • Composizione: 65,1% uomini, 34,6% donne, 0,3% persone LGBTQI+
  • Cittadinanza: 61,2% italiani, 33,8% extra UE, 5% UE
  • Età media: 47 anni
  • Tasso di successo 63%: raggiunta indipendenza economica, lavorativa e/o abitativa
  • Solo 11% abbandono volontario o trasferimento per fine finanziamenti

La rete nazionale

La Community Housing First Italia, coordinata da fio.PSD, conta attualmente:

  • 61 membri in 14 regioni
  • Presenza in 37 città
  • Prevalenza al Nord Italia
  • Formazione, coaching e supervisione continua

Gli 8 principi guida

  1. Abitare è un diritto umano
  2. Diritto di scelta e controllo dei partecipanti
  3. Distinzione tra abitare e trattamento terapeutico
  4. Orientamento al Recovery
  5. Riduzione del danno
  6. Coinvolgimento attivo e non coercitivo
  7. Progettazione centrata sulla persona
  8. Supporto flessibile per tutto il tempo necessario

Nuove competenze per gli assistenti sociali

L’evoluzione dell’emergenza abitativa richiede agli assistenti sociali l’acquisizione di competenze specialistiche che vanno oltre il servizio sociale tradizionale [6][7].

Competenze tecniche emergenti

1. Mediazione abitativa e relazionale

  • Gestione conflitti con proprietari e amministratori
  • Mediazione familiare in situazioni di alta conflittualità
  • Coordinamento genitoriale (nuovo profilo in sviluppo)
  • Formazione attraverso Master specifici (200-400 ore)

2. Coprogrammazione e coprogettazione

  • Lavoro integrato con Terzo Settore
  • Progettazione di reti territoriali
  • Stesura Piani di Azione Locale (PAL) per Fondo Povertà
  • Monitoraggio dati su piattaforma SIOSS

3. Educazione finanziaria

  • Supporto alla gestione del bilancio familiare
  • Piani di risparmio personalizzati
  • Consulenza per accesso a strumenti finanziari
  • Percorsi verso l’autonomia economica

4. Lavoro di rete e advocacy

  • Attivazione risorse territoriali pubbliche e private
  • Portavoce dei diritti presso decisori politici
  • Promozione cambiamento sistemico
  • Partecipazione a osservatori regionali e nazionali

Formazione continua: offerta 2025-2026

Gli Ordini professionali hanno autorizzato diversi percorsi formativi per il biennio 2025-2026:

  • Master in Mediazione Familiare e Giustizia Riparativa (300-400 ore)
  • Percorso “Cantieri di Sostenibilità” su coprogrammazione e innovazione territoriale (150 posti gratuiti, novembre 2025 – febbraio 2026)
  • Supervisione professionale e costruzione LEPS (webinar CNOAS-MLPS, novembre-dicembre 2025)
  • Formazione Housing First attraverso fio.PSD

Il nuovo profilo dell’utenza in emergenza abitativa

I dati raccolti nel 2024 da diversi territori italiani rivelano un cambiamento significativo nel profilo delle persone che accedono ai servizi di emergenza abitativa [8].

Prato: analisi 301 nuclei (dicembre 2023 – dicembre 2024)

  • 52,5% nuclei unipersonali: persone sole tra 40-55 anni
  • Maggioranza di cittadinanza italiana (non più stranieri come si pensava)
  • 41% disoccupati, 11% inattivi
  • 56,6% nuclei senza redditi da lavoro
  • 41% con componente disoccupato da oltre 6 mesi
  • 38% con reddito totalmente da sostegni pubblici
  • Causa principale: sfratto per morosità incolpevole
  • Difficoltà: impossibilità di pagare mutuo/affitto + spese accessorie

Caratteristiche comuni

Le ricerche territoriali convergono su alcuni elementi:

  • Persone che hanno vissuto in famiglia e dopo la morte dei genitori si ritrovano sole
  • Assenza di rete sociale e familiare adeguata
  • Stabilità lavorativa precaria o perduta
  • Situazioni di povertà relativa più che assoluta
  • Capacità gestionali presenti ma risorse insufficienti
“È emerso un quadro inaspettato che mostra un cambiamento dell’emergenza abitativa. Il problema più grosso sono i nostri cittadini che per qualche motivo si trovano soli e senza dimora e possibilità economica” — Rosanna Sciumbata, Presidente Commissione Prato.

Prospettive e sviluppi per il 2026

Il 2026 si configura come un anno cruciale per il consolidamento e l’evoluzione delle politiche abitative integrate con i servizi sociali. Le sperimentazioni avviate nel 2025, i risultati del decennale Housing First e l’attuazione progressiva del Piano nazionale 2024-2026 convergono verso una fase di maturazione che richiederà agli assistenti sociali un ulteriore salto qualitativo nelle competenze e nell’approccio professionale.

Le prospettive si articolano su cinque direttrici principali che rappresentano altrettante sfide e opportunità per la professione: il consolidamento del quadro normativo con la definizione operativa dei LEPS, l’espansione territoriale e metodologica dell’approccio Housing First, la scalabilità dei modelli sperimentali nelle aree metropolitane, l’istituzione di sistemi permanenti di monitoraggio e advocacy, e la digitalizzazione integrata dei servizi.

Consolidamento normativo e attuazione dei LEPS

Il 2026 rappresenterà l’anno centrale del triennio di programmazione definito dal Decreto del 2 aprile 2025, un momento in cui le previsioni normative dovranno tradursi in pratiche operative standardizzate su tutto il territorio nazionale. La sfida principale riguarda il passaggio dalla programmazione all’implementazione effettiva dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) specificamente dedicati all’emergenza abitativa.

Le Linee guida nazionali LEPS per l’emergenza abitativa, la cui emanazione è attesa per i primi mesi del 2026, dovranno fornire agli Ambiti Territoriali Sociali indicazioni operative dettagliate su:

  • Standard minimi di accoglienza: caratteristiche qualitative degli alloggi di emergenza, rapporti numerici operatori/utenti, tempi massimi di risposta alle segnalazioni, durata dei percorsi di accoglienza temporanea
  • Profili professionali coinvolti: composizione minima delle équipe multidisciplinari, ruoli e competenze specifiche richieste, percorsi formativi obbligatori per operatori dell’emergenza abitativa
  • Criteri di accesso uniformi: definizione nazionale di “emergenza abitativa” con parametri oggettivi, priorità di accesso basate su vulnerabilità standardizzate, procedure di valutazione multidimensionale condivise
  • Indicatori di qualità e monitoraggio: sistemi di raccolta dati omogenei, indicatori di esito dei percorsi di autonomia, strumenti di valutazione dell’efficacia degli interventi
  • Integrazione socio-sanitaria: protocolli operativi per la presa in carico integrata di persone con problematiche complesse, raccordi con servizi psichiatrici e delle dipendenze, modalità di attivazione della rete territoriale

L’attuazione completa del Decreto 2 aprile 2025 prevede per il 2026 il secondo anno di monitoraggio triennale, con particolare attenzione alla verifica dell’utilizzo effettivo delle risorse assegnate. Gli Ambiti Territoriali dovranno rendicontare attraverso la piattaforma SIOSS non solo i dati quantitativi di spesa, ma anche gli esiti qualitativi degli interventi: percentuali di persone che hanno raggiunto l’autonomia abitativa, tempi medi dei percorsi, tassi di rientro in emergenza, livelli di soddisfazione degli utenti.

