Sciopero: Limiti, Servizi Essenziali e Precettazione

Corso Esame Consulente del Lavoro 2026
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Sciopero: Limiti, Servizi Essenziali e Precettazione. Focus L. 146/1990

L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero e lo colloca fra i diritti a esercizio diretto: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». La riserva di legge è rimasta a lungo inattuata per lo sciopero comune; la sola disciplina organica è quella dei servizi pubblici essenziali, contenuta nella L. 146/1990, riscritta profondamente dalla L. 83/2000. Chi affronta la prova di Diritto sindacale all’esame di Consulente del Lavoro deve padroneggiare i limiti esterni, il perimetro dei servizi essenziali, il preavviso, le prestazioni indispensabili e la procedura di precettazione.

Limiti esterni al diritto di sciopero

La giurisprudenza distingue tra limiti interni (che attengono alla nozione stessa di sciopero: astensione collettiva concordata, con finalità di autotutela di interessi collettivi) e limiti esterni, derivanti dalla necessità di contemperare l’art. 40 con altri diritti costituzionalmente tutelati.

Il bilanciamento con i diritti della persona

La Corte costituzionale (sent. n. 4/1977 e n. 290/1974) ha affermato che lo sciopero incontra il limite dei diritti della persona costituzionalmente garantiti: vita, salute, libertà, sicurezza, libertà di circolazione, previdenza e assistenza. La L. 146/1990 traduce questo principio individuando i servizi «volti a garantire il godimento dei diritti della persona» (art. 1, comma 1).

Sciopero illegittimo — L’astensione che pregiudica in modo assoluto un diritto della persona costituzionalmente tutelato (es. blocco totale del pronto soccorso) esce dai limiti esterni e priva il lavoratore della tutela ex art. 40 Cost.: la condotta diventa illecito disciplinare e civile.

Servizi pubblici essenziali: l’elenco

L’art. 1, comma 2, L. 146/1990 elenca i servizi essenziali indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore. L’elenco è tassativo quanto alle categorie di diritti, esemplificativo quanto ai singoli servizi.

Diritto tutelato (art. 1, c. 2)Servizi collegati
Vita, salute, libertà, sicurezzaSanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta rifiuti urbani
Libertà di circolazioneTrasporti pubblici (aerei, ferroviari, marittimi, autolinee urbane ed extraurbane)
Assistenza e previdenza socialeErogazione pensioni, servizi INPS/INAIL essenziali
IstruzioneScuola pubblica (esami e scrutini finali)
ComunicazioniPoste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica
Amministrazione della giustiziaUdienze con imputati in stato di detenzione, servizi indifferibili
⚠️ Estensione soggettiva — La L. 146/1990 si applica anche al lavoro autonomo, ai professionisti e ai piccoli imprenditori che erogano servizi essenziali (art. 2-bis, introdotto dalla L. 83/2000): un’astensione collettiva di avvocati o di autotrasportatori rientra nella disciplina.

Preavviso e comunicazione della proclamazione

L’art. 2, comma 1, L. 146/1990 impone un preavviso minimo di 10 giorni. La proclamazione deve indicare durata, modalità e motivazioni dell’astensione e va comunicata per iscritto:

  • all’amministrazione o impresa che eroga il servizio;
  • all’apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • alla Commissione di garanzia.

Esempio applicativo sul preavviso

Un sindacato del trasporto locale proclama sciopero per venerdì 20 marzo 2026. Il preavviso di 10 giorni impone che la comunicazione scritta pervenga entro il 10 marzo 2026. Se la comunicazione viene inviata l’11 marzo, il preavviso è di 9 giorni: lo sciopero è illegittimo e la Commissione può aprire procedura di valutazione ex art. 4.

Rarefazione e intervallo minimo

Gli accordi e i codici di autoregolamentazione fissano l’intervallo minimo tra due scioperi incidenti sullo stesso servizio (regola della «rarefazione oggettiva»). Nel trasporto ferroviario, ad esempio, la Delibera della Commissione di garanzia impone un intervallo che di norma non può essere inferiore a determinati giorni tra azioni sullo stesso bacino [VERIFICARE: numero giorni intervallo vigente 2026 per il settore ferroviario].

Obbligo di comunicazione della revoca — L’art. 2, comma 6, L. 146/2000 (come mod. dalla L. 83/2000) sanziona la revoca tardiva o l’«effetto annuncio»: la sospensione dello sciopero già proclamato, comunicata quando l’utenza è già stata informata, costituisce forma sleale di azione ed è valutabile negativamente dalla Commissione.