Un nodo cruciale riguarda la definizione degli standard organizzativi degli Ambiti Territoriali Sociali. Il Ministero sta lavorando a linee guida che specifichino dotazioni minime in termini di personale (con particolare riferimento al rapporto assistenti sociali/popolazione previsto dalla Legge 178/2020), strumenti operativi, sistemi informativi, spazi fisici dedicati. Questa standardizzazione mira a ridurre le forti disparità territoriali attualmente esistenti, garantendo omogeneità nell’accesso ai servizi su tutto il territorio nazionale.

L’elemento più innovativo atteso per il 2026 riguarda l’integrazione sistemica tra politiche abitative, sociali ed economiche. Il modello tradizionale di separazione tra assessorati e competenze ha dimostrato tutti i suoi limiti: le politiche abitative gestite separatamente dai servizi sociali producono alloggi senza accompagnamento, mentre i servizi sociali senza un reale coordinamento con le politiche della casa possono solo tamponare emergenze senza prospettive di soluzione strutturale. Le sperimentazioni di coprogrammazione avviate a Milano nel 2025 dovrebbero diventare modello replicabile, con protocolli operativi che definiscano:

  • Cabine di regia permanenti tra assessorati competenti
  • Flussi informativi integrati tra diversi sistemi
  • Procedure condivise per assegnazione alloggi con presa in carico sociale
  • Criteri di programmazione congiunta degli interventi
  • Modalità di coinvolgimento strutturato del Terzo Settore

Evoluzione e consolidamento dell’approccio Housing First

Il decennale celebrato a Torino nel febbraio 2025 ha rappresentato per la Community Housing First Italia non solo un momento di bilancio, ma soprattutto l’occasione per ridefinire strategie e obiettivi per il prossimo quinquennio. I dati del Report Nazionale 2014-2024 – 1.763 persone accolte con un tasso di successo del 63% – hanno validato l’efficacia dell’approccio, ma hanno anche evidenziato alcune criticità che il 2026 dovrà affrontare.

L’espansione geografica al Centro-Sud Italia rappresenta la priorità strategica principale. Attualmente la Community HFI conta 61 membri distribuiti in 14 regioni, ma con una netta prevalenza al Nord (circa il 70% dei progetti). Questa concentrazione geografica non rispecchia la distribuzione reale del bisogno abitativo nazionale. Nel 2026 sono previste azioni specifiche per favorire lo sviluppo di progetti nelle regioni meridionali:

  • Programmi di accompagnamento territoriale: fio.PSD metterà a disposizione coach e supervisori esperti per supportare nuovi enti del Centro-Sud nella fase di avvio dei progetti
  • Accordi con Regioni: protocolli specifici con Campania, Puglia, Sicilia, Calabria per destinare quote del Fondo Povertà a progetti HF sperimentali
  • Formazione territoriale: percorsi formativi decentrati per operatori e decisori locali, con testimonianze di progetti già consolidati
  • Adattamenti metodologici: studio di varianti del modello HF che tengano conto delle specificità socio-economiche e del mercato immobiliare del Meridione

La differenziazione dei modelli Housing First per contesti urbani e rurali emerge come necessità da molteplici evidenze. Il modello standard HF, nato in contesti metropolitani nordamericani ed europei, presuppone disponibilità di alloggi sparsi nel tessuto urbano, servizi territoriali accessibili, mobilità pubblica funzionante, mercato del lavoro dinamico. Questi presupposti non sempre si verificano nei contesti rurali o nei piccoli centri. Nel 2026 la Community HFI svilupperà:

  • HF rurale: adattamenti che prevedano alloggi più distanti dai servizi ma con supporto domiciliare intensificato, uso di tecnologie per telemedicina e teleconsulenza, coinvolgimento proattivo delle comunità locali
  • HF per piccoli centri: modelli che valorizzino il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato (ex scuole, caserme, edifici comunali), creando mini-comunità abitative con spazi comuni e supporto educativo prossimale
  • HF metropolitano evoluto: per le grandi città, sperimentazione di modelli che integrino housing sparso con alcune unità di co-housing per persone che beneficiano della convivenza con pari

L’integrazione con servizi sanitari e psichiatrici rappresenta un’evoluzione metodologica fondamentale. Sebbene l’HF nasca proprio nell’ambito della salute mentale, in Italia la separazione tra sociale e sanitario ha spesso ostacolato percorsi realmente integrati. Il 2026 vedrà la sperimentazione di:

  • Équipe integrate socio-sanitarie: assistenti sociali, psicologi, infermieri, psichiatri che lavorano insieme nei progetti HF, con finanziamenti misti Fondo Povertà e fondi sanitari regionali
  • Protocolli operativi DSM-HF: accordi tra Dipartimenti Salute Mentale e progetti Housing First per percorsi preferenziali di presa in carico delle persone con diagnosi psichiatriche senza dimora
  • HF e dipendenze: estensione dell’approccio a persone con problematiche di addiction, in linea con il principio di riduzione del danno che caratterizza il modello
  • Formazione congiunta: percorsi formativi comuni per operatori sociali e sanitari sui principi HF e sulle modalità di lavoro integrato

Il patrimonio immobiliare confiscato alle mafie rappresenta una risorsa ancora ampiamente sottoutilizzata per finalità sociali. Nel 2026 sono attesi bandi specifici dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati destinati a progetti di housing sociale. La Community HFI si sta attrezzando per rispondere a queste opportunità con:

  • Modelli di gestione consortile tra enti del Terzo Settore per immobili di grandi dimensioni
  • Progetti che coniugano Housing First e legalità, con percorsi educativi specifici
  • Partnership con cooperative sociali per la ristrutturazione e manutenzione degli immobili
  • Coinvolgimento di persone in Housing First nelle attività di recupero degli spazi

Scalabilità dei modelli sperimentali nelle aree metropolitane

Il 2025 ha visto Milano emergere come laboratorio di innovazione nelle politiche abitative integrate. Il 2026 sarà l’anno della verifica sul campo di questi modelli e, se i risultati lo confermeranno, della loro replicabilità in altre realtà metropolitane italiane.

Il “Progetto Sistema Abitare”, avviato nel giugno 2025 con i comuni di Gessate, Gorgonzola e Cologno Monzese, rappresenta un cambio di paradigma nella concezione stessa di città metropolitana. Non più solo il capoluogo che fornisce servizi all’hinterland, ma una progettazione integrata multi-comunale che ottimizza risorse e opportunità. Nel 2026 il progetto entrerà nella fase operativa con:

  • Rigenerazione spazi residuali lungo M2: trasformazione di aree di risulta dalla costruzione della metropolitana – parcheggi sottoutilizzati, strisce di terreno, edifici dismessi – in housing sociale. Gli interventi prevedono micro-appartamenti a canone sociale, spazi comuni per attività educative e di comunità, servizi di prossimità
  • Mobilità integrata: la vicinanza alla M2 garantisce accessibilità a Milano per lavoro e servizi, riducendo i costi abitativi senza isolare territorialmente. Il progetto include abbonamenti agevolati TPL per gli inquilini
  • Mix sociale: evitare la ghettizzazione attraverso una composizione eterogenea degli inquilini – non solo emergenza abitativa grave, ma anche giovani coppie, studenti, anziani – creando comunità resilienti
  • Servizi di prossimità: ogni intervento include spazi per servizi sociali territoriali, educatori di comunità, sportelli di orientamento al lavoro

Il modello del laboratorio permanente di collaborazione intercomunale che si sta sperimentando nell’area metropolitana milanese potrebbe diventare nel 2026 riferimento per altre realtà. L’idea è creare tavoli tecnici stabili tra comuni contermini che condividano:

  • Anagrafe condivisa delle persone in emergenza abitativa
  • Pool di alloggi disponibili a rotazione tra i comuni
  • Équipe educative sovracomunali che seguono le persone indipendentemente dal comune di residenza
  • Progetti di inserimento lavorativo che valorizzino opportunità di tutto il territorio metropolitano
  • Economie di scala nella gestione amministrativa e nella manutenzione degli immobili

Le nuove forme di pianificazione e co-gestione integrata sperimentate a Milano nel 2025 prevedono il superamento della logica tradizionale pubblico/privato sociale attraverso modelli di governance condivisa:

  • Comitati di pilotaggio con rappresentanti dei comuni, del Terzo Settore, degli inquilini, dei servizi sociali, che prendono decisioni condivise su assegnazioni, gestione, manutenzione
  • Budget condiviso: risorse pubbliche (ERP, fondi sociali regionali, Fondo Povertà) e private (fondazioni bancarie, corporate giving, crowdfunding) gestite congiuntamente
  • Valutazione partecipata: gli inquilini partecipano alla valutazione della qualità del servizio e propongono miglioramenti
  • Accountability pubblica: report periodici accessibili online sui risultati raggiunti, trasparenza completa sull’uso delle risorse

La costruzione “dal basso” della città metropolitana ribalta la logica top-down tradizionale. Non è il capoluogo che decide e i comuni minori che eseguono, ma territori che collaborano alla pari identificando bisogni comuni e soluzioni condivise. Nel 2026 questo approccio potrebbe estendersi ad altre città metropolitane italiane – Torino, Roma, Bologna, Napoli, Bari – con il supporto metodologico del Ministero e la condivisione delle buone pratiche milanesi.

Osservatori regionali permanenti e sistemi di advocacy

L’esperienza del laboratorio “Da che parte stiamo? Il diritto all’abitare” promosso dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige (maggio-novembre 2024) ha prodotto un documento di sintesi che è diventato modello per altre realtà regionali. La richiesta di istituire osservatori permanenti sull’emergenza abitativa non è solo una proposta tecnica, ma una ridefinizione del ruolo degli assistenti sociali nella società.

Gli osservatori regionali che potrebbero nascere nel 2026 avrebbero funzioni articolate:

Funzione conoscitiva:

  • Monitoraggio sistematico dei bisogni emergenti: raccolta dati non solo quantitativi (numero persone in emergenza) ma qualitativi (tipologie di bisogno, nuovi profili vulnerabilità, cause emergenza)
  • Analisi tendenze territoriali: differenze tra aree urbane/rurali, evoluzione mercato immobiliare, impatto politiche nazionali/regionali
  • Benchmarking interregionale: confronto tra prassi operative diverse regioni, identificazione best practices
  • Ricerche tematiche: approfondimenti su questioni specifiche (es. emergenza abitativa e salute mentale, housing e migrazioni, giovani e casa)

Funzione di raccordo dati multi-istituzionale:

  • Integrazione banche dati: connettere dati servizi sociali (SIOSS), UNEP (uffici esecuzioni), tribunali (sfratti), agenzie casa, comuni (ERP)
  • Flussi informativi strutturati: protocolli per condivisione dati nel rispetto privacy, creando una visione d’insieme del fenomeno
  • Early warning system: sistema di allerta precoce che identifichi aree territoriali o categorie sociali ad alto rischio emergenza abitativa
  • Supporto programmazione: fornire a Regioni e ATS dati affidabili per pianificare interventi

Funzione di advocacy strutturata:

  • Rappresentanza presso decisori politici: gli assistenti sociali, attraverso gli Ordini, diventano interlocutori qualificati di assessori regionali, consiglieri, parlamentari
  • Proposte normative: elaborazione di proposte concrete di leggi regionali, regolamenti, delibere basate sull’evidenza raccolta sul campo
  • Campagne di sensibilizzazione: azioni pubbliche per mantenere il tema dell’abitare nell’agenda politica e mediatica
  • Alleanze strategiche: collaborazioni con associazioni inquilini, sindacati, movimenti per il diritto alla casa, università, centri ricerca

Funzione formativa e di supporto agli operatori:

  • Gruppi di lavoro tematici: spazi di confronto tra AS che operano nell’emergenza abitativa, supervisione tra pari
  • Aggiornamenti normativi: informazione tempestiva su novità legislative, decreti, bandi
  • Linee guida operative: elaborazione documenti di indirizzo per assistenti sociali su temi specifici
  • Repertorio risorse territoriali: mappatura di tutte le risorse disponibili (progetti HF, alloggi emergenza, contributi morosità, ecc.)

Nel 2026 potrebbero partire osservatori pilota in 4-5 regioni (Trentino Alto Adige già in fase avanzata, ipotesi Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania), finanziati con quote dei fondi regionali per politiche sociali e con contributi degli Ordini professionali. L’obiettivo è arrivare entro il 2027 a una Rete nazionale osservatori emergenza abitativa coordinata dal CNOAS, che produca annualmente un Report nazionale comparativo.

Digitalizzazione integrata dei servizi e innovazione tecnologica

La digitalizzazione dei servizi sociali non è solo una questione tecnica, ma un’opportunità per ripensare radicalmente processi, relazioni, efficacia degli interventi. Il 2026 vedrà uno sviluppo significativo degli strumenti digitali applicati all’emergenza abitativa, con particolare attenzione a non creare nuove forme di esclusione digitale.

L’estensione delle piattaforme digitali integrate tipo TUTTIXTE rappresenta un’evoluzione significativa. TUTTIXTE, utilizzata con successo da Progetto Arca nel progetto “Casa e oltre”, è una piattaforma che consente di:

  • Gestione condivisa multi-ente: tutti i partner della rete (5 organizzazioni nel caso milanese) accedono alle stesse informazioni aggiornate in tempo reale su ogni persona accolta
  • Cartella sociale digitale: storia completa della persona, interventi attivati, obiettivi del progetto personalizzato, appuntamenti, documenti
  • Monitoraggio esiti: indicatori che tracciano progressi verso autonomia (ricerca lavoro, risparmio, capacità gestionali)
  • Alert automatici: notifiche su scadenze importanti (rinnovo contratto, visite mediche, colloqui servizi sociali)
  • Reportistica automatizzata: estrazione dati per rendicontazioni ai finanziatori, valutazione impatto, ricerca

Nel 2026 altre reti di housing sociale potrebbero adottare piattaforme simili, creando progressivamente uno standard nazionale per la gestione digitale dell’housing sociale.