Prestazioni indispensabili

Anche durante lo sciopero devono essere garantite le prestazioni indispensabili per assicurare i livelli minimi di funzionamento del servizio (art. 2, comma 2). Sono individuate da:

  1. accordi tra le parti (contrattazione collettiva di settore);
  2. in mancanza, dalla provvisoria regolamentazione adottata dalla Commissione di garanzia (art. 13, lett. a).

Le misure comprendono: fasce orarie di garanzia, contingenti minimi di personale in servizio, indicazione nominativa dei lavoratori tenuti alle prestazioni (con diritto di sostituzione). Nel trasporto pubblico locale sono tipiche le fasce di garanzia del mattino e del pomeriggio, entro cui il servizio deve essere regolare.

📺 Approfondimento d’esame — La Commissione di garanzia, ex art. 13 L. 146/1990, valuta l’idoneità degli accordi e adotta la regolamentazione provvisoria. Le sue delibere di regolamentazione sono fonte integrativa vincolante fino a nuovo accordo: memorizzare la gerarchia accordo → delibera è cruciale nei quiz.

Precettazione: la procedura

Quando sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, l’art. 8 L. 146/1990 attiva la precettazione.

FaseContenuto (art. 8)
Invito preventivoLa Commissione, valutato il rischio, invita le parti a desistere o a differire (art. 8, c. 1)
SegnalazioneLa Commissione segnala all’autorità competente la necessità dell’ordinanza
OrdinanzaEmessa dal Presidente del Consiglio (rilevanza nazionale) o dal Prefetto (rilevanza locale), c. 2
ContenutoDifferimento, riduzione durata, misure per garantire le prestazioni indispensabili
Preavviso ordinanzaComunicata almeno 24 ore prima dell’inizio dello sciopero, salvo casi di necessità e urgenza (c. 2)
Sanzioni per inosservanza dell’ordinanza — L’art. 9 L. 146/1990 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 516 per ciascun lavoratore che non si adegua all’ordinanza; per i preposti al servizio la sanzione va da € 2.582 a € 25.822. [VERIFICARE: eventuale rivalutazione importi 2026]. Le organizzazioni sindacali sono passibili di sospensione dei permessi e delle trattenute contributive.

Tutela giurisdizionale contro l’ordinanza

Avverso l’ordinanza di precettazione è ammesso ricorso al TAR competente entro 7 giorni dalla comunicazione o affissione (art. 10, comma 1). Il TAR decide con procedura d’urgenza; la sospensione dell’atto non è concessa se prevalgono le esigenze di tutela dei diritti della persona.

Poteri sanzionatori della Commissione di garanzia

La Commissione di garanzia (art. 12-13) valuta il comportamento delle parti e, ex art. 4, delibera sanzioni: per i lavoratori sanzioni disciplinari conservative (non il licenziamento salvo casi tipizzati); per le organizzazioni la sospensione dei benefici sindacali. Le sanzioni sono applicate dal datore su prescrizione della Commissione, che ne dà notizia motivata.

Novità L. 83/2000 — La riforma ha esteso l’ambito ai servizi resi da lavoratori autonomi, ha rafforzato i poteri della Commissione (indicazione nominativa delle sanzioni, valutazione dei codici di autoregolamentazione) e ha introdotto la disciplina della revoca sleale dello sciopero.

Riepilogo operativo per la prova d’esame

IstitutoNormaDato chiave
Diritto di scioperoArt. 40 Cost.Esercizio diretto, riserva di legge
Preavviso minimoArt. 2, c. 110 giorni
Prestazioni indispensabiliArt. 2, c. 2Accordo o regolamentazione provvisoria
PrecettazioneArt. 8Ordinanza PCM/Prefetto, preavviso 24 h
Sanzioni lavoratoreArt. 9€ 258 – € 516
Ricorso al TARArt. 107 giorni

Riferimenti Normativi

  • Art. 40 Cost. — diritto di sciopero e riserva di legge
  • L. 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, 2, 2-bis, 4, 8, 9, 10, 12, 13
  • L. 11 aprile 2000, n. 83 — modifiche e integrazioni alla L. 146/1990
  • Delibere della Commissione di garanzia — regolamentazioni provvisorie e valutazione codici di autoregolamentazione (art. 13)
  • Corte cost. n. 290/1974 e n. 4/1977 — limiti esterni e bilanciamento con i diritti della persona

Il presente contributo ha finalità didattiche per la preparazione all’Esame di Consulente del Lavoro 2026 e non sostituisce la consultazione delle fonti normative aggiornate né la consulenza professionale. Gli importi delle sanzioni e gli intervalli di rarefazione contrassegnati con [VERIFICARE] vanno confrontati con la versione vigente della L. 146/1990 e con le delibere aggiornate della Commissione di garanzia.