L’integrazione del SIOSS con sistemi informativi locali è una sfida tecnica e organizzativa complessa ma fondamentale. Il SIOSS (Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali) è lo strumento nazionale di raccolta dati, ma spesso rimane scollegato dai gestionali utilizzati quotidianamente dai servizi sociali territoriali. Nel 2026 il Ministero finanzierà progetti pilota di:

  • Interoperabilità SIOSS-gestionali locali: connessioni automatiche che evitino duplicazioni di inserimento dati
  • API standardizzate: protocolli tecnici che permettano scambio dati tra diversi sistemi nel rispetto della sicurezza
  • Formazione operatori: percorsi per assistenti sociali sull’uso corretto e completo del SIOSS
  • Semplificazione interfacce: riprogettazione delle schermate SIOSS per renderle più intuitive e meno time-consuming

Gli sportelli online per emergenza abitativa potrebbero diventare nel 2026 realtà in molti comuni medio-grandi. Non si tratta di sostituire la relazione assistente sociale-utente, ma di:

  • Primo accesso semplificato: possibilità di fare una prima segnalazione online h24, con successivo contatto da parte del servizio entro 48h
  • Informazioni sempre disponibili: sezione FAQ, requisiti per diversi tipi di intervento, modulistica scaricabile, contatti utili
  • Prenotazione colloqui: sistema di booking online per ridurre code e tempi di attesa
  • Tracking pratica: possibilità per la persona di vedere online a che punto è la propria domanda (istruttoria, valutazione commissione, esito)
  • Comunicazioni: invio notifiche via email/SMS per aggiornamenti importanti

Il fascicolo digitale utente condiviso tra enti è probabilmente l’innovazione più ambiziosa e con maggiori implicazioni organizzative e di privacy. L’idea è che una persona in carico contemporaneamente a più servizi (sociale comunale, ASL, centro per l’impiego, progetto del Terzo Settore) abbia un unico fascicolo digitale consultabile – con autorizzazioni graduate – da tutti gli operatori coinvolti. Nel 2026 partiranno sperimentazioni su base volontaria in alcuni ATS, che dovranno risolvere:

  • Questioni di privacy: consenso informato della persona, accessi tracciati e controllabili, dati sensibili protetti
  • Interoperabilità tecnica: sistemi informativi molto diversi (comunale, sanitario, regionale) che devono dialogare
  • Cultura organizzativa: superare resistenze alla condivisione informazioni, definire chi può vedere cosa
  • Investimenti: costi di sviluppo software, hardware, formazione

Infine, alcune innovazioni tecnologiche emergenti potrebbero trovare applicazione sperimentale nel 2026:

  • Intelligenza artificiale per matching domanda/offerta: algoritmi che suggeriscono l’alloggio più adatto in base a caratteristiche famiglia, esigenze specifiche, vicinanza servizi
  • Chatbot per primo orientamento: assistenti virtuali che rispondono 24/7 a domande frequenti, liberando tempo agli operatori per attività relazionali complesse
  • App per educazione finanziaria: strumenti digitali che aiutano le persone a monitorare spese, costruire budget, pianificare risparmi
  • Realtà virtuale per formazione operatori: simulazioni immersive di situazioni complesse (es. colloquio con persona aggressiva, mediazione conflitto familiare)

Tutte queste innovazioni dovranno essere implementate con un’attenzione costante alla riduzione del digital divide: mantenere sempre accessibili canali tradizionali (sportello fisico, telefono) per chi non ha competenze o strumenti digitali, fornire supporto nell’uso delle tecnologie, non discriminare nell’accesso ai servizi chi è digitalmente escluso.

Il 2026 si configura come anno di sintesi tra le innovazioni sperimentali del 2025 e la necessità di risposte strutturali e scalabili. Per gli assistenti sociali significherà navigare la complessità di sistemi in trasformazione, mantenendo al centro la relazione con le persone e l’impegno per il diritto all’abitare come diritto fondamentale.

Checklist operativa per i professionisti

Conoscenze normative essenziali

  • Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 e Piano Nazionale 2024-2026
  • Legge 178/2020 su contributi assistenti sociali
  • D.Lgs. 147/2017 su contrasto alla povertà
  • Linee guida MLPS su Quota Servizi e Quota Povertà Estrema
  • Normativa regionale specifica su ERP e emergenza abitativa

Strumenti operativi

  • Accesso e competenza piattaforma SIOSS
  • Conoscenza rete territoriale (pubblico, privato, Terzo Settore)
  • Modelli di Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS)
  • Schede valutazione multidimensionale
  • Protocolli locali per emergenza abitativa

Competenze relazionali

  • Ascolto attivo e valutazione bisogni complessi
  • Mediazione conflitti (familiari, condominiali, istituzionali)
  • Lavoro d’équipe multidisciplinare
  • Comunicazione con decisori politici e stakeholder
  • Empowerment utente e supporto autodeterminazione

Formazione continua

  • Crediti formativi annuali su tematiche housing e povertà
  • Partecipazione gruppi di lavoro Ordini professionali
  • Aggiornamento su progetti innovativi nazionali
  • Supervisione casi complessi

Errori comuni da evitare

Nell’approccio all’utenza

  • Presupporre “housing readiness”: l’Housing First dimostra che la casa viene prima, non dopo aver risolto altri problemi
  • Stereotipi sull’utenza: il nuovo profilo è spesso italiano, lavoratore, con capacità gestionali ma risorse insufficienti
  • Sottovalutare aspetto finanziario: l’educazione economica è fondamentale per l’autonomia duratura
  • Intervento isolato: la rete territoriale è essenziale, nessun servizio può rispondere da solo

Nella gestione dei progetti

  • Confondere emergenza e cronicità: servono risposte diverse per situazioni temporanee vs strutturali
  • Non programmare l’uscita: fondamentale progetto di autonomia sin dall’inizio dell’accoglienza
  • Mancata rotazione alloggi: blocca risposte a nuove emergenze
  • Assenza di monitoraggio: i dati SIOSS sono obbligatori e utili per programmazione

Nella dimensione istituzionale

  • Non fare advocacy: l’AS deve portare all’attenzione dei decisori i bisogni emergenti
  • Frammentazione interventi: serve coordinamento tra politiche sociali, abitative, economiche
  • Sottovalutare coprogettazione: il Terzo Settore è partner essenziale, non mero esecutore

FAQ rapide

Quali sono le principali novità normative del 2025?

Il Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 stanzia 3 miliardi per il triennio 2024-2026, introduce contributi strutturali per assunzione assistenti sociali (20.000 euro annui per AS eccedenti rapporto 1:6.500 abitanti) e definisce LEPS per contrasto povertà estrema e servizi ADI.

Cos’è il modello Housing First e perché è innovativo?

Housing First inverte il paradigma tradizionale: offre direttamente un alloggio stabile alle persone senza dimora, con supporto sociosanitario “a partire dalla casa”. Non richiede prerequisiti di “housing readiness”. In 10 anni ha raggiunto 63% di tasso di successo in Italia.

Quali competenze aggiuntive deve sviluppare un AS che lavora sull’emergenza abitativa?

Mediazione abitativa e familiare, coprogrammazione con Terzo Settore, educazione finanziaria, progettazione integrata, lavoro di rete territoriale, advocacy istituzionale, uso piattaforme digitali (SIOSS), monitoraggio dati.

Chi sono oggi le persone che accedono ai servizi di emergenza abitativa?

Prevalentemente persone sole 40-55 anni, cittadinanza italiana, disoccupati o con lavoro precario, senza rete familiare. Spesso ex-lavoratori colpiti da crisi economica, non più principalmente stranieri come si pensava. Causa principale: sfratto per morosità incolpevole.

Come funziona la coprogrammazione tra Comune e Terzo Settore?

È un processo partecipato che coinvolge amministrazione pubblica ed enti del Terzo Settore nella definizione condivisa di obiettivi, strumenti e risorse per rispondere a bisogni sociali. Esempio: Milano con 32 enti per 500 alloggi, definendo insieme target, modalità gestione, criteri assegnazione, percorsi accompagnamento.

Quali progetti posso segnalare all’utenza oltre agli alloggi ERP?

Housing First (progetti in 37 città italiane), progetti coprogettati con Terzo Settore (es. “Casa e oltre” Milano), alloggi temporanei emergenza abitativa comunali, contributi morosità incolpevole regionali, housing sociale, cohousing, affitto a canone concordato.

Come accedere alle risorse del Fondo Povertà per progetti locali?

Attraverso Ambiti Territoriali Sociali che redigono Piani di Azione Locale (PAL) inseriti su piattaforma SIOSS entro scadenze annuali. Le Regioni approvano programmazione e ripartiscono risorse agli ATS secondo indicatori nazionali (60% nuclei ADI, 40% popolazione residente).

Fonti e riferimenti normativi

  1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto Interministeriale 2 aprile 2025, registrato Corte dei Conti 5 maggio 2025 – Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Povertà. URL: link
  2. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “Adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026” (maggio 2025). Comunicato stampa con dettaglio risorse: 3.005.350.253 euro totali triennio, di cui 108.338.844,36 euro prenotati 2025 per contributo assistenti sociali. URL: link
  3. Fondazione Progetto Arca – Comunicato stampa “Casa e oltre” (21 febbraio 2025). Dettagli progetto: 5 organizzazioni, 42 appartamenti, 280 beneficiari in 2 anni, finanziamento Citi Foundation Global Innovation Challenge. URL: link
  4. Comune di Milano – “Emergenza abitativa. Al via la coprogrammazione che mette a sistema 500 alloggi pubblici” (13 dicembre 2025). Conferenza stampa Assessorati Welfare e Casa, dettaglio 488 unità immobiliari per 25 anni. URL: link
  5. fio.PSD – Comunicato stampa “Decennale dell’Housing First in Italia” (6 febbraio 2025). Dati Report Nazionale Monitoraggio 2014-2024: 1.763 persone accolte, 63% tasso successo, 61 membri in 14 regioni e 37 città. Evento Torino 12-13 febbraio 2025. URL: link
  6. Welforum.it – “La gestione dell’emergenza abitativa” (27 novembre 2024). Analisi ruolo assistenti sociali, risorse attivabili, criticità sistema. URL: link
  7. Fondazione Nazionale Assistenti Sociali – “Cantieri di Sostenibilità”, percorso formativo coprogrammazione e coprogettazione (novembre 2025 – febbraio 2026). 150 posti gratuiti per AS, finanziato MLPS, progetto Sustainability hub. URL: link
  8. TV Prato – “Soli, italiani e disoccupati: il profilo di chi ha fatto accesso ai servizi di emergenza abitativa nel 2024” (24 marzo 2025). Analisi 301 schede dicembre 2023 – dicembre 2024: 52,5% nuclei unipersonali, maggioranza italiani, 41% disoccupati. URL: link
  9. ILT Quotidiano – “Emergenza abitativa, l’ordine degli assistenti sociali: L’assenza di una casa porta a ingiustizia sociale. Si crei un osservatorio” (novembre 2024). Documento Ordine AS Trentino Alto Adige da laboratorio “Da che parte stiamo? Il diritto all’abitare”, richiesta osservatorio regionale. URL: link
  10. Ministero dell’Interno – Integrazione Migranti – “Emergenza abitativa: il Progetto C.A.S.A. coinvolge nove comuni del Milanese” (4 giugno 2025). Conferenza stampa progetto Comuni per l’Abitare Sostenibile e Accessibile, nuova Agenzia dell’Abitare Sud Est Milano. URL: link
  11. Comune di Genova – “Accoglienza temporanea per Emergenza Abitativa” (aggiornamento 2025). Servizio online, azioni miglioramento 2025: sviluppo canali digitali e potenziamento coordinamento ARTE. URL: link
  12. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “Linee Guida per l’impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026”. Supporto applicazione Decreto 2 aprile 2025, indicatori riparto, modalità utilizzo risorse. URL: link
  13. Vita.it – “La ‘Casa e oltre’, a Milano al via la nuova rete dell’housing sociale” (21 febbraio 2025). Approfondimento progetto pilota, ruolo educatore finanziario, equipe multidisciplinare, piattaforma TUTTIXTE. URL: link
  14. Housing First Europe – “Italy” (22 luglio 2025). Panoramica nazionale: fio.PSD come coordinatore, 61 membri, 14 regioni, valutazioni fedeltà modello in Bologna, Rimini, Siracusa, Verona. URL: link
  15. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2025 – Decreto Ministeriale 2 aprile 2025 Piano nazionale interventi e servizi sociali 2024-2026. URL: link

Disclaimer: Questo articolo ha finalità informative e formative per assistenti sociali e operatori del settore. Le informazioni normative sono aggiornate a dicembre 2025. Per applicazioni operative specifiche, consultare sempre le fonti ufficiali citate e gli uffici competenti del proprio territorio.

CCII – focus 2026

Codice della Crisi d’Impresa 2026: Cosa Deve Sapere il Praticante Commercialista per l’Esame di Stato e la Carriera

Dalla Teoria alla Pratica: Preparati all’Esame 2026
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Una Materia Strategica per l’Esame e per il Futuro Professionale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e perfezionato attraverso tre successivi correttivi – l’ultimo dei quali, il D.Lgs. 136/2024, ha completato l’assetto normativo – rappresenta oggi un corpus legislativo maturo e consolidato. Per il praticante commercialista che si prepara all’esame di stato 2026, la padronanza di questa disciplina non è solo un requisito per superare la seconda prova scritta, ma costituisce la chiave di accesso a concrete opportunità professionali che si apriranno immediatamente dopo l’abilitazione.

L’esame di stato, strutturato secondo le modalità ordinarie previste dal D.Lgs. 139/2005, include espressamente il diritto fallimentare tra le materie della seconda prova scritta. I temi relativi alla liquidazione giudiziale, alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi sono ormai consolidati nelle tracce d’esame. Ma la vera opportunità per chi si abilita nel 2026 è che il quadro normativo è finalmente stabile: il neo-commercialista potrà costruire la propria specializzazione su basi certe, senza dover rincorrere continue modifiche legislative.

L’Elenco dei Gestori della Crisi: La Porta d’Ingresso alle Nuove Funzioni

Il D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) ha trasformato quello che era l'”Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” in un “Elenco”, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi. Non si tratta di un semplice cambio di denominazione: la nuova formulazione riconosce che questo strumento non si rivolge esclusivamente alle professioni ordinistiche, ampliando la platea dei soggetti ammissibili.

L’iscrizione all’Elenco è condizione necessaria per ricevere incarichi dal tribunale come curatore, commissario giudiziale, liquidatore o attestatore nelle procedure previste dal Codice. I tribunali assegnano questi incarichi esclusivamente attingendo ai soggetti iscritti all’Elenco ministeriale, rendendo l’iscrizione un passaggio obbligato per chi intende operare in questo settore.

Chi Può Iscriversi all’Elenco

L’art. 358, comma 1 del Codice della Crisi individua tre categorie di soggetti legittimati all’iscrizione:

Professionisti ordinistici: gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. Questa categoria comprende quindi i neo-abilitati commercialisti che intendono specializzarsi nel settore.

Studi associati e STP: gli studi professionali associati o le società tra professionisti possono iscriversi a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti professionali previsti. All’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Manager ed ex amministratori: coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia stata pronunciata nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Requisiti di Iscrizione per il Commercialista: Il Quadro Definitivo

Con le FAQ aggiornate dal Ministero della Giustizia e i chiarimenti forniti dal CNDCEC (Pronto Ordini n. 14/2025), il quadro dei requisiti per l’iscrizione dei commercialisti all’Elenco dei gestori della crisi è oggi perfettamente definito. Una delle semplificazioni più significative introdotte dal Correttivo-ter è l’eliminazione dell’obbligo di tirocinio semestrale per avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Requisiti Formativi

Corso di formazione iniziale: per i commercialisti è richiesto un corso di 40 ore (non 200 come per i soggetti non iscritti ad albi professionali). Il corso deve essere conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e deve essere erogato da università pubbliche o private, enti convenzionati, oppure direttamente dagli ordini professionali.

Aggiornamento biennale: per mantenere l’iscrizione è necessario frequentare corsi di aggiornamento per almeno 18 ore ogni biennio. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua ordinaria, ottimizzando così il carico formativo complessivo.

Requisiti Esperienziali

Il professionista deve attestare, mediante autocertificazione, di possedere un’adeguata esperienza maturata nell’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore. L’esperienza può essere stata acquisita in proprio oppure in collaborazione con altri professionisti già iscritti nell’Elenco. L’autocertificazione deve indicare la tipologia di attività svolta e gli estremi delle procedure (nome, numero di ruolo, tribunale competente).

Requisiti di Onorabilità

I requisiti di onorabilità impongono che l’iscritto non si trovi in condizioni di ineleggibilità o decadenza secondo l’art. 2382 del codice civile, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato per reati gravi, e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’albo di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Contributo di Iscrizione

L’iscrizione è subordinata al versamento di un contributo di 150 euro, effettuabile tramite PagoPA o bonifico bancario. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero della Giustizia.

📺 Video Approfondimento:
Per una panoramica completa sul Codice della Crisi d’Impresa, consigliamo la visione del video didattico relativo alla certificazione dei debiti contributivi:
Crisi d’Impresa e Commercialisti: Approfondimento – un contenuto utile per comprendere le dinamiche della disciplina e prepararsi sia all’esame di stato.

La Composizione Negoziata: Diventare Esperto Indipendente

Accanto all’Elenco dei gestori della crisi, il Codice prevede un secondo percorso professionale: quello dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12-25 quinquies del D.Lgs. 14/2019).

La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale e volontario che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di avviare trattative con i creditori, assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è individuare una soluzione per il risanamento dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza irreversibile.

Requisiti per l’Iscrizione all’Elenco degli Esperti

L’Elenco degli esperti per la composizione negoziata è tenuto presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione. I requisiti per l’iscrizione sono più stringenti rispetto all’Elenco ministeriale:

Anzianità di iscrizione: iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (o degli avvocati o dei consulenti del lavoro). Questo requisito rende il ruolo di esperto un obiettivo di medio termine per il neo-abilitato.

Esperienza specifica: documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Per i consulenti del lavoro è richiesto di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati.

Formazione specifica: completamento di un corso di 55 ore disciplinato dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

La domanda di iscrizione va presentata al proprio Ordine professionale, che verifica la completezza della documentazione e comunica alla Camera di Commercio del capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.

Le Funzioni dell’Esperto

L’esperto non è un consulente dell’impresa né un mediatore in senso tecnico, ma un facilitatore indipendente che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. Le sue funzioni principali comprendono: la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento; l’agevolazione delle trattative per individuare una soluzione allo squilibrio; il controllo sulla fattibilità del piano di risanamento proposto.

L’incarico ha una durata massima di 180 giorni dall’accettazione della nomina, prorogabile su richiesta motivata.

Le Funzioni Professionali nel Codice della Crisi

Una volta iscritto all’Elenco dei gestori della crisi, il commercialista può essere nominato dal tribunale per svolgere diverse funzioni nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Conoscere le caratteristiche di ciascun ruolo è essenziale sia per l’esame di stato che per la futura pratica professionale.

Il Curatore

Nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento), il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio del debitore. Le sue funzioni comprendono: la presa in consegna dei beni; la formazione dell’inventario; la redazione della relazione sulle cause dell’insolvenza; la gestione e liquidazione dell’attivo; la formazione del piano di riparto tra i creditori. Il curatore risponde del proprio operato al giudice delegato e al comitato dei creditori.

Il Commissario Giudiziale

Nel concordato preventivo, il commissario giudiziale svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività del debitore. In particolare: vigila sull’adempimento del concordato; redige la relazione sui crediti, sulla proposta e sulle cause del dissesto; esprime parere sulla fattibilità del piano; riferisce al giudice delegato su ogni irregolarità. Il commissario giudiziale opera anche nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il Liquidatore

Nel concordato con cessione dei beni e nella liquidazione controllata del sovraindebitato, il liquidatore è incaricato della vendita dei beni e della distribuzione del ricavato ai creditori. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del curatore, ma nell’ambito di procedure diverse dalla liquidazione giudiziale.

L’Attestatore

Il professionista indipendente attestatore ha il compito di verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento nei piani attestati, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo. L’attestazione è un documento cruciale perché sulla sua base i creditori e il tribunale assumono decisioni rilevanti. L’attestatore deve possedere requisiti di indipendenza rispetto al debitore e ai creditori.

Il Sovraindebitamento: Un’Area in Espansione

Il Codice della Crisi disciplina anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, destinate ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori minori, agli imprenditori agricoli e alle start-up innovative. Queste procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), presso i quali il commercialista può operare come gestore della crisi.

Nel 2026 questo settore si conferma in forte espansione, anche per effetto della crescente consapevolezza dei cittadini riguardo agli strumenti di esdebitazione disponibili. Per il neo-commercialista rappresenta un’area di ingresso relativamente accessibile nel mondo della crisi d’impresa.

📋 FOCUS: Legge di Bilancio 2026 e Crisi d’Impresa

Le connessioni normative che il praticante commercialista deve conoscere per l’esame e per la professione

La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025), con i suoi 137 articoli, introduce disposizioni che si intrecciano profondamente con la disciplina della crisi d’impresa. Per il praticante commercialista, comprendere queste connessioni è fondamentale: rappresentano un tema sempre più frequente nelle tracce d’esame e costituiscono il cuore della consulenza aziendale moderna. Il fil rouge che attraversa la manovra è chiaro: le agevolazioni fiscali premiano le imprese “sane” o in percorsi di risanamento virtuoso, escludendo quelle in procedure liquidatorie.

1. Super-Ammortamento e Iper-Ammortamento 2026 (Art. 94)

L’art. 94 della Legge di Bilancio 2026 reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, sostituendo i crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “5.0” con un sistema di deduzione extracontabile. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con possibilità di estensione al 30 giugno 2027 se l’ordine è stato accettato e un acconto pari ad almeno il 20% è stato versato entro il 31 dicembre 2026.

Aliquote della maggiorazione “base” (beni Allegati A e B L. 232/2016):

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del 180%. Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: maggiorazione del 100%. Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: maggiorazione del 50%.

Aliquote della maggiorazione “green” (investimenti con riduzione consumi energetici):

Se l’investimento garantisce una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (o del 5% nei processi interessati), le aliquote aumentano significativamente: 220% fino a 2,5 milioni, 140% da 2,5 a 10 milioni, 90% da 10 a 20 milioni. La riduzione dei consumi si considera automaticamente conseguita in caso di: sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi; progetti realizzati tramite ESCo con contratto EPC; installazione di moduli fotovoltaici conformi all’art. 12 D.L. 181/2023.

Beni ammissibili: beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B della L. 232/2016 (beni “Industria 4.0”), interconnessi al sistema aziendale; beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: Il beneficio non spetta alle imprese in stato di: liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, amministrazione straordinaria, o sottoposte ad altra procedura concorsuale di natura liquidatoria. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Requisiti di regolarità: oltre all’assenza di procedure concorsuali, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Modalità operative: il beneficio è riconosciuto tramite variazione extracontabile in diminuzione, proporzionale alle quote di ammortamento. Le imprese devono inviare comunicazione telematica al GSE con modelli standardizzati e produrre certificazioni tecniche per gli investimenti “green”. È previsto un decreto attuativo MIMIT-MEF-MASE entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

2. Rottamazione Quinquies (Art. 23)

L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 introduce la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, una misura di particolare rilevanza per le imprese in difficoltà economica. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti fiscali pagando esclusivamente la sorte capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Ambito oggettivo: sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali; controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) e formali (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) delle dichiarazioni; controlli IVA (artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972); omesso versamento di contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento); sanzioni per violazioni del Codice della strada (limitatamente a interessi e aggio).

Sono esclusi: i carichi derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, le somme relative a sanzioni penali, i recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi.

✅ NOVITÀ PER LE IMPRESE IN CRISI: La rottamazione quinquies include espressamente i debiti rientranti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, con applicazione delle regole dei crediti prededucibili. Questo significa che il debito rottamato, se l’impresa è in procedura, assume il rango della prededuzione, garantendo priorità nel soddisfacimento. È una novità significativa che consente di coordinare la definizione agevolata con i percorsi di risanamento previsti dal Codice della Crisi.

Effetti dell’adesione: dalla presentazione della domanda si sospendono le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), salvo che non sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo. Il contribuente non è più considerato inadempiente sui debiti rottamati: questo consente di ottenere il DURC regolare, fondamentale per partecipare ad appalti e accedere ad altre agevolazioni. Le rateazioni ordinarie in corso sui carichi inclusi nella domanda sono automaticamente sospese.

Scadenze operative: domanda di adesione telematica entro il 30 aprile 2026; comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026; prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026.

Modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (importo minimo per rata: 100 euro). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive con cadenza bimestrale fino al 2035. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Cause di decadenza: mancato o insufficiente pagamento della rata unica o della prima rata; mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive; mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

3. IRES Premiale (Art. 1, co. 436 ss. L. 207/2024 – conferma 2026)

L’IRES premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026, prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le società di capitali che reinvestono gli utili in beni produttivi e occupazione. La misura, attuata con D.M. 8 agosto 2025, si inserisce nella riforma fiscale (L. 111/2023) e mira a premiare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale e produttiva.

Requisiti cumulativi per l’accesso:

1) Accantonamento utili: almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 deve essere accantonato in una riserva apposita denominata “Riserva utili IRES premiale”.

2) Investimenti qualificati: investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 o 5.0 per un importo pari al maggiore tra il 30% dell’accantonamento e il 24% dell’utile 2023, da effettuare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.

3) Incremento occupazionale: aumento dell’organico di almeno l’1% rispetto all’anno precedente (con contratti a tempo indeterminato), e comunque almeno una nuova assunzione.

4) Mantenimento occupazionale: numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente.

5) Assenza di cassa integrazione: nessun ricorso a CIG ordinaria o straordinaria nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in quello successivo, salvo eccezioni di legge.

⛔ ESCLUSIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI: L’IRES premiale non si applica alle società in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, o che determinano il reddito con regimi forfettari. La ratio è chiara: la misura premia la solidità e la crescita, non la gestione della crisi in fase terminale.

Vincoli e decadenza: la riserva accantonata non può essere distribuita fino al 31 dicembre 2026; i beni acquistati non possono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero fino al quinto anno successivo all’acquisto. In caso di violazione, l’impresa deve restituire l’imposta risparmiata.

4. Altre Misure con Esclusione per Procedure Concorsuali

Credito d’imposta ZES Unica (Art. 95): prorogato per il triennio 2026-2028 con autorizzazione di spesa di 2,3 miliardi per il 2026. Il credito spetta alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno. Requisiti di accesso: regolarità contributiva (DURC) e assenza di procedure concorsuali.

Nuova Sabatini (Art. 97): rifinanziata per il 2026, prevede contributi a fondo perduto per PMI che acquistano macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali. L’accesso richiede regolarità contributiva e non ammette imprese in stato di difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali.

Credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate (Art. 96): rinnovato per il triennio 2026-2028 con limite di spesa di 100 milioni annui. Stessi requisiti di regolarità delle altre misure.

📊 Tabella Riepilogativa: Agevolazioni 2026 e Procedure Concorsuali

Agevolazione Beneficio Esclusi Ammessi in crisi
Super-ammortamento (Art. 94) Maggiorazione costo 180%/100%/50% Liquidazione, concordato senza continuità, procedure liquidatorie Composizione negoziata, concordato in continuità
Iper-ammortamento green Maggiorazione costo 220%/140%/90% Come sopra + sanzioni D.Lgs. 231/2001 Composizione negoziata, concordato in continuità
IRES Premiale Aliquota ridotta dal 24% al 20% Liquidazione ordinaria, procedure concorsuali, forfettari Imprese in bonis con assetti adeguati
ZES Unica Credito d’imposta investimenti Procedure concorsuali, irregolarità contributiva Imprese regolari in percorsi di risanamento
Nuova Sabatini Contributi a fondo perduto PMI Imprese in difficoltà, procedure concorsuali PMI con DURC regolare
Rottamazione Quinquies Azzeramento sanzioni/interessi/aggio Carichi da accertamento – con prededucibilità in procedure concorsuali

💡 Implicazioni Pratiche: Il Valore della Prevenzione

La manovra 2026 si inserisce nel solco tracciato dall’art. 2086 del codice civile e dall’art. 3 del Codice della Crisi, che impongono alle imprese di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente gli squilibri. Nel nuovo contesto normativo, la trasparenza finanziaria diventa quello che gli analisti definiscono “capitale negoziale”: un piano di risanamento, per essere credibile, deve basarsi su informazioni verificabili, dati coerenti e un atteggiamento collaborativo.

Il messaggio del legislatore è inequivocabile:

Chi previene la crisi (composizione negoziata, piani attestati, concordato in continuità) mantiene l’accesso a super-ammortamento, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e finanziarie.

Chi arriva tardi (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio) perde questi benefici, aggravando ulteriormente la situazione patrimoniale.

Per il commercialista, questo crea un argomento potentissimo nella consulenza al cliente: intervenire tempestivamente non è solo una questione di sopravvivenza aziendale, ma anche di convenienza fiscale misurabile. Un’impresa che attiva la composizione negoziata prima del deterioramento irreversibile può continuare a beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione fino al 220%, mentre la stessa impresa, una volta entrata in liquidazione giudiziale, perde completamente questo vantaggio.

⚠️ Nota Operativa per il Commercialista

Nell’assistenza a un’impresa cliente in difficoltà, il commercialista deve sempre valutare l’impatto della scelta dello strumento di gestione della crisi sull’accesso alle agevolazioni fiscali. La differenza tra un concordato in continuità e un concordato liquidatorio non è solo procedurale: può tradursi in centinaia di migliaia di euro di benefici fiscali persi o conservati. Analogamente, l’adesione alla rottamazione quinquies può essere coordinata con il percorso concorsuale grazie alla prededucibilità dei crediti definiti.

🎯 Il Ruolo Centrale del Commercialista

La crescente integrazione tra normative fiscali, assetti organizzativi e governance della crisi sta ridisegnando il modello di consulenza professionale. Il commercialista non può più limitarsi a un approccio puramente contabile o fiscale: deve essere in grado di leggere i segnali di squilibrio, consigliare l’imprenditore sugli strumenti disponibili e accompagnarlo nei percorsi di prevenzione o risanamento, tenendo sempre presente le conseguenze fiscali delle diverse opzioni.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa evoluzione rappresenta un’opportunità straordinaria: la domanda di professionisti con competenze trasversali – fiscali, aziendalistiche e concorsuali – è in crescita esponenziale e continuerà ad aumentare. Chi padroneggia le connessioni tra Codice della Crisi e Legge di Bilancio ha un vantaggio competitivo che sarà sempre più riconosciuto dal mercato.

Prospettive 2026: Un Anno di Opportunità

Il 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi intende specializzarsi nella crisi d’impresa. Il quadro normativo è consolidato dopo tre correttivi, la giurisprudenza sta fornendo interpretazioni sempre più chiare, e le procedure applicative sono rodate. Chi si abilita e si forma in questo ambito nel 2026 potrà operare in un contesto di certezza normativa che non era disponibile negli anni precedenti.

Cosa Aspettarsi

Stabilità normativa: dopo l’intensa fase di aggiustamenti 2022-2024, il Codice della Crisi è nella sua forma definitiva. Gli investimenti in formazione fatti oggi mantengono il loro valore nel tempo.

Integrazione con la fiscalità: la Legge di Bilancio 2026 conferma che crisi d’impresa e fiscalità sono sempre più interconnesse. Il commercialista che padroneggia entrambe le discipline ha un vantaggio competitivo significativo.

Domanda di mercato: le imprese in difficoltà necessitano di professionisti qualificati. La composizione negoziata, in particolare, sta dimostrando la sua efficacia come strumento di prevenzione dell’insolvenza e richiede esperti preparati.

Minore concorrenza: non tutti i commercialisti scelgono di specializzarsi in questo settore. Chi lo fa si distingue e intercetta una fascia di mercato specifica.

Percorso Consigliato per il Praticante

Durante il praticantato: partecipare, ove possibile, a procedure di crisi gestite dallo studio. Anche l’osservazione di un concordato preventivo o di una composizione negoziata fornisce competenze preziose che saranno utili sia all’esame che nella professione.

Prima dell’esame: studiare approfonditamente il Codice della Crisi d’Impresa nella sua versione consolidata, con attenzione anche alle connessioni con la Legge di Bilancio 2026. I temi d’esame richiedono conoscenza sistematica della materia e capacità di applicazione pratica.

Subito dopo l’abilitazione: frequentare il corso abilitante di 40 ore per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi. Anche senza esperienza pregressa significativa, l’iscrizione consente di iniziare a ricevere incarichi dal tribunale e costruire progressivamente il proprio curriculum.

Nel medio termine (5 anni): maturare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco degli esperti per la composizione negoziata, completando il corso di 55 ore e documentando l’esperienza acquisita.

Conclusioni

Il Codice della Crisi d’Impresa ha ridisegnato il ruolo del commercialista nelle situazioni di difficoltà aziendale, ampliando significativamente le competenze riservate alla professione. La Legge di Bilancio 2026 rafforza ulteriormente questa centralità, collegando la gestione della crisi all’accesso alle agevolazioni fiscali e premiando le imprese che adottano comportamenti virtuosi.

Per il praticante che si prepara all’esame di stato 2026, questa materia non è solo un capitolo da studiare per la seconda prova scritta, ma rappresenta un investimento concreto per il futuro professionale. L’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi, la specializzazione nella composizione negoziata, le funzioni di curatore, commissario, liquidatore e attestatore costituiscono percorsi professionali accessibili già nei primi anni di carriera, a condizione di acquisire le competenze necessarie.

Il 2026, con il suo quadro normativo finalmente stabile e le nuove connessioni tra crisi d’impresa e fiscalità, è il momento ideale per iniziare questo percorso: lo studio per l’esame di stato può trasformarsi nella base di una specializzazione professionale distintiva e richiesta dal mercato.

📚 Riferimenti Normativi Essenziali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Primo correttivo al Codice della Crisi
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo correttivo (Correttivo-ter)
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 207 – Legge di Bilancio 2026 (art. 23 Rottamazione Quinquies; artt. 94-98 Misure pro-impresa)
  • D.M. 8 agosto 2025 – Decreto attuativo IRES premiale
  • D.M. 3 marzo 2022, n. 75 – Regolamento sull’Elenco dei gestori della crisi
  • D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Requisiti per gli OCC
  • Decreto dirigenziale 21 marzo 2023 – Formazione esperti composizione negoziata

📝 Nota: Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità formative e divulgative, e sono da ritenersi indicative. Per l’iscrizione agli elenchi professionali si raccomanda di consultare sempre le fonti ufficiali e le FAQ aggiornate del Ministero di Competenza.